Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

Firma digitale

DDL finanziaria 2008: le disposizioni sulle fatture elettroniche 

16.10.07 (dal Disegno di legge finanziaria per il 2008 (AS 1817))

Art. 5

37. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 41, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archivi azione delle fatture emessi nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del Codice dell’amministrazione digitale.

38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 41, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 37 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.

39. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

40. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:  
a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie; 
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

41. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, sono definite:
a) le regole di identificazione univoca. degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;        
b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio;         
c) le linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;         
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 37, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;         
e) la disciplina dell’utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all’assolvimento, degli obblighi di cui al presente articolo;         
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie Imprese;         
g) la data, a decorrere dalla quale decorrono l’obbligo di cui al comma 37 ed il divieto di cui al comma 38, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.

 

Inizio pagina  Indice della sezione  Prima pagina © InterLex 2006  Informazioni sul copyright