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Risoluzione del Parlamento europeo sull'esistenza di un sistema d'intercettazione globale per le comunicazioni private ed economiche (sistema d'intercettazione ECHELON) (2001/2098(INI))

Il testo integrale della relazione (file .doc zippato, 1.746.920 byte)

Il Parlamento europeo,

-  visti la sua decisione del 5 luglio 2000 di costituire una commissione temporanea sul sistema d'intercettazione ECHELON e il relativo mandato(1),

-  visto il trattato CE che mira all'istituzione di un mercato comune caratterizzato da un elevato livello di competitività,

-  visti gli articoli 11 e 12 del trattato sull'Unione europea, che vincolano gli Stati membri all'obbligo di rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica,

-  visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, che sancisce l'obbligo per l'Unione europea di rispettare i diritti fondamentali, e il suo titolo V, che riguarda le disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune,

-  visto l'articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

-  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui articolo 7 tutela la vita privata e la vita familiare e cita espressamente il diritto al rispetto delle comunicazioni e il cui articolo 8 prevede il diritto alla protezione dei dati di carattere personale,

-  vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 8 che tutela la vita privata e la riservatezza della corrispondenza, nonché gli altri numerosi accordi internazionali che contemplano la tutela della vita privata,

-  viste le attività svolte dalla commissione temporanea sul sistema d'intercettazione ECHELON, che ha tenuto numerose audizioni e riunioni con esperti di ogni tipo, e in particolare con i responsabili dei settori pubblico e privato in materia di telecomunicazioni e protezione dei dati, con personale dei servizi di informazione, giornalisti, avvocati esperti della materia, deputati dei parlamenti nazionali degli Stati membri, ecc.,

-  visto l'articolo 150, paragrafo 2 del suo regolamento,

-  vista la relazione della commissione temporanea sul sistema d'intercettazione ECHELON (A5-0264/2001),

A.  considerando che non si può nutrire più alcun dubbio in merito all'esistenza di un sistema di intercettazione delle comunicazioni a livello mondiale, cui cooperano in proporzione alle rispettive capacità gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda nel quadro del patto UKUSA; che, sulla base degli attuali indizi e di numerose dichiarazioni concordanti provenienti da un'ampia serie di persone e organizzazioni, comprese fonti americane, si può presumere che il nome del sistema sia "ECave"ECHELON" , sebbene questa sia un'informazione di importanza relativa,

B.  considerando che attualmente non sussiste alcun dubbio sul fatto che il sistema non è destinato all'intercettazione delle comunicazioni di carattere militare, bensì quantomeno di quelle private ed economiche, anche se dall'analisi riportata nella relazione è emerso che le capacità tecniche di questo sistema non sono probabilmente così ampie come sostenuto da una parte dei media,

C.  considerando che è pertanto sconcertante, per non dire inquietante, che molti dei responsabili comunitari ascoltati, in particolare commissari europei, abbiano dichiarato di non essere a conoscenza di questo fenomeno,

Sui limiti del sistema di intercettazione

D.  considerando che il sistema di sorveglianza si basa in particolare sull'intercettazione globale delle comunicazioni via satellite; che tuttavia nelle aree ad elevata densità di comunicazioni solo un volume estremamente ridotto di queste viene trasmesso tramite satellite; che in tal modo la maggior parte di esse non può essere intercettata dalle stazioni di terra, bensì solo inserendosi nei cavi o captando le trasmissioni via radio, operazioni, queste, che - come hanno dimostrato le ricerche riportate nella relazione - sono possibili solo entro limiti ristretti; che l'impiego di personale per l'analisi finale delle comunicazioni intercettate comporta ulteriori limiti; che di conseguenza gli Stati UKUSA hanno accesso solo ad una parte molto esigua delle comunicazioni via cavo e via radio e sono in grado di analizzare solo una percentuale ancor più ridotta delle comunicazioni; che, per ingenti che siano le risorse disponibili e le capacità di intercettazione delle comunicazioni, il numero elevatissimo delle stesse rende in pratica impossibile un controllo esaustivo e dettagliato di tutte le comunicazioni,

