Dep. il 31.03.05 
  N. 138/05 Reg. Sent. 
  N. 269/04 R.G.Dib. 
  N. 2059/02 RGNR PM
  REPUBBLICA ITALIANA 
  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
  IL TRIBUNALE DI BOLZANO - SEZIONE PENALE 
  
  In persona del Giudice 
  Dott.ssa Laura Briganti Vitalizi 
  Alla pubblica udienza del 28.01.2005 ha pronunciato la seguente 
  
  SENTENZA 
  
  nel procedimento penale n. 269/04 DIB., contro 
  ***** *****, nato il **** a Bolzano, residente a ***** ove ha eletto
  domicilio; 
  LIBERO - PRESENTE 
  IMPUTATO 
  Del delitto previsto dall'art. 171 ter L. 22 aprile 1941, n. 633, lett. d),
  per avere, nella sua qualità di socio e legale rappresentante della H.S.
  Distribuzione di **** ***** & C. Snc, detenuto per la vendita e posto in
  commercio, attraverso il proprio sito INTERNET denominato www.hardstore.com,
  dei chip per modifica Playstation 2, grazie ai quali la consolle del computer
  può leggere i compact disk contenente giochi abusivamente duplicati così
  come elencati nel verbale di sequestro d.d. 17.05.2002 della Compagnia della
  Guardia di Finanza di Viterbo, da intendersi ai fini della presente
  imputazione integralmente richiamata, sistema atto ad eludere, decodificare,
  rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti
  connessi, cedendoli a terze persone. 
  In Salorno fino alla data del sequestro. 
  Con la partecipazione al dibattimento del Pubblico Ministero, dei difensori
  di fiducia dell'imputato, Avv. Giuseppe Tomaselli del foro di Siracusa e
  Avv. Marcello Mancini del foro di Bolzano, nonché del difensore della parte
  civile Sony Computer Entertainment Europe Limited avv. Sergio Spagnolo del
  foro di Milano. 
  Le parti hanno formulato a chiusura della discussione finale le seguenti 
   
  CONCLUSIONI 
  Il Pubblico Ministero: chiede la condanna dell'imputato alla pena di
  mesi 12 di reclusione e Euro 6.000,00 di multa, ridotta per il rito scelto
  alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa. 
  Il difensore della parte civile "Sony Computer Entertainment Europe Limited"
  Avv. Sergio Spagnolo del foro di Milano chiede che il Tribunale voglia: 
  dichiarare l'imputato responsabile del reato a lui ascritto condannandolo
  alla pena che riterrà opportuna; 
  condannare l'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali e non
  patrimoniali in favore della parte civile costituita, che si indicano nella
  misura di almeno Euro 170.000.00 
  dichiarare la sentenza esecutiva fra le parti nel capo attinente la condanna
  civile, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., ovvero concedere una congrua
  provvisionale ai sensi dell'art. 539 co. 2 c.p.p., da stabilirsi nella
  misura di almeno Euro 30.000.00; 
  in subordine la concessione dell'eventuale sospensione condizionale della
  pena all'adempimento dell'obbligo del pagamento delle somme liquidate a
  titolo di risarcimento del danno o della provvisionale, ai sensi dell'art.
  165 c.p.; 
  ordinare la confisca e la distribuzione del materiale posto sotto sequestro; 
  disporre l'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 171 ter,
  n. 4 lett. a) e b); 
  infine condannare l'imputato al pagamento degli onorari e delle spese di
  costituzione di parte civile come da nota spese complessivamente Euro
  7.769,04. 
  Il difensore dell'imputato: insiste sull'estromissione di parte civile,
  chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e, in
  subordine, perché non è stata raggiunta la prova sulla colpevolezza. 
  In ulteriore subordine chiede il minimo della pena con la concessione delle
  attenuanti generiche. 
  
  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
  ******** è rinviato a giudizio dal P.M. nell'ambito del procedimento n.
  2059/02 R.G.N.R. assieme a ******** e ******** e alla prima udienza
  dibattimentale svoltasi il 10.03.2004 ha formulato istanza di giudizio
  abbreviato. È stato quindi disposto il giudizio abbreviato e si è proceduto
  alla separazione del processo a lui relativo, con conseguente acquisizione del
  fascicolo del P.M. 
