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Le relazioni - 16

Il processo telematico nella degenerazione delle tecniche legislative

di Gianni Buonomo* - 31.05.05
 

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 è stata pubblicata, com'è noto, la legge di conversione del decreto-legge sulla competitività (legge 14 maggio 2005, n. 80) contenente, oltre alle deleghe al Governo per la modifica del processo davanti alla Corte di cassazione e per la riforma della procedura fallimentare, norme che modificano profondamente il processo di cognizione e di esecuzione civile e - nell'intento dichiarato di snellire il procedimento - affidano alla elezione di domicilio "informatico" ed alla notificazione per via telematica il compito di ridurre i tempi del processo (indicando nel modello non ancora collaudato del rito societario, introdotto dal DLgs n. 3 del 2005, il modello da seguire).

A soli due giorni di distanza, nella Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio, è stato pubblicato, inoltre, il decreto legislativo 7 maggio 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale) che introduce profonde modifiche alle norme sulla formazione, la validità e la trasmissione dei documenti informatici già contenute nel testo unico del 2000 e nel decreto legislativo di recepimento della direttiva sulle firme elettroniche (DPR 445/2000 e DLgs n. 10/2002) accogliendo critiche e suggerimenti formulati in passato sulle pagine di questa stessa rivista.

Non è questa la sede per commentare i requisiti costituzionali di necessità ed urgenza (art. 77 Cost.) che hanno indotto il Governo a modificare settantasei articoli del codice di procedura civile con un unico maxi-emendamento, introdotto nella legge di conversione del decreto-legge sulla competitività delle imprese e sullo sviluppo economico del Paese e votato, nel corso dei tre passaggi parlamentari, attraverso due voti di fiducia.

Piuttosto, la possibilità di applicare (con un semplice accordo tra attore e convenuto, previsto dal nuovo articolo 70-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c.) a tutte le controversie civili il rito "societario" introdotto dal decreto legislativo n. 5/2003 (ove tutte le notificazioni e le comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte per via telematica) e l'introduzione , nelle nuove disposizioni processuali che entreranno in vigore dal 15 settembre di quest'anno, della possibilità di trasmettere a distanza degli atti processuali ".nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici" (articoli 133 e 134 nella nuova formulazione) inducono a qualche riflessione sull'accantonamento di anni di elaborazione e di approfondimenti teorici sul processo telematico che, in questo processo di degenerazione delle tecniche legislative, sono stati, almeno in apparenza, del tutto ignorati.

Peraltro, se nelle norme processuali appena approvate manca qualsiasi riferimento alle disposizioni sul processo telematico, va detto con chiarezza che i riferimenti alla trasmissione per via telematica degli atti giudiziari presuppongono la rete unitaria della amministrazione giudiziaria, il sistema informatico civile e una corretta gestione della sicurezza informatica e dei sistemi di accesso al sistema informatico giudiziario, cioè la compiuta realizzazione (che è ben lontana, almeno nei grandi uffici giudiziari) del progetto che fu avviato nel 2001 con l'approvazione del DPR n. 123.

L'origine del cd. processo telematico risale alle disposizioni della legge n. 59 del 1997 che, con l'articolo 15, attribuisce ai documenti informatici, agli atti ed ai dati della pubblica amministrazione, formati su supporti informatici o trasmessi per via telematica, valore e rilevanza ad ogni effetto di legge.

La legge - com'è noto - condiziona la validità e l'efficacia del documento informatico a criteri e modalità di applicazione stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (cioè in sede delegificata) ; tra questi, il più importante atto regolamentare venne approvato con il DPR n. 513/1997, al quale si deve l'introduzione nel nostro ordinamento della firma digitale (oggi "assorbito" dalle norme del testo unico sulla documentazione amministrativa e in gran parte riformato dalle norme del codice dell'amministrazione digitale che entreranno in vigore nel 2006).

Il regolamento sul processo telematico configura, com'è noto, il processo civile ed amministrativo come flusso di documenti informatici.

A norma dell'articolo 4 del regolamento, "Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale." mentre il secondo comma dell'articolo 2 prevede la trasmissione, comunicazione o notificazione dei documenti ".per via telematica attraverso il sistema informatico civile" secondo le disposizioni che regolano la formazione e la trasmissione dei documenti informatici (attualmente contenute nella sezione quinta del capo secondo del testo unico sulla documentazione amministrativa e destinate ad essere sostituite dalle norme del codice sulla amministrazione digitale)

Il regolamento consente, pertanto, l'uso dei documenti informatici per la formazione del fascicolo processuale (del quale viene confermato il ruolo centrale assunto da oltre un secolo nella dinamica del processo) prescindendo dal supporto sul quale essi sono rappresentati: tutti gli atti processuali, compresi i verbali, i provvedimenti del giudice e gli atti compiuti dalle parti, possono essere, così, rappresentati su supporto informatico e trasmessi a distanza con l'uso delle reti telematiche dell'amministrazione giudiziaria, purché essi siano inequivocabilmente riconducibili all'autore del documento, attraverso l'uso della firma digitale.

L'articolo 2 del regolamento impone che l'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti informatici" avvenga "attraverso il sistema informatico civile" ad eccezione delle notificazioni eseguite con la posta elettronica nei confronti dei soggetti che utilizzano la firma digitale (art. 6) ed è, particolarmente, su queste norme che occorrerà, nei prossimi mesi, concentrare l'attenzione al fine di conciliare le nuove disposizioni di legge con le norme regolamentari già in vigore.