Sulla possibile esistenza di altri sistemi di intercettazione

E.  considerando che l'intercettazione di comunicazioni costituisce un usuale strumento di spionaggio impiegato nell'ambito dei servizi di informazione e che anche altri Stati potrebbero gestire un simile sistema, nella misura in cui dispongano delle corrispondenti risorse finanziarie e delle circostanze geografiche adeguate; che la Francia, grazie ai suoi territori d'oltremare e alle sue infrastrutture tecniche ed organizzative, è l'unico Stato membro dell'Unione europea geograficamente e tecnicamente in grado di operare autonomamente un sistema di intercettazione globale; che inoltre vi sono numerosi elementi che fanno ritenere probabile che anche la Russia operi un sistema di questo genere,

Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea

F.  considerando che la questione attinente alla compatibilità di un sistema del tipo ECHELON con il diritto dell'Unione europea richiede di operare una distinzione: se il sistema viene impiegato solo nell'ambito dei servizi di informazione, non si pone alcun elemento di contrasto con la normativa europea, in quanto le attività di sicurezza degli Stati non sono contemplate dal trattato CE, ma rientrerebbero nel titolo V del trattato sull'Unione europea (PESC), benché al momento non sia prevista ancora alcuna regolamentazione pertinente e quindi manchino punti di contatto. Per converso, se il sistema viene impiegato abusivamente a fini di spionaggio nei confronti della concorrenza, quest'ultimo è in contrasto con l'obbligo di cooperazione leale degli Stati membri e con il concetto di un mercato comune caratterizzato dalla libera concorrenza, e quindi uno Stato membro che vi partecipi agisce in violazione del diritto dell'Unione europea,

G.  considerando le dichiarazioni del Consiglio nella seduta del 30 marzo 2000 secondo le quali "il 0"il Consiglio non può ammettere la creazione o l'esistenza di un sistema di intercettazione delle telecomunicazioni che non rispetti le norme giuridiche degli Stati membri e che violi i principi fondamentali di tutela della dignità umana" ,

Sulla compatibilità con il diritto fondamentale alla vita privata (articolo 8 della CEDU)

H.  considerando che tutte le intercettazioni di comunicazioni rappresentano una profonda ingerenza nella vita privata del singolo; che l'articolo 8 della CEDU tutela la vita privata e ammette queste interferenze solo se sono necessarie per salvaguardare la sicurezza nazionale, nella misura in cui le disposizioni in materia siano previste dalla legge nazionale e accessibili in generale, e stabiliscano in quali circostanze e a quali condizioni l'autorità pubblica può ricorrervi; che inoltre le ingerenze nella vita privata devono essere proporzionate rispetto all'interesse da tutelare, e quindi conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo non è sufficiente che siano meramente utili o auspicabili,

I.  considerando che un sistema del servizio di informazione che captasse a caso e in permanenza qualsiasi comunicazione violerebbe il principio di proporzionalità e non sarebbe compatibile con la CEDU; che parimenti si sarebbe in presenza di una violazione della CEDU nel caso in cui la normativa che disciplina la sorveglianza delle comunicazioni non preveda alcuna base giuridica, non sia accessibile in generale o sia formulata in maniera tale da non poter ipotizzare quali siano le eventuali conseguenze per i singoli ovvero l'interferenza non sia proporzionale; che le norme che disciplinano l'attività dei servizi di informazione americani all'estero sono in gran parte riservate, pertanto vi è ragione almeno di dubitare che il principio di proporzionalità venga rispettato e di sostenere che si è in presenza di una violazione dei principi di accessibilità del diritto e di prevedibilità del rispetto sanciti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,

