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Attualità

Gli emendamenti al DDL finanziaria 2008

12.11.07

 
Dal repertorio degli emendamenti, subemendamenti e ordini del giorno presentati nella discussione in sede referente alla V Commissione permanente del Senato, ecco gli emendamenti proposti in materia di innovazione e tecnologie.

2.0.1
Polledri, Franco Paolo
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 10, recante norme sugli oneri deducibili, e` inserito
il seguente:
«Art. 10-bis. - (Deducibilita` delle spese per il mantenimento, l’istruzione
e l’educazione dei figli). – 1. All’atto della nascita dei figli e` riconosciuto
ai genitori un credito familiare pari a 50 mila euro utilizzabile ai
fini di cui all’articolo 10 per le spese relative:
a) all’acquisto di alimenti per l’infanzia, di articoli sanitari, di testi
scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale risulta
iscritto uno dei membri della famiglia, di materiale didattico, di personal
computer e relativi accessori, di materiale sportivo, musicale e culturale;
b) ai trasporti scolastici;
c) al pagamento di tasse e di rette scolastiche nonche´ di somme per
la frequenza di corsi relativi a lingue straniere, attivita` culturali e musicali ed alfabetizzazione informatica.
2. Il credito di cui al comma 1 puo` essere utilizzato dalle famiglie
durante i primi diciotto anni di vita del figlio in modo che la deduzione
non risulti superiore su base annua a 5 mila euro.
3. Qualora il contribuente scelga il sistema di tassazione separata del
reddito, il credito di cui al comma 1 scatta nella misura percentuale indicata
dal medesimo soggetto all’atto della prima dichiarazione dei redditi
successiva alla nascita del figlio»;

7.6
Bulgarelll, Ripamonti, Palermi, De Petris, Donati, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Silvestri, Tibaldi
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. Nelle more dell’entrata in vigore della legge di riordino degli
incentivi cinematografici, all’articolo 171, primo comma, della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera a-bis) e` abrogata.
Il comma 1 dell’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e` sostituito
dal seguente:
"1. Chiunque abusivamente duplica, a scopo di lucro, programmi per
elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a
scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societa` italiana degli autori
ed editori (SIAE), e` soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre
anni e della multa da euro 2.500 a euro 15.000. La pena non e` inferiore
nel minimo a due anni di reclusione e alla multa di euro 15.000 se il fatto
e` di rilevante gravita`".
14-ter. Chiunque possieda legittimamente un’opera ai sensi della
legge 22 aprile 1941, n. 633, su qualunque supporto essa sia, ha il diritto
di fame copia per proprio uso strettamente personale.
14-quater. All’articolo 71-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e` sostituito dal seguente:
"4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono
tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche
di cui all’articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito
il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale progetto, ovvero
vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata,
anche digitale, per uso personale, a condizione che tale possibilita` non sia
in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali
e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.";
b) e` aggiunto, infine, il seguente comma:
"4-bis. Non puo` essere impedito per contratto, alla persona fisica di
cui al comma 4, di effettuare la copia di cui allo stesso comma".
14-quinquies All’articolo 91 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e` aggiunto,
infine, il seguente comma: "E` consentita la riproduzione e la pubblicazione
a titolo gratuito di immagini a bassa risoluzione unicamente per
uso strettamente didattico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a
scopo di lucro, fatto salvo il riconoscimento della paternita` dell’opera"».


7.8
Bordon
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, e` inserito il seguente:
"Art. 12-bis. - (Fondo per il passaggio al digitale e all’alta definizione).
– 1. E`
istituito presso il Ministero il Fondo per il passaggio al digitale
e all’alta definizione, con una dotazione di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al Fondo accedono i soggetti individuati
dalla lettera c) del comma 3 dell’articolo 12, nonche´ le imprese
di replicazione dei supporti digitali limitatamente all’acquisizione di tecnologie
in alta definizione (HD).
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita` culturali sono stabilite,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le modalita`
tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei
finanziamenti, nonche´ le modalita` tecniche di monitoraggio dell’impiego
dei finanziamenti concessi. Per l’adeguamento delle sale cinematografiche
i finanziamenti sono erogati con criteri di precedenza in favore delle monosale
o delle piccole multisala"».



2.104
Saro
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
«20-bis. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di
terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a
concussione amministrativa, e` concesso, per ciascuno dei periodi d’imposta
2007, 2008 e 2009, un credito di imposta per l’acquisto e l’installazione
di apparati di sicurezza, nonche´ per favorire la diffusione degli strumenti
di pagamento con moneta elettronica.
20-ter. Il credito di imposta di cui al comma 20-bis e` determinato per
ciascun beneficiario nella misura massima dell’80 per cento del costo dei
beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo
massimo di 3000 euro per ciascun beneficiario, per ciascun periodo
di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nellinite di spesa
complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009 secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze.
20-quater. Il credito di imposta puo` essere fatto valere in compensazione,
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge sono fissate le modalita` di attuazione del presente articolo».


