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Fonti normative e documenti

Decreto-legge 27 luglio 2005, n.144

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

G.U. n. 173 del 27.07.2005

 
(Testo coordinato con la L. 31 luglio 2005, n 155 - ESTRATTO DALLA G.U. DEL 1. AGOSTO 2005)

Art. 6.
Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2007 e' sospesa l'applicazione delle
disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorita' amministrativa
che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico
telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli
stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, e
limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilita'
degli accessi, (( nonche', qualora disponibili, )) dei servizi,
debbono essere conservati fino a quella data dai fornitori di una
rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni
vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati
del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati
esclusivamente per le finalita' del presente decreto-legge, salvo
l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.
2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, le parole (( «al momento )) dell'attivazione del
servizio.» sono sostituite dalle seguenti:
«prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o
messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le
predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinche' venga
garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un
documento di identita', nonche' del tipo, del numero e della
riproduzione del documento presentato dall'acquirente, ed assicurano
il corretto trattamento dei dati acquisiti.».
3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «al traffico telefonico», sono
inserite le parole: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,»;
b) al comma 1, sono aggiunte in fine le parole: «, mentre, per le
medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal
fornitore per sei mesi»;
c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono
inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,»
d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi»,
sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per
ulteriori sei mesi»;
e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del pubblico
ministero o» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero
anche su istanza»;
f) (( dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di
ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle
indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati
relativi al traffico telefonico con decreto motivato che e'
comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al
giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via
ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento,
decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del
pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i
dati acquisiti non possono essere utilizzati.». ))

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, ((
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ))
sono
definiti le modalita' ed i tempi di attuazione della previsione di
cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), (( del presente articolo ))
anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi
costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello
Stato.

Art. 7.
Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici
di telefonia e internet

(( 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico
esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono
posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi
terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve
chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel
caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento,
abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. ))

2. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al comma 1,
la licenza deve essere richiesta entro (( sessanta )) giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni
dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo
III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni vigenti in
materia di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi.
Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, (( nonche' le attribuzioni degli enti locali in
materia. ))

4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione
tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si
svolgono le attivita' di cui al comma 1, e' tenuto ad osservare per
il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione
dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva
acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di
identita' dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non
vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad
Internet utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalita' di accesso ai dati previste dal codice
di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e
l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero
dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle
comunicazioni.

(( Art. 7-bis
Sicurezza telematica

1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di
sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di
protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate
di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro
dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con
apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la prevenzione e
repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione del
terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia
giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono
svolgere le attivita' di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo
226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di
polizia giudiziaria ivi indicati. ))

Art. 11.
Permesso di soggiorno elettronico

1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e' sostituito dal seguente:
«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi
ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in
attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002,
riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di
soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformita' ai
predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la
carta di identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al com-ma 1, non
possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.

 

 

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