J.  considerando che gli Stati membri non si possono sottrarre agli obblighi che incombono loro in virtù della CEDU, in quanto consentono di operare sul loro territorio ai servizi di informazione di altri Stati che prevedono normative meno rigide, poiché altrimenti il principio di legalità verrebbe privato delle sue due componenti, l'accessibilità e la prevedibilità del rispetto, e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo svuotata di contenuto,

K.  considerando che la compatibilità con i diritti fondamentali dell'attività dei servizi di informazione legittimata in virtù di una legislazione in materia richiede la presenza di sistemi di controllo adeguati, in modo da controbilanciare il pericolo insito nell'azione segreta di una parte dell'apparato amministrativo; che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottolineato espressamente la necessità di avvalersi di un sistema di controllo efficiente nell'ambito dell'attività dei servizi di informazione, e pertanto desta preoccupazioni il fatto che alcuni Stati membri non dispongano di alcun proprio organo parlamentare di controllo che si occupi dei servizi segreti,

Sulla questione se i cittadini dell'Unione europea siano tutelati in modo adeguato nei confronti dei servizi di informazione

L.  considerando che la tutela dei cittadini dell'Unione europea dipende dalla situazione giuridica propria dei singoli Stati membri, i quali sono tuttavia strutturati in modo diverso, e a volte non dispongono di alcun organo parlamentare di controllo, tanto da rendere quasi impossibile sostenere che sia garantita una tutela sufficiente; che i cittadini europei hanno un interesse fondamentale a che i rispettivi parlamenti nazionali siano dotati di una commissione di controllo speciale strutturata formalmente, che sorvegli e controlli le attività dei servizi di informazione; che persino laddove un organo di controllo è presente questo è più interessato ad occuparsi dell'attività dei servizi di informazione nazionali che non di quelli esteri, in quanto normalmente i cittadini del proprio Stato rientrano solo nel primo caso; che se i servizi d'informazione fossero obbligati a notificare successivamente al cittadino il fatto che le sue comunicazioni sono state intercettate, ad esempio cinque anni dopo l'avvenuta intercettazione, ciò costituirebbe un incoraggiamento ad adottare pratiche di interferenza proporzionale,

M.  considerando che, tenuto conto delle loro dimensioni, le stazioni di ricezione satellitare non possono essere costruite sul territorio di un paese senza il suo consenso,

N.  considerando che qualora i servizi di informazione cooperino nel quadro della PESC o della GAI, si chiede alle istituzioni di creare condizioni di protezione sufficienti a favore dei cittadini europei,

Sullo spionaggio economico

O.  considerando che rientra nell'attività dei servizi di informazione esteri occuparsi di dati economici, quali sviluppi settoriali, andamento dei mercati delle materie prime, rispetto di embarghi economici, rispetto delle regole di fornitura di beni a duplice uso, e così via, e che questi elementi spiegano il motivo per cui spesso le imprese pertinenti vengano sorvegliate,

P.  considerando che i servizi informativi degli Stati Uniti non si limitano a far luce su questioni economiche di ordine generale, ma ascoltano nei dettagli anche le comunicazioni fra imprese al momento dell'assegnazione di appalti, giustificandosi con la lotta contro i tentativi di corruzione; che con un'intercettazione dettagliata si rischia che le informazioni non vengano utilizzate per lottare contro la corruzione, ma a fini di spionaggio nei confronti della concorrenza, anche se gli Stati Uniti e il Regno Unito sostengono di non farlo; che il ruolo dell'Advocacy Center del ministero per il commercio statunitense continua ad essere poco chiaro e che è stato annullato un incontro con lo stesso che avrebbe dovuto chiarirne la funzione,

Q.  considerando che l'OCSE ha approvato nel 1997 un accordo per la lotta contro la corruzione di funzionari, che prevedeva la possibilità di perseguire legalmente a livello internazionale i casi di corruzione, e che pertanto anche sotto questo aspetto la corruzione non può giustificare nei singoli casi la prassi di intercettare le comunicazioni,