  All'udienza successiva il Giudice, accertato in base ad una lettera d.d.
  7.10.2003 inviata al P.M. dalla società Sony Italia s.p.a. - individuata
  nel decreto di citazione a giudizio quel parte offesa - che in realtà il
  soggetto passivo del reato doveva identificarsi nella "Sony Computer
  Entertainment Italia s.p.a.", in quanto società che commercializza nel
  nostro paese le Playstation2, ha dichiarato a norma del combinato disposto
  degli artt. 178 e 180 c.p.p. la nullità della notifica del decreto di
  citazione a giudizio alla persona offesa, disponendo di conseguenza il rinvio
  del processo e l'effettuazione di tale notifica. 
  All'udienza dl 22.09.2004 si è costituita parte civile al società
  londinese "Sony Computer Entertainment Europe Limited" a mezzo del
  procuratore legale avv. Sergio Spagnolo, provando documentalmente l'avvenuta
  cessione da parte della casa madre nipponica di una licenza esclusiva che
  prevede, tra l'altro, il trasferimento dei diritti esclusivi connessi allo
  sfruttamento economico delle consoles. Playstation in un'area geografica
  comprendente anche il territorio dello stato italiano. 
  Alla stessa udienza l'imputato ha riformulato istanza di ammissione al
  giudizio abbreviato condizionandola all'acquisizione di una consulenza
  tecnica in ordine alla funzionalità operativa della console Playstation 2
  modificata. Tale istanza è stata accolta e si è disposto il rinvio del
  processo al fine di permettere il deposito della consulenza tecnica da parte
  dell'imputato nonché il deposito della traduzione in lingua italiana dell'attestazione
  relativa alla cessione della licenza d'uso a favore della parte civile. 
  All'udienza del 28 gennaio 2005 le parti, che nel frattempo avevano
  provveduto al deposito della documentazione indicata, hanno concluso come
  sopra riportato. 
  
  ACCERTATO IN FATTO 
  In base alla documentazione esistente nel fascicolo del P.M. la vicenda
  che ha portato al sequestro del materiale rinvenuto presso la società
  ******** può essere così ricostruita. 
  In data 27 marzo 2002 ********, titolare di un'attività commerciale di
  vendita di videogiochi e di consoles sita in Viterbo, presentò alla Guardia
  di Finanza di tale città un esposto nel quale denunciava la crescente
  diffusione di sistemi in grado di modificare la console Playstation2 al fine
  di permettere l'utilizzo di giochi masterizzati. Il Pascucci esponeva di
  essere stato destinatario di esplicite richieste da parte di suoi clienti
  relative alla possibilità di adottare tali modifiche e che il ricorso a
  giochi non originali aveva comportato la mancata vendita di programmi
  originali in vendita presso la sua attività. Lo stesso Pascucci indicava nell'esposto
  due siti internet che offrivano il materiale necessario o l'esecuzione
  diretta della modifica della Playstation 2, e precisamente i siti
  www.divineo.it e www.hardstore.com
  (vedi il verbale di ricezione di esposto orale d.d. 27.03.2002). 
  La Guardia di Finanza, prendendo spunto dalle indicazioni fornite dal
  ********, effettuò degli accertamenti nei confronti dei siti indicati e
  verificò che in effetti, sulle rispettive pagine web, venivano offerte in
  vendita modifiche per console idonee a consentire l'utilizzo di compact disc
  masterizzati. 
  I finanzieri chiesero quindi al magistrato inquirente l'emissione di un
  decreto di perquisizione locale nei confronti di ********, amministratore
  della "********", poiché il sito internet allo stesso intestato era
  risultato uno dei principali canali di diffusione dei dispositivi di modifica
  delle console. (vedi l'informativa d.d. 4.04.2002 a firma del capitano
  Mannucci Fabio). 
