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Attualità

Accertamento informatico del reato e certezza del diritto

di Paolo Galdieri* - 07.01.08

 
Tra i diversi spunti di riflessione che le vicende di cronaca nera di Garlasco e Perugia offrono, ve n'è uno che riguarda le tecnologie dell’informazione.
Si apprende di una verifica degli alibi attraverso l’analisi del computer, così come anche della valutazione della personalità degli indagati mediante lo studio dei loro scritti nei rispettivi blog. Città diverse, casi differenti, ma con un elemento comune: il ruolo determinante delle tecnologie nelle indagini.

Non è questa la sede per muovere osservazioni sulla bontà delle attività poste in essere dagli organi inquirenti, né intenzione lasciarsi andare ad opinioni innocentiste o colpevoliste. Ciò che interessa è rilevare come questi due casi siano testimonianza di come lo studio e la comprensione della natura delle tecnologie possa incidere in modo nuovo nella fase dell'accertamento del reato e dell'individuazione del suo autore.

Sino a poco tempo fa l’alibi di un individuo era verificabile per lo più attraverso le testimonianze, o meglio attraverso il riscontro a quanto dichiarato dall’indagato in ordine ai suoi spostamenti. Di fronte a colui che non era in grado di indicare persone in grado di confermare la sua presenza in luogo diverso da quello del commesso delitto si era soliti dire: "non ha un alibi".
Oggi anche chi non ha la possibilità di indicare persone informate sui suoi movimenti può trovare conferme alle sue dichiarazioni attraverso una verifica sul proprio computer. In altre parole è possibile dimostrare la propria innocenza grazie al fatto che il computer lascia traccia di un suo utilizzo in un luogo eventualmente distante da quello del commesso delitto.

Il punto è che la bontà e veridicità di tale testimonianza, non umana, ma tecnologica, dipende dalle capacità e possibilità tecniche degli organi inquirenti, non sempre facilmente valutabili. Accanto a ciò vi è da rilevare che il sistema può solo dimostrare un suo impiego a una data ora di un determinato giorno, ma non l’effettivo utilizzatore. Un computer potrebbe effettivamente risultare utilizzato all’ora del delitto, ma in assenza di riscontri univoci il fatto di per sé non escluderebbe la partecipazione del soggetto all’attività criminosa.

Altra novità è rappresentata dal fatto che le tecnologie divengono oggetto di interesse per valutazioni in ordine alla personalità e pericolosità sociale del soggetto sottoposto ad indagine. Emblematico in tal senso il caso di Perugia ove si tenta di ricostruire la personalità dei due indagati, e di rintracciare eventualmente il movente omicida, dai loro scritti pubblicati sul blog. Tale modo di procedere è giustificato dal fatto che le tecnologie forniscono all’individuo modi nuovi per esprimere la propria personalità.
Ciò posto, tuttavia, è bene ragionare sull’esatta portata delle tecnologie e su come le stesse riflettano effettivamente il modo di essere di chi le utilizza.

Se prendiamo a titolo di esempio il blog, potremmo dire in termini generali che esso in tutto e per tutto può rappresentare una sorta di diario personale ovvero un contenitore di emozioni ed aspirazioni. Visto così il blog potrebbe rappresentare a fini investigativi un mezzo da cui desumere la personalità del soggetto sottoposto ad indagini, con gli stessi limiti che si incontrano quando oggetto di attenzione degli organi inquirenti è un diario personale.
Ad una lettura più attenta, tuttavia, il blog appare qualcosa di sensibilmente diverso da un diario personale in quanto destinato alla fruizione e lettura altrui. Di regola chi scrive nel diario personale ha come fine quello di preservare da occhi indiscreti le sue emozioni ed aspirazioni, mentre chi scrive all’interno di un blog ha come fine quello di comunicare a soggetti non identificati ed indeterminati la sua sfera più intima.

Tale distinzione non è di poco conto, atteso che ognuno di noi quando esce da se stesso per presentarsi in pubblico non si mostra per quello che è, o per quello che vorrebbe essere, ma per come desidera essere visto dagli altri. Ne consegue che quando si cerca di verificare attraverso uno strumento di questo tipo l’effettiva personalità dell’indagato occorre andare con i piedi di piombo, perché ciò che lo stesso dice e scrive potrebbe non corrispondere in nulla a quello che lo stesso è.

Posto che l’analisi del computer ai fini della verifica di un alibi e il giudizio sulla personalità desunta dal suo blog hanno in comune l’interferenza delle tecnologie nello svolgimento delle indagini, non vi è dubbio che tali attività pongano problemi differenti.
Nel primo caso ci troviamo di fronte ad un’analisi tecnica, sempre più frequente nell’espletamento delle investigazioni, e riconducibile all’interno di quella disciplina ai più nota computer forensics. Scienza , quest’ultima, che si occupa della preservazione, dell’identificazione, dello studio, della documentazione dei computer, o dei sistemi informativi in generale, al fine di evidenziare prove per scopi di indagine. Rientrano in tale ambito le regole tecniche e giuridiche che sottendono il sequestro dei computer, l’analisi del loro contenuto, l’individuazione dell’autore di un reato commesso attraverso Internet ecc.