R.  considerando che non è in alcun caso tollerabile che i servizi di informazione, nello svolgimento di indagini su imprese estere, vengano sfruttati per lo spionaggio economico al fine di avvantaggiare la concorrenza sul territorio nazionale; consentendo altresì che si è più volte affermato che il sistema d'intercettazione globale sia stato utilizzato a tale scopo, benché nessun esempio del genere sia stato riscontrato,

S.  considerando che, nel corso della visita della delegazione della Commissione temporanea negli USA, fonti autorizzate hanno confermato la relazione Brown del Congresso degli Stati Uniti, indicando che il 5% delle informazioni raccolte attraverso fonti non pubbliche è utilizzato per scopi economici; che le stesse fonti stimano che tale sistema di controllo delle informazioni potrebbe consentire alle imprese statunitensi di guadagnare fino a 7 miliardi di dollari in termini di contratti,

T.  considerando che spesso i dati aziendali sensibili si trovano all'interno delle stesse imprese, e pertanto lo spionaggio della concorrenza si traduce segnatamente nel tentativo di ottenere informazioni dai dipendenti o tramite infiltrati nell'azienda e, sempre più, cercando di penetrare nelle reti informatiche interne; che solo nel caso in cui i dati sensibili vengano trasmessi all'esterno via cavo o via radio (satellite) si può impiegare un sistema di sorveglianza delle comunicazioni a fini di spionaggio della concorrenza e che tale situazione si verifica in modo sistematico solo nei seguenti tre casi:

-  imprese che operano in tre aree geografiche con fuso orario diverso, i cui risultati intermedi vengono inviati dall'Europa verso l'America e quindi trasmessi in Asia;

-  videoconferenze di gruppi multinazionali trasmesse tramite sistemi V-sat o via cavo;

-  ordini importanti le cui trattative si svolgono in loco (ad esempio costruzione di impianti, installazione di infrastrutture delle telecomunicazioni, costruzione di nuovi sistemi di trasporto e così via) e da lì devono essere definiti con la sede centrale,

U.  considerando che la consapevolezza in materia di rischio e sicurezza nelle piccole e medie imprese è spesso insufficiente e che esse non si rendono conto dei pericoli connessi con lo spionaggio economico e l'intercettazione di comunicazioni,

V.  considerando che presso le istituzioni europee (ad eccezione della Banca centrale europea, della Direzione generale per le relazioni estere del Consiglio e della Direzione generale per le relazioni estere della Commissione) la consapevolezza in materia di sicurezza non è molto sviluppata e che occorre pertanto intervenire,

Sulle possibilità di autotutelarsi

W.  considerando che la sicurezza delle imprese si può conseguire solo rendendo sicuro l'intero ambiente di lavoro e proteggendo tutte le vie di comunicazione attraverso le quali vengono trasmesse le informazioni sensibili; che il mercato europeo offre sistemi di cifratura sufficientemente sicuri e a prezzi convenienti; che anche i privati devono essere sollecitati alla crittazione dei messaggi di posta elettronica; che un messaggio non crittato è alla stregua di una lettera senza busta; che in Internet sono disponibili gratuitamente per gli utenti privati sistemi di uso relativamente facile,

Sulla cooperazione tra i servizi di informazione nell'ambito dell'Unione europea

X.  considerando che l'Unione europea ha comunicato la propria intenzione di coordinare la raccolta di dati da parte dei servizi di informazione nel quadro di una propria politica di sicurezza e di difesa, senza tuttavia interrompere la cooperazione in questi settori con altri partner,

Y.  considerando che il Consiglio europeo ha deciso nel dicembre 1999 ad Helsinki di dotarsi di una capacità militare europea più efficiente al fine di poter assolvere a tutte le missioni di Petersberg a sostegno della PESC; che ha inoltre deciso che, per poter raggiungere tale obiettivo, l'Unione deve essere in grado per il 2003 di disporre rapidamente di contingenti di 50.000-60.000 unità che dovranno essere autosufficienti e disporre delle necessarie capacità di comando, controllo e di informazioni necessarie; che i primi passi verso una tale capacità autonoma in materia di informazioni sono già stati effettuati nel quadro della UEO e del Comitato permanente politico e di sicurezza,