  Nel fascicolo del P.M. vi è anche la fotocopia di due pagine web del sito "Hardstore"
  (allegate all'informativa di reato) relative espressamente al "SERVIZIO
  MODIFICA CONSOLE" offerto, contenenti precise indicazioni relative sia alle
  tariffe delle modifiche effettuabili per corrispondenza sia alla procedura da
  seguire per inviare la console da modificare. 
  In data 29 aprile 2002 il magistrato competente emise un decreto di
  perquisizione personale nei confronti del ********, ipotizzando il reato di
  cui all'art. 171 ter lett. d L. n. 633/1941. (vedi la fotocopia del decreto
  di perquisizione d.d. 29.04.2002 a firma del dott. Axel Bisignano in atti). 
  Il 17 maggio 2002 la Guardia di Finanza diede esecuzione al predetto decreto
  di perquisizione recandosi a Salorno presso la sede della società intestata
  all'imputato, situata in ********, e presso l'abitazione dello stesso,
  rinvenendo tutti gli oggetti elencati nei relativi verbali e negli allegati
  agli stessi, tra cui tre console Playstation2 munite di chip modello "neo4"
  pronte per la restituzione ai clienti e munite di scheda di lavorazione. (vedi
  la citata documentazione in atti). 
  Durante le perquisizione venne esaminata dai finanzieri anche la posta
  elettronica ricevuta dal sito www.hardstore.com, riportata poi su di un
  apposito cd, sottoposto a sua volta a sequestro. Alcune delle e-mail vennero
  stampate per essere esibite al P.M. per il proseguo delle indagini e sono
  presenti nel fascicolo della Pubblica Accusa. 
  Si ritiene opportuno riportare il contenuto di alcune delle e-mail stampate,
  valutate rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti: 
  messaggio inviato da §Mark§ il 1.08.2001 "Salve mi chiamo Marco e ho da
  diversi mesi una Playstation 2 Europea, ho visto che continuate a
  pubblicizzare l'uscita di nuovi chip per la modifica della play2, ma la
  domanda che vi porgo è questa quando uscirà una modifica che permetta di far
  girare tutti i giochi masterizzati sulla Playstation2, insomma una modifica
  come quella della prima Playstation con un solo chip che permetta di caricare
  i giochi masterizzati della play2 e della play One". 
  messaggio inviato da §Mark§ il 11.08.2001 "Salve, vi ho scritto tempo
  fa per chiedervi se sarebbe uscito nei mesi seguenti un chip per Play2 capace
  di far girare tutti i giochi masterizzati sia della prima che della seconda
  playstation. Voi di Hardzone mi avete risposto dicendomi che tra un mesetto
  forse sarebbe uscito, almeno stando alle voci di corridoio, sul vostro sito in
  data 31/07/01 pubblicate l'uscita di un chip con le caratteristiche che a me
  occorrono, almeno credo. Cosa potete dirmi, quando posso aspettarmi nei negozi
  che trattano modifiche per Playstation questo chip. Grazie e arrivederci."; 
  messaggio inviato il 13.01.2003 da Daniele "Salve, chiedo scusa ma io
  possiedo una PS2 e sono interessato alla modifica, come faccio a sapere che
  modello è? E poi come devo fare per poter vedere tutti i DVD masterizzati, CD
  masterizzati sia per la PS1 e PS2? Attendo vostra risposta e se mi trovate una
  soluzione funzionante ed economica allora acquisterò il materiale da voi.". 
  messaggio inviato da Iceman l'11.10.2001 "Volevo Sapere 4 cose: 1)
  secondo voi uscirà mai una modifica definitiva x PS2 in grado di
  de-regionalizzare la console, leggere game PSX, originale, masterizzati, PAL,
  JAP, USA, NTSC e leggere giochi PS2 originali, masterizzati, PAL, JAP,USA,NTSC
  senza bisogno di swoap disc? 2) se si, tra quanto? 3) i prezzi della PS2
  potranno scendere a 400.000 £ entro natale? Qual è secondo voi il miglior
  modello PS2 (SCPH 3000)?" 
