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 Firma digitale

Altri "bachi" nella firma digitale?
17.10.02

Non si fermano le discussioni su quello che abbiamo chiamato il "baco" della firma digitale (che, ricordiamo, non è un difetto del software di firma, ma un problema delle applicazioni distribuite dai certificatori - vedi Una tempesta in un bicchier d'acqua? e gli articoli precedenti). Tra i numerosi messaggi che continuano ad arrivare a InterLex, uno appare particolarmente interessante, perché solleva alcuni problemi che impongono una riflessione.
Scrive Roberto Resoli:

Mi permetto di intervenire ancora sulla questione della non rispondenza alla normativa dei software di firma attualmente in commercio, perché a mio avviso evidenzia alcune lacune nella normativa stessa. Premetto che mi occupo di firma digitale da un paio d'anni, lavorando come informatico all'interno della pubblica amministrazione, e ho realizzato io stesso sw di firma.
Come Cammarata precisa molto chiaramente (e opportunamente) nell'articolo "Una tempesta in un bicchier d'acqua?", l'entità di cui interessa assicurare identità, integrità e non ripudio è la visualizzazione di un'"evidenza informatica" e non l'evidenza informatica stessa.

Giusto. Se sostituiamo alle parole "visualizzazione dell'evidenza informatica" la parola "documento" (in senso giuridico) il discorso fila perfettamente. Per essere più chiari: su un documento cartaceo, la firma non si riferisce al foglio e all'inchiostro, ma a ciò che si vede scritto. Lo stesso discorso deve valere per la firma digitale, la cui apposizione significa che il firmatario approva ciò che vede scritto sullo schermo: il "documento", e non i bit che lo costituiscono, dei quali può non avere alcuna conoscenza, così come non interessa il tipo di carta o di inchiostro del documento tradizionale. Continua Resoli:

Mi sembra quindi stupefacente che le regole tecniche non specifichino le modalità secondo le quali l'evidenza informatica si trasforma in documento informatico. E' chiaro che le visualizzazioni di un file sono tante quanti i possibili programmi che realizzano la visualizzazione stessa. Mi sembra anche semplicistico addossare l'intero compito al sw di firma, dato che il problema della presentazione dei dati è comunque logicamente distinto da quello dell'apposizione della firma (non mi pare ad esempio sia affermato nella normativa che la visualizzazione di un documento informatico vada sempre effettuata con lo stesso sw utilizzato per la firma).

Il discorso si fa più complesso. Dal punto di vista tecnico è corretto osservare che la visualizzazione del documento e i calcoli necessari a generare la firma sono cose diverse, ma questo non rileva ai fini della validità e rilevanza giuridica del documento stesso: vedo un contenuto scritto sulla carta e lo firmo con la penna, vedo un contenuto scritto sullo schermo e lo firmo con la smart card e il pin. Se la normativa specificasse le modalità secondo le quali questo effetto debba realizzarsi introdurrebbe una intollerabile rigidità nel sistema: per l'ordinamento giuridico contano la volontà di sottoscrivere e l'effetto della sottoscrizione, non la composizione chimica dell'inchiostro, per restare al paragone con il documento cartaceo.
Affidare tutto questo all'applicazione di firma digitale non è "semplicistico". E' "semplice", perché è l'unica soluzione possibile. O ce ne sono altre, alla portata di chiunque e non solo degli informatici?

La normativa (legge, regolamento e regole tecniche) non deve dire più di quello che dice, cioè che per avere piena validità e rilevanza giuridica il documento deve essere presentato "con chiarezza e senza ambiguità" e che la firma digitale deve consentire di rilevare se il documento è stato alterato dopo la firma. Dal punto di vista giuridico è tutto quello che serve (a parte, naturalmente, le disposizioni di fondo, relative all'affidabilità del certificatore e delle sue procedure).
Ma leggiamo ancora il messaggio di Resoli:

Altre questioni che andrebbero affrontate riguardo il sw di firma sono: 1) Disponibilità del codice sorgente, che permetterebbe di controllarne le modalità operative (ad esempio riguardo come venga gestito il PIN del firmatario).
2) Sua integrità, che può essere garantita imponendone la firma da parte di chi lo realizzi.

