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 Diritto d'autore

La tassa sui supporti: e se fosse incostituzionale?
Un lettore - 12.09.02

Forse può essere utile, accanto alle considerazioni giuridiche, anche il punto di vista di un non addetto ai lavori, per capire come certe leggi siano difficili da accettare. Ecco un messaggio inviato da un lettore di InterLex ,che certo non è un giurista, ma che conosce bene gli strumenti di oggi.

Ho letto per caso lo schema del decreto "Attuazione della direttiva 2001/29 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione".

Devo dire che dopo una prima lettura, sono molto perplesso!
Innanzitutto mi chiedo se l'applicazione di tasse superiori al prezzo del prodotto non causino effetti collaterali. Mi spiego meglio: un CD oggi ha un costo - se acquistato in quantità - di 40 o 50 centesimi. L'applicazione di una tassa che può superare del doppio detto prezzo potrebbe costituire fonte di lucro per la malavita, per esempio per contrabbandieri?

Pensiamo a cosa succede a un utilizzatore casalingo di questo tipo di supporti dati. Oggi è abituato ad acquistare i CD vergini nel supermercato sotto casa a 70/80 centesimi l'uno. Con l'entrata in vigore di questo decreto potrebbe trovarsi un prezzo doppio rispetto quello attuale... e un prezzo pari a quello attuale da un qualsiasi abusivo sulla strada che vedrebbe immediatamente aprirsi a lui nuove prospettive di reddito e differenti (credo minori) sanzioni. Continuando a prendere come esempio uno di quegli abusivi che oggi vendono CD duplicati o contraffatti, oggi, secondo la legge 633/41 e le modifiche introdotte dalla L. 248/2000 se trovato in possesso di 50 o più pezzi, può essere arrestato. Sebbene con i CD vergini avrebbe un utile per pezzo inferiore, penso che anche se ne avesse con se mille, non rischierebbe l'arresto. Credo infatti che il suo "nuovo" reato, sarebbe solo un illecito civile e non più penale.

Un altro aspetto di questo decreto che mi lascia un po' perplesso, è che dopo una prima lettura non trovo alcun riferimento all'applicazione di tasse, per esempio, sulle pellicole fotografiche. Ciò mi pare assurdo e in contrasto con quanto invece relativo ai supporti dati. Come i programmi e le canzoni, anche le fotografie possono essere duplicate; anche il diritto d'autore sulle fotografie dovrebbe essere ugualmente tutelato. E quale miglior modo di riprodurre una fotografia se non mediante pellicola? In fin dei conti si parla sempre di duplicato! Forse i fotografi non sono così importanti?

Ma non basta! Perché non si parla di mettere tasse anche sulle lastre tipografiche? Sui quadri serigrafici? Sui cliché per la stampa offset? Sulle fotocopiatrici? Sulle stampanti? Sui plotter? Sulle fotounità? Tutti questi sono prodotti che possono concorrere nella creazione di duplicati di opere coperte da diritto d'autore.

Non dimentichiamo allora anche gli scanner, le fotocamere digitali, le macchine fotografiche tradizionali. E visto che anche oggetti fisici, come per esempio un cavatappi, possono essere coperti da diritto d'autore (nel caso del cavatappi, ve ne sono anche di firmati da illustri Architetti!) allora è giusto tassare anche gli scanner tridimensionali, le frese, i torni, le macchine utensili in generale ... e non dimentichiamo la sabbia degli stampi usati in fonderia!

Poi, siccome è anche possibile vedere un oggetto oggi e disegnarlo quindi riprodurlo in futuro, allora perché non tassare il senso della vista, la matita e la carta con cui si disegna il prodotto e tutti gli attrezzi usati poi per riprodurlo?
Quindi, se sembra sciocco e illogico tassare queste cose, perché tassare i supporti informatici?
L'art. 68 della L. 633/41 modificata dalla L. 248/2000, recita: "I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma".

Nel testo del decreto, mi pare detta parte resti invariata. A rigor di logica, la riproduzione legale di un'opera coperta dal diritto d'autore, quale per es. la duplicazione da parte di un privato di un CD musicale da lui acquistato, dovrebbe sottostare a una normativa simile a quella vigente ora per i libri.
O forse sbaglio?

Il tassare per prevenire qualcosa di non certo (ovvero la possibilità che un supporto sia usato a fini illeciti o al fine di lecita duplicazione) può essere anticostituzionale?
Se questo principio fosse costituzionale, possiamo aspettarci un decreto legge che prevede che chiunque possieda un arma debba essere incarcerato a scopo preventivo perché con quell'arma potrebbe commettere un omicidio?
In caso di pubblicazione di questo messaggio, vi pregherei di non pubblicare i miei dati.

(Messaggio firmato)