  Ritiene questo Giudice che, valutati i risultati dell'attività di
  perquisizione posta in essere dalla Guardia di Finanza e considerato il
  contenuto delle e-mail inviate al sito gestito dall'imputato e quanto
  offerto in vendita nelle pagine web dello stesso sito, che sia stato provato
  con assoluta certezza che ********, nella veste di legale rappresentate della
  società ********, abbia detenuto per la vendita e posto in commercio dei chip
  o altri sistemi idonei a realizzare modifiche di varie consoles, tra cui anche
  la cd. Playstation2 prodotta dalla società Sony, e abbia anche provveduto
  direttamente ad istallare tali chip sulle consoles inviate dai clienti. 
  Inequivocabile è invero quanto esposto nella pagina web relativa al "Servizio
  modifica console", con indicazione analitica delle tariffe relative ai
  vari modelli e delle modalità addirittura di imballaggio della console! 
  Ulteriore prova dell'attività di modifica posta in essere dalla società
  rappresentata dall'imputato è il rinvenimento presso la sede di tre console
  Playstation2 già modificate, pronte per la spedizione. A ciò si aggiunge il
  possesso di copioso materiale elettronico del tipo di quello necessario per
  realizzare la modifica di una console. 
  L'imputato, in sede di interrogatorio delegato, ha dichiarato che la
  detenzione dei dispositivi elettronici sequestrati (i chip) era finalizzata a
  scopi leciti, e cioè principalmente per permettere la lettura della copia di
  back up, e che oltre a ciò la console poteva essere abilitata per l'utilizzo
  di software libero da diritti o di altre nazionalità e per la visione di
  album video-fotografici digitali. (vedi il verbale d.d. 29.05.2003 in atti). 
  Tali affermazioni però non appaiono rilevanti ai fini dell'esclusione della
  rilevanza penale della condotta posta in essere dall'imputato per le ragioni
  che verranno a breve esposte. 
  
  RITENUTO IN DIRITTO 
  Una volta accertato che l'imputato ha detenuto per la vendita, posto in
  commercio, attraverso il sito www.hardstore.com, nonché istallato chip in
  grado di modificare la console Playstation2 prodotta dalla società Sony,
  affinché la stessa fosse in grado di "girare" tutti i tipi giochi -
  anche quelle prodotte illegalmente o provenienti da altri ambiti di mercato -,
  si pone il problema della rilevanza penale di tale condotta, valutata anche
  alla luce della recente modifica introdotta dal legislatore proprio con
  riferimento all'art. 171ter contestato. 
  La Pubblica Accusa e la Difesa della parte civile hanno sostenuto la piena
  applicabilità della fattispecie prevista dall'art. 171 ter lett. f bis L.
  633/41 alla condotta posta in essere dall'imputato, poiché l'istallazione
  di "mod chip" alla console comporta di per sé l'elusione delle misure
  tecnologiche elaborate e adottate dalla casa produttrice Sony a protezione dei
  propri diritti di esclusiva. 
  L'imputato si è invece difeso sostenendo che: 
  la playstation 2 altro non è se non un personal computer caratterizzato da un
  design originale e inusuale; 
  l'inserimento della scheda di espansione (il cd. modchip) consente l'avvio
  di una diversa modalità operativa alternativa all'originale, che estende la
  lettura a tutti i software prodotti dalla Sony o da altri; 
  i prodotto informatici per console (cioè i videogiochi) devono essere
  considerati software con la conseguenza che al caso in esame non può trovare
  applicazione la normativa introdotta dal D.L.vo 68/2003, che si riferisce
  esclusivametne ai fonogrammi e videogrammi, bensì l'art. 171 bis. 
  A sostegno delle proprie affermazioni la Difesa del ********ha fatto
  riferimento alle conclusioni esposte dal proprio consulente ing. Marcello
  Magnini nella relazione acquisita agli atti; in tale atto invero si legge che "a
  seguito delle analisi e dei test effettuati posso affermare che la scheda di
  espansione modchip opera aggiungendo un'informazione software atta a
  permettere alla PS2 di eseguire altri software oltre a quelli distribuiti
  dalla Sony Computer E.E. ampliando, quindi, le potenzialità del prodotto
  stesso". 
