REPUBBLICA ITALIANA
  TRIBUNALE DI CHIETI
  (artt. 544 e segg., 546 c.p.p.)
  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  Il Giudice Monocratico, nella udienza pubblica del 2 marzo 2006, ha
  pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo a motivazione
  riservata ex art. 544/3° c.p.p. la seguente
  S E N T E N ZA
  Nei confronti del signor:
  TIZIO, nato il _____ a ________; dom. determinato: _________. Contumace
  IMPUTATO
  Del delitto p. e p. dall'art. 615 quater C.P. perché per procurarsi un
  profitto, si procurava e deteneva abusivamente codici di accesso al sistema di
  accesso al sistema informatico di pertinenza della Società Technorail srl di
  Arezzo (codice 121349@arube.it; cod. 405630@.it).
  In _________________ dal maggio al luglio 2001.
  CONCLUSIONI
  Il P.M.: assoluzione ex art. 530, II° co. c.p.p.
  Il Difensore dell'imputato (avv. A. Monti di fid.): assoluzione dell'imputato;
  in subordine, minimo della pena con la concessione dei benefici di legge.
  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
  Il signor TIZIO era tratto a giudizio all'udienza odierna per rispondere
  dell'epigrafato reato commesso a _______ dal maggio al luglio 2001.
  Allo stesso veniva infatti contestato di essersi procurato e di aver detenuto
  abusivamente codici di accesso al sistema informatico di pertinenza della
  s.r.l. "Technorail" di Arezzo.
  Verificata la ritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio
  dichiaravamo la contumacia del prevenuto poiché lo stesso non compariva in
  aula né faceva pervenire qualsivoglia giustificazione di eventuale
  impedimento.
  Acquisivamo i documenti versati dall'Accusa e dalla Difesa a supporto delle
  rispettive richieste ed ammettevamo la prova orale procedendo successivamente
  all'escussione dei rappresentanti della Polizia Postale che ebbero ad
  effettuare l'intervento e gli accertamenti nonché del rimanente
  testimoniale.
  All'esito dichiaravamo chiusa l'istruttoria dibattimentale e, data lettura
  degli atti da porre a fondamento della decisione, ascoltavamo le conclusioni
  rassegnate dalle Parti e che sono conservate ai verbali.
  Davamo pubblica lettura del dispositivo riservandoci la stesura della
  motivazione.
  MOTIVI DELLA DECISIONE
  La responsabilità del prevenuto non è stata pienamente accertata eppertanto
  egli deve essere assolto sia pure con la formula intermedia prevista dall'art.
  530/2 c.p.p..
  Va innanzitutto premesso che il precedente giudice aveva dichiarato la
  nullità dell'atto di perquisizione compiuto dalla polizia giudiziaria per
  non essere stata preceduta dalla formale autorizzazione del Pubblico Ministero
  ma aveva poi divisato di restituire gli atti all'Ufficio dell'Accusa che
  insorgeva per cassazione attaccando il provvedimento di abnormità.
  Detta richiesta veniva accolta sicché la Corte di Cassazione rimetteva gli
  atti nuovamente a questo Ufficio allo scopo di consentire il proseguo del
  processo che deve naturalmente riprendere dal momento del compimento dell'atto
  annullato con la conseguenza che i precedenti provvedimenti devono essere
  considerato come legittimamente adottati.
  Ciò posto, dobbiamo dire che la prova oggi acquisita è da considerarsi
  alquanto equivoca poiché gli operatori della Polizia Postale avevano fondato
  essenzialmente i loro accertamenti proprio sull'atto di sequestro
  considerato nullo eppertanto hanno potuto riferire in maniera approssimativa
  esclusivamente circa le operazioni compiute presso la ditta "Technorail".
  Difatti essi accertarono che uno dei codici detenuto dall'imputato era stato
  da lui acquistato regolarmente mentre l'altro sembrerebbe essere appartenuto
  proprio a quest'ultima società aretina.
  Senonché le indagini non proseguirono con sufficiente approfondimento
  poiché ci si limitò ad interpellare la ditta senza alcuna formale
  acquisizione di dati e senza alcuna verifica circa le modalità della
  conservazione degli stessi allo scopo di assicurarne la genuinità e l'attendibilità
  nel tempo.
  Difatti il sovrintendente della Polizia Postale Costantino De Luca ha detto
  che ".rispondo di no, non lo potevamo verificare.non lo abbiamo
  verificato. Io non so adesso come Technorail gestisca questi dati, ma non l'abbiamo
  verificato.abbiamo fatto una richiesta a Technorail di comunicarci."
  Lo stesso ha poi aggiunto di non essere andato sul posto e di non essere in
  grado di riferire circa le ".operazioni tecniche che sono state compiute
  da Technorail per estrarre questi dati.".
  Se a ciò aggiungiamo che questi dati provenivano dalla stessa persona
  offesa e che trattasi di dati tecnici di particolare delicatezza e
  manipolabilità ci pare che il dato acquisito sia minimo e del tutto
  insufficiente a fondare qualsivoglia affermazione di responsabilità al di là
  del ragionevole dubbio con la conseguenza che il prevenuto deve essere mandato
  assolto con la già annunciata formula.
  P.Q.M.
  Letto l'art. 530/2 c.p.p. dichiara il signor TIZIO non colpevole della
  contestazione mossagli mandandolo assolto per non aver commesso il fatto.
  Deposito della motivazione entro il novantesimo giorno.
  Chieti, 2 marzo 2006
  il giudice
  Geremia Spiniello
  Il Cancelliere C1
  Paola Grossi
  Tribunale di Chieti
  depositato in cancelleria
  Chieti, lì 30 maggio 2006