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Attualità

Leggi on line e processo telematico: i conti con la realtà

di Manlio Cammarata - 25.11.04

 
Nel giro di poche settimane abbiamo avuto tre novità di grande rilievo: gli sviluppi del sistema Norme in rete, lo schema del codice della pubblica amministrazione digitale e le regole tecniche-operative per il cosiddetto "processo tematico" (che in realtà riguardano solo gli atti e la loro trasmissione nel processo civile).
Messe insieme, questi passaggi disegnano un futuro di "cittadinanza digitale" che affascina (e sotto qualche aspetto preoccupa) chi segue l'evoluzione della società.
Ma la prima domanda che dobbiamo porre a noi stessi è: lo scenario prospettato può realizzarsi in tempi ragionevoli o è avverabile solo in un lontano futuro?

La domanda non è accademica o oziosa. Per accettare l'innovazione è necessario superare le comprensibili resistenze di chi da sempre opera secondo schemi del tutto diversi da quelli che vengono proposti. E si devono anche predisporre le strutture fisiche e il software, oltre che diffondere le indispensabili conoscenze tecniche. L'esempio della firma digitale, che era in buona parte utilizzabile cinque anni fa, è significativo. I vantaggi del documento informatico sono evidenti a tutti, ma il suo uso è ancora confinato a poche situazioni faticosamente imposte e con modalità discutibili.

Le prime disposizioni sulla firma digitale, ottime nello schema generale ma imprecise in qualche dettaglio, avrebbero potuto essere migliorate in breve tempo. Invece sono state peggiorate: la confusione generata dagli errori nel recepimento della direttiva comunitaria, a sua volta piena di errori, non hanno aiutato la diffusione dello strumento. Interpretazioni insensate hanno riempito di dubbi chi si accingeva ad affrontare il cambiamento. Ci sono voluti più di due anni per rimettere le cose a posto (con ancora qualche punto da correggere, vedi Amministrazioni digitali: i problemi del documento informatico).
Ed ecco che si profilano nuovi problemi, perché con il "Codice dell'amministrazione digitale" il quadro è finalmente chiaro e le linee di sviluppo sono definite, ma c'è ancora qualcuno che genera confusione, con una lettura superficiale ed erronea del testo.

Norme in rete. L'idea ha più di dieci anni, la prima iniziativa parlamentare ne ha cinque, la legge che ha stanziato i fondi quasi quattro. Eppure solo poche settimane fa il sito è diventato realmente utile, con l'inserimento di alcune banche dati della Corte di cassazione (vedi La Cassazione on line gratis, ma non basta).
Dunque andiamo a cercare il decreto ministeriale del 14 ottobre scorso sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 novembre: non c'è ancora, su nessuno dei numerosi archivi che compongono il sistema. Per l'incredibile motivo che la Gazzetta ufficiale non fa parte del sistema stesso!

Allora andiamo a vedere sul sito della GU. Dove il provvedimento si trova, ma presentato con un articolo per pagina e (naturalmente?) senza tener conto delle classificazioni previste dal progetto Norme in rete. E non ci sono gli allegati: i relativi link portano al nulla. Per avere gli allegati bisogna pagare l'accesso a Guritel e lì si trovano le brutte riproduzioni fotografiche delle bruttissime pagine della Gazzetta, quasi illeggibili. Per di più un watermark piazzato di traverso su ogni facciata rivendica di fatto un copyright illegittimo, perché le disposizioni sul diritto d'autore "non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere" (art. 5 l. 633/41). Una situazione scandalosa. 

Processo telematico. Qui dovremmo incominciare ad analizzare le regole tecnico-operative appena emanate. Compito molto impegnativo, data la complessità intrinseca della materia, che deve conciliare le possibilità offerte dalla tecnologia con i numerosi passaggi della procedura civile, inquadrando il tutto in una cornice di sicurezza informatica e certezza giuridica. A prima vista sembra di notare qualche incongruenza, ma occorre leggere bene le norme: affronteremo il non facile compito nei prossimi numeri.
Qui basta un'osservazione: l'art. 19 del DPR 123/01stabiliva la data del 30 ottobre2001 per l'emanazione del  decreto ministeriale e l'avvio del "processo telematico" per il 1. gennaio 2002.
"Le buone intenzioni vanno apprezzate, ma non guasterebbe un po' di realismo nell'indicazione delle scadenze", avevamo scritto a suo tempo" ("Tutti gli atti e i provvedimenti del processo...").

Il legislatore sembra aver accolto il suggerimento: il decreto ministeriale stabilisce all'art. 62 che "L'attivazione del processo telematico è preceduta da un decreto dirigenziale, che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio".
Chi ha un'idea anche sommaria della situazione delle cancellerie in buona parte d'Italia interpreta questa disposizione come "campa cavallo, ché l'erba cresce".

 

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