  Orbene, il primo dato delle argomentazioni esposte dalla Difesa del
  ******** che questo Giudice non ritiene condivisibile attiene alla natura del
  prodotto tecnologico denominato console. Il consulente di parte, nell'effettuare
  la comparazione richiesta tra la funzionalità operativa della console
  Playstation 2 così come distribuita dal produttore e quella dello stesso tipo
  modificata, parte dalla definizione della console come "un elaboratore
  elettronico equiparabile sotto il profilo hardware ad un personal computer" (pag.
  1 della consulenza depositata). 
  Diversamente si ritiene che la console sia costituita non solo da un hardware,
  ma anche da un software; conseguenza di ciò è che anche la console rientra
  nella tutela garantita dal diritto d'autore (art. 64, bis 1° comma L.d.A.)
  e che il trasferimento del diritto di proprietà ad essa relativo avviene nei
  limiti degli usi previsti dal venditore ed accettati dall'acquirente al
  momento dell'acquisto. 
  I videogiochi invece non sono costituiti da solo software (come sostenuto
  dalla Difesa), dato che si basano su di un programma che permette il
  funzionamento delle immagini, dei suoni e dei testi, ma rappresentano delle
  vere e proprie opere d'ingegno. 
  La natura di opera d'ingegno attribuita al videogioco comporta che la
  disposizione posta dal legislatore nazionale a tutela dello stesso non vada
  individuata nell'art. 171bis L.d.A., (che espressamente si riferisce ai soli
  programmi per elaboratore), bensì nell'art. 171 ter, lett. f bis L.d.A.,
  che punisce chiunque per uso non personale.pubblicizza per la vendita o
  il noleggio, detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o
  componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso
  commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.
  102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o
  realizzati per rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.. 
  Si ricorda invero che in materia di tutela del diritto di autore relativo ai
  programmi per elaboratore elettronico il D.L.vo n. 68 del 9 aprile 2003 -
  attuativo della direttiva comunitaria n. 29/2001 - ha introdotto alcune
  modifiche alla normativa contenuta nella legge 633/1941, prevedendo l'art.
  102-quater, che ha riconosciuto la possibilità di utilizzare misure
  tecnologiche di protezione quali dispositivi di accesso, distorsione,
  cifratura, nonché la lettera f bis dell'art. 171-ter, che tutela le misure
  di protezione apposte a qualunque opera di ingegno o materiale protetto da
  diritti connessi. 
  L'art. 102 quater citato prevede che "i titolari di diritti d'autore
  e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102 bis comma 3
  possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di
  protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i
  componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a
  impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti". 
  La lett. f bis dell'art. 171ter lett. ha invece riscritto le condotte prima
  tipizzate dall'ultima parte della lettera D (che oggi quindi è limitato
  alle condotte aventi per oggetto supporti privi del contrassegno S.I.A.E. o
  dotati di contrassegno contraffatto o alterato), ammettendo che il dispositivo
  di elusione possa avere anche altri usi legittimi, che però, ai fini dell'esclusione
  della rilevanza penale della condotta, devono risultare prevalenti rispetto a
  quello di eludere le misure di protezione. 
  Un tanto premesso, veniamo ora a analizzare la vicenda della Playstation 2
  modificata oggetto di questo giudizio. 
  Dalla lettura della consulenza dell'ing. Magnini risulta che la cd "Playstation
  2" è un elaboratore elettronico distribuito dalla società "Sony Computer
  Entertainment Europe" e finalizzato alla lettura dei soli videogiochi
  prodotti dalla stessa casa madre; infatti, grazie alla interazione tra il
  codice applicato al videogioco originale e quello apposto alla console, l'unico
  software eseguibile dalla console in questione è quello contenuto nei
  videogiochi prodotti dalla Sony per la relativa regione geografica. 