Z.  considerando che una cooperazione dei servizi di informazione nell'ambito dell'Unione europea sarebbe indispensabile, poiché, da un lato, una politica di sicurezza comune che escluda la partecipazione dei servizi segreti non sarebbe sensata, e, dall'altro, vi sarebbero collegati non pochi vantaggi sotto il profilo professionale, finanziario e politico; che essa corrisponderebbe più adeguatamente al concetto di un partner che si pone di fronte agli USA su un piano di parità e potrebbe riunire tutti gli Stati membri in un sistema pienamente compatibile con quanto sancito dalla CEDU; che ovviamente il controllo di tale cooperazione deve essere affidato al Parlamento europeo,

AA.  considerando che il Parlamento europeo si appresta ad applicare il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(2)attraverso l'adattamento delle disposizioni del suo regolamento che disciplinano l'accesso a documenti sensibili,

Sulla conclusione e modifica di accordi internazionali sulla tutela dei cittadini e delle imprese

1.  afferma, sulla base delle informazioni raccolte dalla Commissione temporanea che è indubbia l'esistenza di un sistema di intercettazione globale delle comunicazioni che funziona con la partecipazione degli Stati Uniti, del Regno Unito, del Canada, dell'Australia e della Nuova Zelanda nel quadro del patto UKUSA;

2.  invita il Segretario generale del Consiglio d'Europa a presentare al comitato dei ministri una proposta per adeguare la tutela della vita privata garantita ai sensi dell'articolo 8 della CEDU ai moderni metodi di comunicazione e alle possibilità di intercettazione inserendola in un protocollo addizionale o, considerandola insieme alla normativa sulla tutela dei dati, nel quadro di una revisione della convenzione sulla tutela dei dati, a condizione di non ridurre il livello di protezione giuridica conseguito attraverso la Corte europea dei diritti dell'uomo né di diminuire il grado di flessibilità necessaria per gli adeguamenti agli sviluppi futuri;

3.  chiede agli Stati membri - le cui leggi che regolano le capacità di intercettazione dei servizi segreti contengono tali discriminazioni in materia di protezione della privacy - di assicurare a tutti i cittadini europei le stesse garanzie legali relative alla tutela della vita privata e della riservatezza delle corrispondenze;

4.  esorta gli Stati membri dell'Unione europea a istituire una piattaforma europea, composta di rappresentanti degli organismi nazionali incaricati di controllare i risultati ottenuti dagli Stati membri in materia di rispetto dei diritti fondamentali e dei cittadini, al fine di verificare se le disposizioni nazionali concernenti i servizi di informazione sono compatibili con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, allo scopo di esaminare le disposizioni di legge che garantiscano il rispetto del segreto epistolare e delle comunicazioni, e ad accordarsi su una raccomandazione, destinata agli Stati membri, concernente un codice di condotta che garantisca a tutti i cittadini europei la tutela della vita privata sull'intero territorio degli Stati membri in conformità di quanto stabilito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e che garantisca altresì che l'attività dei servizi di informazione sia compatibile con i diritti fondamentali, nonché esercitata in base alle condizioni di cui all'articolo 8 della CEDU, indicate al capitolo 8 della relazione della commissione temporanea del Parlamento europeo, in particolare al punto 8.3.4; sottolinea la necessità di elaborare norme comuni più adatte alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione, norme che siano più ampie di quelle garantite dall'articolo 8 della CEDU;

5.  invita gli Stati membri ad approvare, nel corso della prossima Conferenza intergovernativa, la Carta europea dei diritti fondamentali quale atto legislativo vincolante ed esigibile per vie legali, in modo da innalzare il livello di protezione dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda la protezione della sfera privata;

