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Attualità

L'innovazione nel DDL finanziaria per il 2008

12.11.07

 
Dal disegno di legge AS 1817

Art. 4.
(Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali)

35. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:
...
4-
quater. I provvedimenti del Direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica».

Art. 5.
(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)

...
37. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 41, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archivi azione delle fatture emessi nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del Codice dell’amministrazione digitale.
    38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 41, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 37 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
    39. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
    40. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

        a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;

        b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitotaggio della finanza pubblica.

    41. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, sono definite:
        a) le regole di identificazione univoca. degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;

        b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio;
        c) le linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;
        d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 37, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
        e) la disciplina dell’utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all’assolvimento, degli obblighi di cui al presente articolo;
        f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie Imprese;
        g) la data, a decorrere dalla quale decorrono l’obbligo di cui al comma 37 ed il divieto di cui al comma 38, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.

Art. 39.
(Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre)

    1. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all’articolo 7 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2008.

    2 Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all’articolo 1, commi 927, 928 e 929 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2008.

Art. 40.
(Modifiche al testo unico della radiotelevisione)

    1. All’articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. ...
Gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall’Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge».

Art. 76.
(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili)
  ...
    2. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.
    3. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
    4. All’articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate la Consip s.p.a. stipulate a livello territoriale.

    2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
    2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia».

    5. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 4 del presente articolo.

 

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