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 Le regole dell'internet

Pedofilia: Semenzato propone correzioni alla legge 269/98
16.01.99
Subject: internet-pedofilia
Date: Sat, 16 Jan 1999 09:05:34 +0100
From: "STEFANO SEMENZATO" <s.semenzato@senato.it>
To:  ....
SEMENZATO: Cambiare la legge sulla pedofilia nei punti in cui criminalizza
           i gestori dei servizi Internet e dei servizi postali
Un  disegno  di legge di modifica della recente legge contro la pedofilia è
stata  presentata  dal Senatore Stefano Semenzato,vicepresidente del Gruppo
parlamentare Verdi-l'Ulivo.
Si  tratta di una modifica necessaria -sostiene Semenzato- perché la fretta
nell'approvare  la legge lo scorso agosto ha impedito una vera discussione,
col  risultato  che  si ipotizza  nei confronti dei gestori di Internet, ma
anche  nei  confronti  dei  servizi  postali   una  sorta di responsabilità
oggettiva  per  quello  che  transita  nella  rete  telematica  o in quella
postale.
  Si  tratta  di  una  norma assurda che prescinde dalla realtà tecnica del
sistema Internet.
Il  fatto  è che la scelta appare intenzionale dato che  la legge in vigore
cita  espressamente l'ipotesi di reato via Internet.  La commissione che ha
approvato  la  legge  -  sottolinea Semenzato - ha  sbagliato avvallando un
collegamento   tra   Internet  e  la  pedofilia   che  è  stato  ampiamente
rappresentato  nei  mass  media  con  un  forte  impatto  sull' immaginario
collettivo.
SENATO DELLA REPUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE n.3733
D'iniziativa del Senatore SEMENZATO
______________________________________________________
Norme a tutela dei gestori di servizi  Internet e dei gestori di servizi
postali nell'ambito della lotta alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale
                      _______________________________
Onorevole Senatori,
al  momento  della  approvazione della legge 3 agosto 1998 n. 269 - recante
"norme  contro  lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo  sessuale  in  danno  di  minori, quali nuove forma di riduzione in
schiavitù"  -   i  tempi  ristretti  e la necessità di rendere operativa la
normativa  hanno  impedito  di affrontare il nodo delle  responsabilità dei
gestori  di  siti  Internet  e  degli  stessi  gestori  di  servizi postali
relativamente al tema in esame.
Problema,   quest'ultimo,  certamente  rilevante,  nello  specifico  ed  in
generale,  dato che le responsabilità per reati commessi per via telematica
sono  oggetto  di  numerose riflessioni di tipo giuridico e legislativo. Si
impongono  infatti  verifiche  puntuali  sulle caratteristiche tecniche del
mezzo  telematico  e  sulle  possibilità  di controllo del materiale che vi
transita.
               Tutto  ciò  richiede  e  avrebbe  richiesto  una particolare
cautela  nell'affrontare legislativamente la questione, mentre al contrario
la  normativa  approvata  appare particolarmente persecutoria nei confronti
del  mezzo  telematico  entrando  persino in contrasto con i fondamenti del
sistema giuridico e creando così incertezze nella applicazione della legge.
Si  veda infatti l'art. 3 della legge in questione che inserendo nel codice
penale  un  articolo 600 ter recita nello specifico: "Chiunque, al di fuori
delle  ipotesi  di  cui  al primo e al secondo  comma, con qualsiasi mezzo,
anche  per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale
pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o
informazioni  finalizzate  all'adescamento  o allo sfruttamento sessuale di
minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni".
Vi sono in questo testo due formulazioni particolarmente preoccupanti.
              La  prima  è  legata  al  fatto  che sia nel comma seguente a
quello citato, quando si parla di "cessione" di materiale pornografico, sia
all'art.  4 quando si parla di "detenzione" di materiale pornografico viene
utilizzato   l'aggettivo  "consapevolmente"  al  fine  di  sottolineare  il
carattere  del  dolo,  tipico  di  ogni fattispecie penale. Il testo perciò
precisa   che   "chiunque   consapevolmente   cede" e "che  chiunque"
consapevolmente si procura o dispone""
Nel  punto  in  questione invece l'aggettivo "consapevolmente" viene omesso
determinando  così  una  sorta di  responsabilità oggettiva di coloro che -
anche inconsapevolmente - distribuiscono il materiale pornografico.