6.  invita gli Stati membri del Consiglio d'Europa ad approvare un protocollo addizionale che consenta alle Comunità europee di aderire alla CEDU, oppure a riflettere su altre eventuali misure intese ad ovviare ai conflitti giurisprudenziali tra la Corte di Strasburgo e la Corte di Lussemburgo;

7.  invita nel frattempo le istituzioni della UE ad applicare, nell'ambito delle rispettive competenze, i diritti fondamentali contenuti nella CEDU e nei relativi protocolli nonché nella Carta;

8.  invita il Segretario generale dell'ONU ad incaricare la commissione responsabile di presentare proposte intese ad adeguare alle innovazioni tecniche l'articolo 17 del patto internazionale sui diritti civili e politici che garantisce la tutela della vita privata;

9.  ritiene necessario che venga negoziata e firmata una convenzione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti in base alla quale ciascuna delle due parti rispetti nei confronti dell'altra le disposizioni di tutela della vita privata dei cittadini e di riservatezza delle comunicazioni delle imprese applicabili ai propri cittadini e alle proprie imprese;

10.  esorta gli Stati Uniti a firmare il protocollo addizionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, affinché, in caso di sua violazione, sia possibile presentare ricorsi individuali contro gli Stati Uniti dinanzi alla commissione per i diritti umani istituita dal Patto; sollecita le pertinenti ONG americane, in particolare l'ACLU (American Civil Liberties Union) e l'EPIC (Electronic Privacy Information Center) ad esercitare la dovuta pressione sul governo americano;

Sulle misure legislative nazionali intese a tutelare cittadini e imprese

11.  esorta gli Stati membri a rivedere e se necessario adattare le loro legislazioni nazionali in materia di attività dei servizi di informazione affinchè siano compatibili con i diritti fondamentali come definiti dalla CEDU e con la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo;

12.  invita gli Stati membri a dotarsi di strumenti vincolanti che garantiscano una tutela effettiva delle persone fisiche e giuridiche da qualsiasi forma di intercettazione extragiudiziaria delle loro comunicazioni;

13.  sollecita gli Stati membri, elaborando a tal fine un codice di condotta (come menzionato al paragrafo 4), ad adoperarsi per conseguire l'obiettivo, riguardo all'attività dei servizi di informazione, di una tutela comune, il cui livello corrisponda al più elevato tra quelli garantiti dagli Stati membri dell'Unione europea, poiché i soggetti interessati dall'attività di un servizio di informazione estero sono di solito i cittadini di paesi terzi e pertanto anche di altri Stati membri;

14.  invita gli Stati membri a negoziare con gli Stati Uniti un codice di condotta simile a quello dell'UE;

15.  invita gli Stati membri che non vi abbiano ancora provveduto a garantire un controllo parlamentare e giurisdizionale adeguato dei loro servizi segreti;

16.  esorta il Consiglio e gli Stati membri a istituire in via prioritaria un sistema di monitoraggio e controllo democratico della capacità europea autonoma in materia di servizi di informazione e delle altre attività coordinate in materia di informazione a livello europeo; propone che il Parlamento europeo svolga un ruolo importante all'interno di questo sistema di monitoraggio e controllo;

17.  invita gli Stati membri a mettere in comune i loro mezzi di intercettazione delle comunicazioni al fine di rafforzare l'efficacia della PESD nei settori dell'informazione, della lotta contro il terrorismo, della proliferazione nucleare o del traffico internazionale di stupefacenti, nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione della vita privata dei cittadini e della riservatezza delle comunicazioni delle aziende, sotto il controllo del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

18.  invita gli Stati membri, al fine di rafforzare la protezione della sfera privata dei cittadini dell'UE, a stipulare un accordo con i paesi terzi in cui tutte le parti contraenti si impegnino a informare il paese, nei confronti del quale si attuino misure di intercettazione, delle misure previste;

Sulle misure legislative speciali volte alla lotta contro lo spionaggio economico