  A parere di questo Giudice i descritti dispositivi tecnologici utilizzati
  dalla casa produttrice per consentire solo la lettura di determinati
  videogiochi costituiscono indubbiamente "misure di protezione tecnologica"
  ai sensi dell'art. 102 quater L.d.A., dal momento che agiscono sulla console
  per impedire "atti non autorizzati dal titolare", e cioè il
  riconoscimento e la lettura di videogiochi diversi da quelli originali
  distribuiti nella stessa area geografica ove la console è stata venduta. 
  Si è già evidenziato che, in base alla formulazione dell'art. 171 ter
  lett. F-bis, l'utilizzo o la disponibilità di un dispositivo di elusione
  della misura di protezione apposta dal titolare in tanto comporta conseguenze
  penali per l'agente in quanto la finalità elusiva, pur non essendo l'unica,
  ma aggiungendosi ad altre legittime, sia quella prevalente o principale. 
  La Difesa ha sostenuto che gli ulteriori impieghi del modchip, volti a
  permettere la lettura di videogiochi prodotti da altre case produttrici oppure
  dalla stessa Sony, ma distribuiti in altra area geografica, ovvero della copia
  di sicurezza del videogioco originale, oltre a consentire il pieno utilizzo
  quale computer della console, sarebbero prevalenti rispetto all'evidenziato
  impiego elusivo delle limitazioni imposte dalla Sony e come tali
  escluderebbero l'applicazione dell'art. 171 ter lett. f-bis L.d.A.. 
  Anche questa affermazione non può essere condivisa. 
  In primo luogo si osserva che l'utilizzo della console modificata al fine di
  leggere dischi d'importazione come per es. quelli distribuiti dal produttore
  della console in aree geografiche diverse non può essere considerato
  legittimo, poiché l'importazione extracomunitaria di videogiochi è vietata
  dalla legge sul diritto d'autore (art. 17 L.d.A.). 
  Per quanto attiene all'asserito diritto dell'acquirente di un videogioco
  di farsi una copia di riserva (back up), si rileva che tale facoltà è
  espressamente prevista per il solo software (art. 64 ter cpv. L.d.A.), ma non
  per i videogiochi che ad esso non si riducono. 
  Certo è che ai sensi dell'art. 71 sexies L.d.A. l'acquirente del
  videogioco può farne una copia per fini privati, ma sempre "nel rispetto
  delle misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater". Se dunque è
  legittima la realizzazione della copia del videogioco per fini privati, non
  altrettanto lo è la rimozione del dispositivo che ne impedisca la lettura
  sulla console. 
  Per quanto attiene infine all'utilizzo della console quale normale computer
  si osserva come questo non rientri negli usi che il produttore ha voluto
  inibire con l'inserimento dei codici di riconoscimento, tenuto conto che
  verosimilmente esso non è stato neppure preso in considerazione dalla casa
  produttrice. 
  Dalla lettura delle e-mail in precedenza riportate emerge in maniera chiara
  che il fine principale della modifica della console richiesta dai clienti ed
  attuata con l'inserimento del modchip è quello di consentire la lettura dei
  giochi cd. masterizzati, cioè illegalmente riprodotti e venduti a costi del
  tutto competitivi rispetto a quelli dei giochi originali. 
  Pertanto, una volta accertato che gli usi per i quali viene abilitata la
  console Playstation 2 in seguito all'utilizzo del modchip, sono per la
  maggioranza illeciti se ne trae la conseguenza che la detenzione degli stessi,
  la commercializzazione e l'utilizzo diretto costituiscano condotte
  penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 171 ter, lett. f-bis. 
  Per quanto riguarda poi l'elemento soggettivo del reato si osserva che le
  modalità con cui il servizio di modifica delle console era pubblicizzato sul
  sito gestito dall'imputato nonché il contenuto delle e-mail ricevute
  dimostrano che costui era perfettamente consapevole delle finalità di
  utilizzo dei modchip forniti e istallati sulla Playstation2. 
  Va pertanto affermata la penale responsabilità di ******** in ordine al reato
  ascritto, oggi qualificato ai sensi della lett. f bis dell'art. 171 ter
  contestato. 