Nell'articolo 1, lett. f) il sistema informatico civile è definito come "il sottoinsieme delle risorse" del dominio giustizia dedicato alla trattazione del processo civile; la lettera e) del medesimo articolo definisce il "dominio giustizia" come "l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura." L'articolo 3, infine, chiarisce che il sistema informatico civile "è strutturato con modalità che assicurano (a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento, (b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto, (c) l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto e (d) l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario", limitando l'accesso al sistema "ai difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le attività rispettivamente consentite dal presente regolamento".

Il termine "dominio" è utilizzato (nella stessa accezione di "giurisdizione informatica" accolta nel progetto della rete unitaria della p.a. predisposto dall'AIPA ) come sinonimo di quella parte della rete unitaria della pubblica amministrazione gestita autonomamente dal Ministero della giustizia per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. Si tratta, in altri termini, dell'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalla amministrazione giudiziaria per la gestione delle proprie attività e, per quanto riguarda il "sistema civile", di una parte di queste risorse, dedicata esclusivamente alla amministrazione della giustizia civile.

Con le modifiche introdotte dal maxi-emendamento alla legge n. 80/2005, dunque, le ordinanze pronunciate fuori udienza e le sentenze (per limitare il discorso ad un caso concreto) saranno comunicate dal cancelliere alle parti attraverso l'indirizzo di posta elettronica che il difensore deve indicare (a norma dell'art. 176/2 nel testo modificato) "nel primo scritto difensivo utile" indicando l'indirizzo di posta elettronica "presso cui dichiara di voler ricevere la comunicazione".

Il comma 3-quater dell'articolo 2 della legge 80/2005 non comprende tra le norme la cui entrata in vigore è differita di centoventi giorni, le disposizioni del comma 3 lettera c) che impongono al difensore di indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica sin dal primo scritto difensivo al fine di ricevere le comunicazioni per via telematica. Ciò significa che la modifica è entrata in vigore il 15 maggio 2005 e consente a chi ne faccia richiesta di ottenere - sin d'ora - la trasmissione per via telematica delle comunicazioni relative alle ordinanze pronunciate fuori udienza.

Sorgono, ora, alcuni problemi di coordinamento.

Com'è noto, le notificazioni e le comunicazioni sono attività del cancelliere (art. 136 c.p.c.) e dell'ufficiale giudiziario (art. 157 c.p.c.) che assolvono, entrambe, la fondamentale funzione di render noti alle parti gli atti rilevanti del processo.

Con la comunicazione, il cancelliere dà notizia alle parti (o al consulente tecnico, al pubblico ministero, al testimone) di un atto del giudice (ad esempio, il deposito di un'ordinanza con cui il giudice s'è riservato di decidere su una istanza avanzata delle parti nel corso del processo) senza trasmettere il testo completo del provvedimento, allegando ad un biglietto di cancelleria il solo dispositivo secondo le disposizioni contenute nell'articolo 45 delle disposizioni di attuazione del codice di rito civile. La comunicazione avviene con la consegna (da parte del cancelliere) del biglietto al destinatario o con la notifica dello stesso biglietto da parte dell'ufficiale giudiziario (e, in quest'ultimo caso, la notificazione può avvenire anche attraverso il sistema postale).

Con la notificazione, invece, l'ufficiale giudiziario, su richiesta di una delle parti del processo, del pubblico ministero, del cancelliere o del giudice, consegna, o fa recapitare, per mezzo del servizio postale, al destinatario la copia integrale di un atto del processo (ad esempio, l'atto di citazione che introduce il processo)

Le norme introdotte dalla legge n. 80/2005 fanno riferimento alla possibilità che il cancelliere dia notizia alle parti del deposito di atti processuali anche a mezzo della posta elettronica, indirizzando direttamente la comunicazione all'indirizzo dichiarato dal difensore nel primo atto difensivo. L'articolo 6 del DPR 123/2001, invece, dispone che le comunicazioni effettuate dal cancelliere possono essere eseguite per via telematica "oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo 7" e cioè "unicamente" all'indirizzo del difensore comunicato al Consiglio dell'ordine e consultabile per via telematica come un normale numero telefonico.

Deve ritenersi, dopo l'entrata in vigore delle nuove norme, che queste disposizioni siano state implicitamente abrogate.

Senza approfondire, ora, il tema della posta elettronica certificata (che tutte le amministrazioni hanno il dovere di utilizzare ex art. 6 del DLgs n.82/2005) e del valore giuridico della trasmissione dei documenti (art. 45 dello stesso DLgs 82) sembra chiaro che la scelta di intervenire su una materia tanto delicata senza tenere in alcun conto l'impatto organizzativo della riforma (si pensi alla concorrenza di due diversi riti, l'uno prevalentemente scritto e l'altro prevalentemente orale per la trattazione di tutti i processi civili) porterà a nuove estenuanti discussioni "sistematiche" vanificando, ancora una volta, il senso proprio di ogni riforma del processo che non può che essere, in ultima analisi, quello della tutela effettiva dei diritti.
 

* Giudice del tribunale civile di Roma

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