19.  esorta gli Stati membri a riflettere sul modo in cui sia possibile in forza di normative del diritto europeo e di quello internazionale lottare contro lo spionaggio economico e la corruzione come mezzo per assicurarsi appalti, in particolare valutare se sia possibile elaborare una regolamentazione nel quadro dell'OMC che tenga conto delle distorsioni della concorrenza imputabili a un tale comportamento, ad esempio considerando nulli simili accordi; invita gli Stati Uniti, l'Australia, la Nuova Zelanda e il Canada ad aderire a tali iniziative;

20.  sollecita gli Stati membri ad impegnarsi ad inserire nel trattato CE una clausola che vieti lo spionaggio economico, a non condurre alcuna attività di spionaggio economico gli uni nei confronti degli altri, direttamente o per il tramite di una potenza straniera operante sul loro territorio, né a consentire a una potenza straniera alcuna operazione di spionaggio dal territorio di uno Stato membro dell'UE, al fine di rispettare lo spirito e le disposizioni del trattato CE;

21.  sollecita gli Stati membri ad impegnarsi con un esplicito e vincolante strumento a non condurre alcuna attività di spionaggio economico e a dimostrare di conseguenza di essere in armonia con lo spirito e le disposizioni del trattato CE; sollecita gli Stati membri a trasporre questo principio vincolante nella loro legislazione nazionale sui servizi d'informazione;

22.  invita gli Stati membri e il governo degli Stati Uniti ad avviare un dialogo aperto UE-USA sulla raccolta di informazioni di tipo economico;

Sulle misure intese all'applicazione del diritto e loro controllo

23.  esorta i parlamenti nazionali che non dispongono di un proprio organo di controllo incaricato di sorvegliare i servizi d'informazione a istituirne uno;

24.  invita gli organi di controllo nazionali dei servizi segreti ad attribuire grande peso alla tutela della vita privata nell'esercizio dell'attività di controllo a loro affidata, a prescindere dal fatto che si tratti di sorvegliare i cittadini del proprio Stato, di un altro Stato membro o di paesi terzi;

25.  invita gli Stati membri ad assicurare che non si verifichino abusi dei loro servizi d'informazione al fine di raccogliere dati materia concorrenziale (competitive intelligence), andando contro al dovere di cooperazione leale tra Stati membri e al concetto di un mercato comune basato sulla libera concorrenza;

26.  sollecita la Germania e il Regno Unito a subordinare l'ulteriore autorizzazione sul loro territorio di intercettazioni di comunicazioni ad opera dei servizi di informazione degli USA alla compatibilità con la CEDU, vale a dire che tali attività devono soddisfare il principio di proporzionalità, avere base giuridica accessibile e conseguenze prevedibili per il singolo, ed esorta altresì i due Stati ad esercitare un controllo efficiente, poiché sono responsabili sul loro territorio della compatibilità con i diritti dell'uomo dell'attività dei servizi di informazione, sia essa autorizzata o anche solo tollerata;

Sulle misure intese a promuovere l'autotutela di cittadini e imprese

27.  invita la Commissione e gli Stati membri a informare i loro cittadini e le loro imprese della possibilità che le loro comunicazioni internazionali, in determinate circostanze, siano intercettate; ribadisce che tale informazione deve essere accompagnata da un sostegno pratico all'elaborazione e all'attuazione di concetti di protezione di ampia portata, inclusa la tecnologia della sicurezza dell'informazione;

28.  invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad elaborare e attuare una politica efficace ed attiva in materia di sicurezza nella società dell'informazione; ribadisce che, nel quadro di questa politica, deve essere rivolta un'attenzione specifica al rafforzamento della consapevolezza di tutti gli utenti dei moderni sistemi di comunicazione, al fine di proteggere le informazioni riservate; chiede inoltre che sia istituita una rete coordinata di agenzie a livello europeo in grado di fornire sostegno pratico all'elaborazione e all'attuazione di strategie di protezione di ampia portata;