  
  QUANTIFICAZIONE DELLA PENA CONDANNA AL RISARCIMENTO 
  DEI DANNI 
  Al ******** possono essere riconosciute le attenuanti generiche in
  considerazione del fatto che lo stesso è incensurato. 
  Tenuto conto di tutti i criteri indicati dall'art. 133 c.p. (cd in
  particolare dell'elevato numero di modchip (660) rinvenuti in occasione del
  sequestro, dal quale si desume il notevole giro di affari gestito dall'imputato)
  viene ritenuta equa la pena di mesi sei di reclusione e 6000 euro di multa
  (pena base un anno di reclusione e 10.000 euro di multa, ridotta per le
  attenuanti generiche a mesi nove di reclusione e 9000 euro di multa, ridotta
  per il rito alla pena indicata). 
  La condanna comporta l'obbligo dell'imputato del pagamento delle spese
  processuali. 
  Sussistono tutti i presupposti per concedere al ********, incensurato, la
  sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna sul
  certificato del Casellario Giudiziale. 
  A norma dell'art. 171 ter, 4° comma L.d.A. l'imputato viene dichiarato
  interdetto da una professione o da un'arte (art. 30 c.p.) e dagli uffici
  direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art, 32bis c.p.) per la
  durata di mesi sei. 
  Si dispone inoltre che la sentenza di condanna venga pubblicata per estratto
  per una volta sul quotidiano "Corriere della Sera". 
  Quanto si trova in giudiziale sequestro viene confiscato; le due console
  Playstation modificate devono essere distrutte. 
  ******** viene infine condannato al risarcimento dei danni cagionati alla
  parte civile Sony Computer Entertainment Europe Limited, la quale, in quanto
  titolare di tutti i diritti connessi alla console Playstation2, ha
  indubbiamente riportato dei danni sia patrimoniali sia d'immagine derivanti
  dalla condotta illecita posta in essere dall'imputato. 
  La stessa parte civile non ha fornito la prova certa dell'ammontare di tali
  danni, chiedendone la liquidazione in via equitativa, indicando in 30.000 euro
  l'ammontare della provvisionale. 
  Non si è però ritenuto opportuno addivenire ad una liquidazione equitativa
  di tutti i danni cagionati, non ravvedendosi parametri per la loro
  quantificazione, né si è ritenuta raggiunta la prova dell'ammontare della
  provvisionale indicata. 
  Per tali ragioni si è demandata la liquidazione dei danni al competente
  giudice civile. 
  L'imputato è stato infine condannato alla rifusione di tutte le spese
  processuali sostenute dalla parte civile, che vengono liquidate in complessivi
  3.800 euro oltre I.V.A. e C.A.P. in misura di legge. 
  
  P.Q.M. 
  Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. e l'art. 442 c.p.p. 
  DICHIARA 
  ******** colpevole del reato ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo 
  CONDANNA 
  Alla pena di mesi sei di reclusione e 6000 euro di multa, spese e tassa. 
  Pena sospesa e non menzione della condanna. 
  DICHIARA 
  L'imputato interdetto ai sensi degli artt. 30 e 32 bis c.p. per la durata di
  mesi sei. 
  DISPONE 
  La pubblicazione della sentenza per estratto per una volta sul quotidiano "Corriere
  della Sera". 
  Visto l'art. 538 c.p.p. 
  CONDANNA 
  ******** al risarcimento di tutti i danni cagionati alla parte civile Sony
  Computer Entertainment Europe Limited, da liquidarsi nella competente sede
  civile, nonché alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute,
  che si liquidano in complessivi 3.800 euro oltre I.V.A. e C.A.P. in misura di
  legge. 
  ORDINA 
  La confisca di quanto si trova in giudiziale sequestro, con distribuzione
  delle console Playstation2 modificate. 
  Fissa per il deposito della sentenza il termine di 90 giorni. (art. 544,
  3° comma c.p.p.) 
  Bolzano, 28.01.2005 
  IL GIUDICE 
  Dott.ssa Laura Briganti Vitalini  |