In tutti questi casi i problemi sono da un lato di carattere tecnico, nel senso che si cercano soluzioni idonee a dimostrare in termini di certezza determinati comportamenti e corrette individuazioni dei presunti responsabili; dall’altro di carattere giuridico, in quanto la verifica tecnica deve necessariamente trovare previsione nelle norme processuali, così da rendere legittima l’attività degli organi inquirenti e utilizzabili nel processo gli elementi raccolti.
Problemi diversi si incontrano, invece, quando, come nel caso del blog, non si è chiamati a verifiche di carattere tecnico, tutto sommato agganciate a riferimenti oggettivi, ma a vere e proprie valutazioni sull’incidenza delle tecnologie sulla psicologia umana, per loro natura di carattere soggettivo e quindi difficilmente ancorabili a certezze.

Si è detto di come l’analisi del contenuto di un blog possa contribuire alla formulazione di giudizi sulla personalità inesatti. Si può altresì immaginare di come da qui a breve una diversa lettura delle tecnologie potrebbe portare a valutazioni differenti con ripercussioni sul piano eminentemente giuridico.
E’ noto che Internet consente di agire a distanza e quindi di produrre eventi, anche antigiuridici, in luoghi diversi da quelli ove si muove il soggetto agente. E’ altrettanto pacifico che ciò comporti, sul piano penale, l’astrazione totale della vittima, nel senso che l’autore del reato non vede il soggetto che intende colpire. Posto che numerosi studi vittimologici, quelli che studiano il rapporto tra autore e soggetto passivo del reato, evidenziano come il soggetto agente si muove con minori freni inibitori tanto più è astratta la vittima, è legittimo chiedersi se in un prossimo futuro ciò potrà essere valutato da qualcuno pro reo.

Sempre in quest’ottica, riflettiamo un momento su quegli studi che parlano di vere e proprie forme di dipendenza da Internet, equiparandole a psicopatologie quali la bulimia e il gioco d’azzardo. E’ veramente impossibile pensare che un domani qualcuno (organo inquirente, organo giudicante, avvocato) non si avventuri in tesi volte a dimostrare che la “mediazione” tecnologica comporti una menomazione della capacità di intendere e di volere al pari di quanto avviene per le ipotesi di dipendenze da alcol e stupefacenti finendo con l’invocare una non imputabilità relativa?
Sempre in tema di imputabilità, consideriamo quei lavori aventi ad oggetto i condizionamenti sulla percezione del soggetto che usa programmi di realtà virtuale. Degna di interesse in tale senso la ricerca di una studiosa americana volta a dimostrare che nel corso della prima guerra del golfo i piloti statunitensi erano i più risoluti a “sganciare” le bombe per essersi addestrati per anni con simulatori, che di fatto li avevano desensibilizzati al punto di far apparire i loro occhi un atto di guerra come una sorta di video game in cui vince chi centra l’obiettivo.

Prendiamo quindi il caso di colui che dopo aver utilizzato per anni un simulatore di guida si immette in strada riproducendo tecniche e velocità sperimentate in ambito virtuale e che a seguito di ciò cagioni un incidente. Ipotizziamo che un soggetto abusi sessualmente di una donna dopo aver utilizzato per lungo tempo quei programmi virtuali a sfondo sessuale, che già sono sul mercato. Ebbene, davanti a ipotesi di questo tipo, un po’ come avviene oggi per il blog, non è da escludere che qualcuno possa avventurarsi in valutazioni sull’impatto delle tecnologie sulla mente umana per invocare sconti di pena o addirittura, come detto, semi infermità mentali.

Al di là di considerazioni di merito, quale ad esempio quella secondo cui chi commette un reato a seguito di un abuso delle tecnologie è soggetto già di per sé “disturbato”, preme evidenziare come il ruolo penetrante delle tecnologie all’interno della nostra vita finirà inevitabilmente con ampliare le possibilità di giudizio sui comportamenti, con riflessi anche sul piano squisitamente giuridico.
Tali sintetiche considerazioni spingono a ritenere che le tecnologie impongono un approfondimento non solo tecnico, ma anche culturale, sociologico e psicologico, in modo di cogliere l’effettiva portata del fenomeno, estremamente complesso, così da impedire interpretazioni troppo soggettive che potrebbero tradursi un domani in sentenze eterogenee, a discapito della certezza del diritto.
 

* Avvocato in Roma – Docente di informatica giuridica

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