29.  esorta la Commissione e gli Stati membri ad elaborare misure adeguate intese a promuovere, sviluppare e realizzare tecnologie e software di cifratura europei e volte soprattutto a sostenere i progetti incentrati sullo studio di software di cifratura di facile uso il cui testo sorgente sia noto;

30.  sollecita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare software di cui sia reso pubblico il testo sorgente, in modo da poter garantire l'assenza di eventuali  "backdoor"  (cosiddetti  "open-source software"  o  "software liberi" );

31.  invita la Commissione a definire una qualificazione del livello di sicurezza del software destinato allo scambio di posta elettronica, collocando il software con un codice sorgente non pubblicato nella categoria meno affidabile;

32.  invita le istituzioni europee e le amministrazioni pubbliche degli Stati membri a ricorrere in modo sistematico alla cifratura dei messaggi di posta elettronica, in modo che nel lungo periodo la cifratura diventi un procedimento consueto;

33.  invita le istituzioni comunitarie e le amministrazioni pubbliche degli Stati membri a prevedere la formazione del proprio personale e la sua familiarizzazione con le nuove tecnologie e tecniche di cifratura mediante la realizzazione delle pratiche e dei corsi di formazione necessari;

34.  chiede che sia prestata particolare attenzione alla posizione dei paesi candidati; chiede che sia dato loro sostegno qualora non siano in grado di dotarsi delle misure di protezione necessarie a causa di una mancanza di indipendenza tecnologica;

Su altre misure

35.  sollecita le imprese a rafforzare la cooperazione con i servizi di controspionaggio e a informarli in merito a particolari attacchi dall'esterno a fini di spionaggio economico, in modo da potenziare l'efficienza di detti servizi;

36.  chiede alla Commissione di elaborare un'analisi della sicurezza, dalla quale emerga ciò che deve essere protetto, e di sviluppare un progetto relativo alla protezione;

37.  invita la Commissione ad aggiornare il proprio sistema di cifratura, essendo urgentemente necessario ammodernarlo, e invita l'autorità di bilancio (Consiglio e Parlamento) a stanziare le risorse necessarie a tal fine;

38.  propone che la sua commissione competente elabori una relazione di iniziativa sulla sicurezza e la protezione della segretezza presso le Istituzioni europee;

39.  invita la Commissione a garantire la protezione dei dati al momento dell'elaborazione degli stessi e ad intensificare la protezione della segretezza di documenti non accessibili al pubblico;

40.  invita la Commissione e gli Stati membri a investire, nel quadro del Sesto programma quadro di ricerca, in nuove tecnologie relative alle tecniche di crittazione e decrittazione;

41.  chiede che, in caso di distorsioni della concorrenza dovute ad aiuti di Stato o a un utilizzo economico abusivo dello spionaggio, gli Stati penalizzati ne informino le autorità e gli organi di controllo dello Stato a partire dal quale sono intraprese queste attività di modo che sia posto termine alle attività di distorsione;

42.  esorta la Commissione a presentare una proposta volta a istituire, in stretta collaborazione con l'industria e gli Stati membri, una rete coordinata a livello europeo di centri di consulenza, in particolare in quegli Stati membri nei quali tali centri non esistano ancora, nel settore della sicurezza delle informazioni delle imprese, volta non solo ad accrescere la sensibilizzazione in tale ambito, ma anche ad offrire un sostegno pratico;

43.  ritiene opportuno organizzare un congresso internazionale sulla tutela della vita privata contro la sorveglianza delle telecomunicazioni, affinché ONG europee, statunitensi e di altri Stati creino una piattaforma che consenta di confrontarsi su aspetti transfrontalieri e internazionali e di coordinare i settori di attività e gli interventi;

44.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale e all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, dei paesi candidati all'adesione e di Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e Canada.

(1) GU C 121 del 24.4.2001, pag. 131.
(2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.