Senza entrare nelle questioni relative ai programmi open source - che sarebbero particolarmente indicati per questo tipo di applicazioni - si deve osservare che le regole tecniche (art. 10, comma 5) su questo punto sembrano abbastanza rigorose. Infatti gli strumenti per la generazione delle firme devono soddisfare il livello di valutazione E3, o superiore, dei criteri ITSEC (Information Technology Securuty Evaluation Criteria - i livelli vanno da 0 a 6). Per la certificazione del livello E3 si richiede l'esibizione del progetto del codice sorgente e dell'hardware, la corrispondenza tra il codice sorgente e il progetto particolareggiato, l'adozione di procedure di accettazione e di standard nei linguaggi di sviluppo, la ripetizione del collaudo dopo la correzione degli errori. Per l'efficacia dei sistemi è richiesto il livello più alto dei tre previsti, che sono LOW, MEDIUM e HIGH.(1).
In ogni caso la prossima edizione delle regole tecniche dovrebbe adottare criteri più aggiornati.

Un  grosso problema si pone a mio parere anche nel processo di  verifica di un file firmato. Secondo la legge un documento è valido se firmato tramite una chiave privata a cui corrisponde un certificato in corso di validità. Poniamo ad esempio il caso seguente: 1) Tizio firma il documento A utilizzando un chiave a cui corrisponde un certificato valido, ottenendo il documento A.p7m. 2) In un momento successivo, Tizio smarrisce la propria carta di firma e chiede la revoca del certificato. 3) Il documento A.p7m è valido? Certamente si, perché è stato firmato con un certificato valido AL MOMENTO DELLA FIRMA. Qualsiasi sw di verifica dirà però che la firma non è valida, perchè il certificato NEL MOMENTO DELLA VERIFICA risulta revocato. Il problema è che non esiste modo di certificare (a meno di non marcare temporalmente il documento subito dopo la firma) IL MOMENTO in cui la firma è stata apposta. A mio avviso la marcatura temporale andrebbe resa obbligatoria e inserita nel processo di firma.

Partiamo dall'ultima osservazione: l'inserimento della marca temporale in ogni firma costituirebbe un forte appesantimento di tutte le procedure (occorre il collegamento on line col certificatore); inoltre la certificazione del momento in cui un documento è stato firmato è richiesta dalla legge solo per alcune categorie di atti.
Tuttavia le perplessità sulla validità ed efficacia dei documenti informatici dopo la cessazione (per qualsiasi motivo) della validità del certificato sono condivisibili. La validità della firma su un documento cartaceo è eterna, quella della firma digitale è legata invece all'apposizione periodica delle marche temporali, secondo l'art. 60 delle regole tecniche. Questa disposizione non è di natura essenzialmente tecnica e può suscitare qualche dubbio di legittimità, perché non ha un preciso riferimento nel testo unico, che si limita a stabilire (DPR 445/00, art. 23, c. 5) "L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione" .

In ogni caso le disposizioni su questo punto non sono soddisfacenti: un'interpretazione restrittiva dell'art. 60 delle regole tecniche porta all'inaccettabile conclusione che una dichiarazione di scienza o una manifestazione di volontà, perfettamente valide ed efficaci nel momento in cui sono state sottoscritte, perdono ogni valore con la perdita di validità del certificato. E' vero che il progresso tecnologico rende le firme sempre meno forti col trascorrere del tempo, ma  presumere che un documento sia stato sicuramente "craccato" tre anni dopo la firma è un'esagerazione.

Siamo, probabilmente, di fronte a un reale "baco" della normativa, o almeno a un punto da chiarire, o che potrebbe essere risolto, in futuro, dalle decisioni dei giudici. Altri se ne possono trovare: ne riparleremo.

(M. C.)