La comparazione tra i commi e una interpretazione letterale del testo porta
così  ad  ipotizzare  il  reato  -  nei  confronti  dei  gestori di sistemi
telematici,  Internet  nello  specifico, ma anche nei confronti dei servizi
postali  pubblici  o  privati  -  laddove  si  scoprisse una distribuzione,
ancorché non voluta, di materiale pornografico.
           La  seconda  preoccupazione  nasce  dal  fatto  che  si è voluto
aggiungere,  dopo  le  parole  "con  qualsiasi  mezzo"  , la specificazione
"anche  per  via  telematica"  denotando con ciò una particolare attenzione
alle   comunicazioni   via   Internet.   Si  tratta  evidentemente  di  una
specificazione  non  necessaria  (un reato o c'è o non c'è), ma proprio per
questo  significativa.  Il collegamento tra Internet e la pedofilia è stato
ampiamente  rappresentato  nei  mass  media  con  un  forte  impatto  sull'
immaginario  collettivo.  Tanto  più  un testo legislativo dovrebbe evitare
sottolineature emotive.
Peraltro  si  tratta  anche  di  un  approccio  fuorviante  dato  che, come
sostengono i dati Istat, il 90% degli abusi sessuali avvengono  all'interno
delle  mura  domestiche  e il 98% avvengono per opera di persone conosciute
dal minore.
             La  presunzione  di  responsabilità di coloro che gestiscono i
servizi  telematici  così  come  di quelli che gestiscono i servizi postali
rappresenta inoltre evidenti profili di incostituzionalità.
Come nei servizi postali è impossibile controllare il contenuto delle buste
chiuse, così nel servizio telematico è praticamente impossibile selezionare
e  controllare  i  messaggi  che  vi vengono quotidianamente inseriti. Ogni
giorno  in  Italia  passano  per  i  siti  dei  provider sei/settecentomila
contatti,  ogni  provider  deve mediamente fare i conti con cinquanta-cento
duecentomila  utenti quotidiani e questo significa centinaia di migliaia di
messaggi. D'altra parte oggi nei siti italiani sono presenti più di quattro
milioni di pagine.
Insomma  c'è  il  legittimo sospetto che la norma prescinda dalla effettiva
realtà  tecnica  del  sistema  Internet   con  effetti  paralizzanti  sulla
diffusione delle tecnologie informatiche e con un effetto di vera e propria
criminalizzazione degli Internet provider e dei gestori di servizi postali.
Il   problema  della  diffusione  di  materiale  pornografico  su  Internet
certamente  esiste,  ma  non  è  possibile  pensare  che i singoli provider
scelgano  la strada della censura preventiva, perché questo significherebbe
una  violazione delle norme costituzionali. Risposte al problema sono state
peraltro  già  avanzate,  dai  codici  di autoregolamentazione, alla caduta
dell'anonimato  da  parte  degli  utenti. Peraltro a tutela dei più giovani
esistono  oggi  specifici programmi e anche siti specializzati  che rendono
accessibile  solo  una  parte  del materiale esistente in rete rendendo  in
questo modo un servizio ai genitori.
Per  questi motivi è necessario che  la normativa vigente venga rapidamente
modificata con una nuova legge.
All'articolo  1 si propone che come in altre parti della legge del 3 agosto
98   venga   aggiunta   anche   nel  comma  riguardante  la  distribuzione,
divulgazione o pubblicizzazione la parola "consapevolmente".
All'articolo  2  si  richiede  che vengano abolite le parole "anche per via
telematica"  perché questa specificazione, inutile dal punto di vista degli
effetti  normativi,  sembra invece voler dare, da parte del legislatore, un
carattere di gravità particolare al reato commesso per via telematica.
DISEGNO DI LEGGE
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                                  Art. 1
All'art.  3  della  legge  3  agosto  1998  n.  269, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale  n.  185 del 10 agosto 1998 dopo le parole "chiunque, al di fuori
dell"ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche
per via telematica," viene inserita la parola "consapevolmente ".
                                  Art. 2
All'art.  3  della  legge  3  agosto  1998  n.  269, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale  n.  185 del 10 agosto 1998 dopo le parole "chiunque, al di fuori
dell'ipotesi  di  cui  al  primo  e al secondo comma, con qualsiasi mezzo,"
sopprimere le parole "anche per via telematica".
Roma, giovedì 14 gennaio 1999