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Diritto d'autore

Decreto Urbani: Paolo Nuti scrive ai ministri

22.03.04

ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS

AIIP chiede al Presidente del Consiglio ed al Ministro per i beni e le attività culturali modifiche e chiarimenti urgenti al Decreto legge del 12 marzo


Il Decreto Urbani approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 marzo scorso e recante ".. interventi urgenti in materia di beni e attività culturali", solleva gravi preoccupazioni per le conseguenze che la sua applicazione determinerà se non si darà luogo a modifiche sostanziali del testo del provvedimento.
Tali preoccupazioni sono condivise da tutti coloro che guardano con fiducia allo sviluppo di Internet e della Società dell'informazione.
AIIP condivide la necessità di combattere il fenomeno della riproduzione commerciale illecita delle opere a mezzo rete, la cosiddetta pirateria di rete.
Per queste ragioni AIIP ha inviato oggi ai rappresentanti del Governo la lettera di seguito riportata, con l'auspicio che si possa dar luogo tempestivamente alle necessarie modifiche del testo approvato in Consiglio dei Ministri.

Contatti stampa:
Simone Tani - segre@aiip.it - tel. 06 415326050

Roma 18 marzo 2004
Ill.mo On. Dott.
Silvio Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma

Ill.mo On. Prof.
Giuliano Urbani
Ministro per i beni e le attività culturali
Via del Collegio Romano 27
00186 Roma

e, p.c.

Ill.mo On. Prof.
Giulio Tremonti
Ministro dell'economia e delle finanze
Via XX Settembre 97
00186 Roma

Ill.mo Sen. Ing.
Roberto Castelli
Ministro della Giustizia
Via Arenula 70
00186 Roma

Ill.mo On. Dott.
Maurizio Gasparri
Ministro delle comunicazioni
Largo P. di Brazzà 86
00187 Roma

Ill.mo Prof.
Pietro Lunardi
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Piazzale di Porta Pia 1
00198 Roma

Illustrissimo Signor Presidente / Signor Ministro,

Gli aderenti alla Associazione Italiana Internet Providers condividono le finalità di tutela della proprietà intellettuale che hanno ispirato l'art. 1 del "Decreto Legge recante interventi urgenti in materia di beni ed attività culturali" approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 marzo u.s., ma esprimono la forte preoccupazione che l'articolato del provvedimento ne travalichi le finalità fino a costituire un serio impedimento alla prosecuzione dell'attività dei fornitori di accesso e di servizi Internet.
L'articolato sembra infatti attribuire ai "soggetti di internet" (cliente, fornitore di accesso, fornitore di trasporto, fornitore di servizi, fornitore di contenuti; vedi allegato) responsabilità diverse da quelle direttamente imputabili a ciascuno di essi.
Ai commi 1. e 2. dell'articolo 1, che introducono nuovi commi nella legge sul diritto di autore, si stabilisce infatti una responsabilità per "chiunque, in violazione dell'articolo 16 DIFFONDE al pubblico per via telematica.." con una formulazione, peraltro, affatto diversa da quella impiegata in altre fattispecie dalla medesima legge (ove si parla di diffusione "IN pubblico", anziché "AL pubblico".
E' urgente a nostro avviso che la Presidenza del Consiglio ed il Ministro per i Beni e le attività culturali chiariscano al più presto che, il verbo "diffondere" si riferisce esclusivamente a quanti operano come fornitori di contenuti di cui non hanno la titolarità e non ricomprende i fornitori di accesso e/o trasporto e/o servizi.
In mancanza di tale chiarimento, i fornitori di accesso e/o trasporto e/o servizi sarebbero chiamati a scegliere tra il cessare la propria attività imprenditoriale e l'accollarsi il rischio che in sede di giudizio venga riconosciuta una loro responsabilità penale (oltre che civile) oggettiva per attività svolte da terzi, contro il chiaro disposto costituzionale che prevede la responsabilità personale.

Una seconda, forte, criticità è rappresentata dal comma 5. "Su richiesta del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno .... i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati".
Il riferimento, in questo comma, ai fornitori di connettività, è improprio e può generare ingenti danni.
Per una equilibrata ed efficace azione di tutela della proprietà intellettuale, occorre infatti che il fornitore di accesso collabori, cosi come già disposto dal comma 4, con le autorità giudiziarie inquirenti al fine di individuare il fornitore di servizi utilizzato dagli autori delle condotte sanzionate e che l'autorità giudiziaria indirizzi i provvedimenti di cui al comma 5. al fornitore di servizi.
Infatti, mentre i fornitori di servizi possono, su disposizione del magistrato, interrompere selettivamente l'accesso al servizio utilizzato per la diffusione abusiva di contenuti da parte di loro clienti, i fornitori di accesso possono esclusivamente "tagliare i fili" al cliente che opera come fornitore di servizi, coinvolgendo nel "black.out" anche altri incolpevoli clienti del fornitore di servizi. Ne conseguirebbe una "fuga all'estero" dei fornitori di servizi e dei loro clienti. Con un danno certamente ingente al "sistema paese" non solo in termini di occupazione, ma anche di sviluppo.
Qualora poi, il 5 comma fosse letto come una obbligazione generalizzata a "filtrare" l'accesso ad Internet di tutti i "navigatori" a determinati servizi o indirizzi di rete, l'Italia si troverebbe equiparata un numero fortunatamente molto ristretto di paesi illiberali.
Di conseguenza AIIP auspica che in sede di conversione il legislatore espunga dal comma 5. dell'articolo 1, il riferimento ai fornitori di connettività

Si evidenzia poi che sia fornitori di connettività che quelli di servizi possono avere "effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui .." (vedi comma 6. dell'articolo 1) solo nel caso in cui tali contenuti siano pubblici, ovvero qualora effettuassero, in violazione dell'articolo 15 della Costituzione, una intercettazione non disposta dal magistrato. Anche limitandosi al primo caso, i fornitori dovrebbero comunque svolgere una "istruttoria sommaria" sostituendosi con ciò all'attività del giudice istruttore senza averne né titolo né capacità, e svolgere una attività di sorveglianza espressamente esclusa dal primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003 n.70.   In definitiva, la conoscenza non può mai essere effettiva ed i fornitori di accesso e di servizi non possono che inoltrare diligentemente alle autorità ogni segnalazione ricevuta.
AIIP auspica quindi che in sede di conversione, il legislatore espunga dal sesto comma l'aggettivo "effettiva", ma segnala che la possibilità di inviare ai fornitori di connettività e di servizi quelle segnalazioni che sino ad oggi dovevano essere dirette esclusivamente al magistrato o alle forze dell'ordine, rischia di incrementare il numero di segnalazioni pretestuose.

Da ultimo, AIIP desidera evidenziare che le sanzioni previste dal comma 3. aggiunto sub comma 2. dell'articolo 1 a carico di chi a titolo personale e non commerciale "fruisce" di un'opera protetta dal diritto di autore appaiono sproporzionate in relazione al testo della direttiva comunitaria sulla protezione della proprietà intellettuale in corso di approvazione.

Certi che Ella si farà interprete di questa nostra richiesta, nel restare a disposizione per ogni chiarimento ed ogni collaborazione sulla materia, mi è gradita l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

Paolo Nuti
Presidente
Associazione Italiana Internet Providers

 

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