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 Le regole dell'internet

Occorre una querela per fermare i truffatori
di Manlio Cammarata - 22.05.03

Un business multimilionario (in euro), radio e televisione raccontano storie di utenti furiosi, la soluzione del problema si allontana nel tempo avvolta nella nebbia di un blablabla senza fine. E tutti hanno paura di pronunciare una semplice parola: truffa.
Quando, alcuni mesi fa, si è incominciato a parlare delle bollette telefoniche gonfiate a dismisura dalle connessione ai numeri "709x", e a InterLex sono arrivate alcune segnalazioni, abbiamo pensato che la questione sarebbe stata risolta in breve tempo. Infatti, come vedremo più avanti, il "caso" è piuttosto semplice.

Invece la storia è andata avanti. La "Radioacolori" di Oliviero Beha ha denunciato i fatti e raccontato storie di stangate pazzesche, lo scandalo è arrivato anche sugli schermi televisivi di "Mi manda Raitre". Aziende e autorità varie si sono esibite in un grandioso scaricabarile, la cui incredibile conclusione è che per la fine dell'anno sarà facile per gli utenti disabilitare l'accesso ai numeri che iniziano con il famigerato "709".
In tutto questo c'è qualcosa che non va. Per capire che cosa, partiamo dai fatti, ma prima può essere interessante fare un giro sulla Rete, per avere un'idea delle dimensioni del fenomeno: basta andare su Google e fare una semplice ricerca con la parola "dialer", limitata alle pagine in italiano...

Ora i fatti. Molti utenti dell'internet che si collegano a siti che offrono "loghi e suonerie", musica o contenuti pornografici, oppure che ricevono messaggi che invitano a collegarsi ai medesimi siti, sono indotti a scaricare un software che chiude la connessione all'internet provider e ne apre un'altra, caratterizzata da un numero che inizia con le cifre 7, 0 e 9. Questa è una numerazione prevista per l'offerta di servizi a valore aggiunto, da pagare sulla base di una tariffa a tempo, che può anche essere elevata. Riscuote per tutti Telecom Italia, che gira gli incassi ai provider dei diversi servizi, trattenendo una modesta percentuale. Nulla di illegittimo in tutto questo.

Però spesso accade che l'utente non sia chiaramente informato del costo del servizio. In qualche caso il computer fa tutto da solo e in silenzio, fino alla  sostituzione automatica del normale numero di accesso all'internet (che inizia con le cifre 702), con il terribile 709x.
Per mettere la cosa in termini legali, si tratta di un artifizio, che induce in errore l'ignaro navigatore, provocandogli un danno e procurando un ingiusto profitto a qualcuno.

Apriamo il codice penale e leggiamo: 640. (Truffa). Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
Se non bastasse, quando il dialer sostituisce autonomamente il numero della connessione, c'è anche il reato specifico introdotto dalla legge 547/93: 640-ter. (Frode informatica). Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

In ogni caso ci sono due punti da  tenere presenti: primo,  la truffa si verifica solo se c'è la "induzione in errore" dell'utente, cioè gli si nasconde il vero costo dell'operazione, attraverso un "artifizio", che a volte è anche la partenza automatica della connessione al 709xx (nel caso in cui l'utente sia correttamente informato, la truffa non c'è); secondo, l'autorità giudiziaria può procedere solo a querela di parte. E' necessario cioè che un danneggiato denunci il fatto.

Le imbestialite vittime delle bollette stellari se la prendono con Telecom Italia, che però in questo caso non ha una piena responsabilità, poiché si limita al "semplice trasporto" e alla fatturazione degli importi. Il che non vuol dire, come spiega Andrea Monti, che sia del tutto "innocente". E forse è significativo il fatto che, tra i vari suggerimenti che vengono cortesemente forniti ai malcapitati, non ci sia quello di sporgere querela.
In alcuni casi Telecom Italia informa i clienti di improvvisi e anomali aumenti degli addebiti e in ogni caso offre la possibilità di attivare, su richiesta, il blocco delle chiamate verso i numeri 709xx. Entro la fine dell'anno, dicono i responsabili dell'ex monopolista, sarà possibile per ogni abbonato bloccare direttamente l'accesso alla numerazione incriminata. Ma non è una soluzione soddisfacente, perché attraverso il 709x si possono avere anche servizi perfettamente legittimi e a tariffe proporzionate.

Ci sono alcune forme di difesa, come appositi software da installare sul PC (si veda il sito di Oliviero Beha), ma l'efficacia di queste soluzioni è limitata, perché chi scrive i software malandrini può aggirare le difese.
Il losco traffico potrà cessare solo con l'intervento dell'autorità giudiziaria. Ricevuta una querela (possibile che nessuno l'abbia ancora sporta?) il giudice può accertare la sussistenza del reato e farlo cessare, anche in via d'urgenza. Per avere chiari indizi sulla natura dell'inganno, basta far analizzare qualcuno dei dialer incriminati da un consulente tecnico. Identificare i mittenti dei medesimi è questione di minuti, perché si tratta di numerazioni della rete italiana. Poi ci vuole poco a spedire la polizia delle comunicazioni a controllare l'esistenza dei software truffaldini sui server ed eventualmente sequestrare ciò che va sequestrato. Ed è facile immaginare che, dopo le prime incriminazioni tutti gli altri, webmaster e intermediari, si affretteranno a cessare le attività sotto accusa.

Ma chi è il colpevole? Non è difficile identificare il responsabile della truffa nel webmaster che spaccia il costoso "servizio",  ma in alcuni casi si potrebbe prospettare anche il concorso nel reato da parte di chi mette a disposizione i numeri e i software (intermediari e centri di servizi). Questi sarebbero responsabili anche civilmente e quindi obbligati al risarcimento dei danni, anche ai sensi del famigerato decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, articoli 15, 16 e 17. Decreto pericolosamente vago e impreciso, come abbiamo già scritto di recente (vedi Le trappole nei contratti di hosting), ma comunque è una legge dello Stato.

Anche se le vecchie norme dei codici sono sufficienti a inchiodare i colpevoli alle loro responsabilità (vedi La catena delle responsabilità nella diffusione dei dialer di A. Monti), in questo particolare caso si rivela precisa l'altrimenti troppo vaga formula che implica la responsabilità, quando il fornitore di servizi "sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita".
In più il giudice per le indagini preliminari potrebbe ordinare al fornitore del "mero trasporto" (cioè Telecom Italia, che provvede anche all'attivazione del servizio) di porre fine alla commissione del reato, anche in forza dell'art. 14 del citato decreto legislativo.

Se in generale l'espressione "effettivamente a conoscenza" può essere oggetto di dubbi e discussioni, qui ci troviamo di fronte a soggetti che vanno alla radio e alla televisione a dire che sono "effettivamente a conoscenza" e dunque difficilmente potrebbero affermare il contrario davanti al giudice. Con  tutto quello che ne seguirebbe.
Ora non è difficile immaginare che tutto questo traffico vada avanti, nonostante sia di pubblico dominio, perché sono in tanti a ricavarne cifre da capogiro, anche quelli che oggi protestano la loro estraneità alla presunta commissione di atti illeciti.

A proposito, dal sito di Oliviero Beha si può anche scaricare il modulo per la denuncia, predisposto dalla polizia delle comunicazioni.