38.0.4
Polledri, Franco Paolo, Stiffoni
Dopo l’articolo 38, inserire il seguente:
«Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di telefonia)
1. Il comma 9, dell’articolo 102, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e` sostituito dal seguente:
"9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria
o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali dedicate unicamente a servizi di comunicazione elettronica,
di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento. La percentuale di
cui al precedente periodo e` elevata al 100 per cento per gli oneri relativi
ad apparecchiature terminali ed ai servizi di comunicazione elettronica,
utilizzati esclusivamente per finalita` proprie dell’impresa, nonche´ ad impianti
di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
delle imprese di autotrasporto, limitatamente ad un solo impianto per ciascun
veicolo"».

39.2
Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio,
Molinari, Negri, Perrin, Tonini
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. All’articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno
1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
n. 489, le parole: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione
delle relative dichiarazioni annuali," sono sostituite dalle seguenti:
"per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali
non siano scaduti da oltre tre mesi,".
8-ter. All’articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole: "Entro il mese successivo alla
scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte.
sui redditi, all’imposta regionale sulle attivita` produttive e all’imposta
sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine
previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici
di cui all’articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994,
n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489".
8-quater. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva
dei documenti e` affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto
disposto dall’articolo 5, comma 3 della deliberazione dell’Autorita` per
l’Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004,
il termine per la trasmissione telematica dell’impronta dell’archivio informatico,
della firma elettronica e della marca temporale di cui all’articolo
5, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23
gennaio 2004, e` prorogato di 30 giorni».

42-quater. Agli esercenti attivita` di rivendita di generi di monopolio,
operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi
d’imposta 2008, 2009 e 2010, e` concesso un credito d’imposta per le
spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature
di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento
con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai
loro danni.

43.0.2
Il Relatore
Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:
«Art. 43-bis.
(Marcatura postale elettronica)
1. In attuazione dell’articolo 14 del Regolamento di esecuzione delle
decisioni adottate dal XXIII Congresso dell’Unione postale universale, del
5 ottobre 2005, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica,
n. 18, del 12 dicembre 2006, la marcatura postale elettronica viene definita
come un servizio del fornitore del servizio postale universale che attesta
in maniera probante la realta` di un evento elettronico, sotto una data
forma, in un certo momento, e al quale hanno partecipato una o piu` parti.
2. Alla trasmissione di posta elettronica con l’applicazione della marcatura
postale elettronica da parte del fornitore del servizio postale universale
si applicano gli stessi livelli di garanzia offerti nel trattamento della
posta tradizionale.
3. L’invio tramite marcatura postale elettronica, equivale alla notificazione
per mezzo della posta e la data e ora di trasmissione sono validi
ed opponibili ai sensi della legge.
4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33 del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 655 del 1982 in materia di bollatura a data della
corrispondenza accettata a sportello, nel caso di accettazione di comunicazioni
a mezzo elettronico, con la marcatura postale elettronica si attesta
l’ora e data di presa in carico da parte del fomitore del servizio postale
universale».

Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:
«47-bis. All’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, la lettera g) e` sostituita dalla
seguente:
"g) l’imposta relativa all’acquisto, all’importazione, alle prestazioni
di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16, nonche´ alle spese di gestione,
di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica
ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del
Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003 n. 259, e` ammessa in detrazione nella misura del 75 per
cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia
dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di
autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblilca
26 ottobre 1972, n, 633, al comma 1, la lettera g) e` sostituita
dalla seguente: "g) l’imposta relativa all’acquisto, all’importazione, alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16, nonche´ alle
spese di gestione, di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg), comma 1 articolo
1 del decreto legislativo 10 agosto 2003 n. 259 e` ammessa in detrazione
nella misura del 75 per cento; la predetta limitazione non si applica agli
impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun
veicolo».

49.0.13
Bulgarelli, Ripamonti, Palermi, De Petris, Donati, Pecoraro Scanio,
Pellegatta, Silvestri, Tibaldi
Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente
«Art.49-bis.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono libere la
riproduzione e la comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma, di opere
dell’ingegno allorche´ l’utilizzo abbia esclusivamente finalita` illustrativa
per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreche´ si indichi la fonte,
compreso il nome dell’autore. Sono libere la riproduzione e la comunicazione
al pubblico, in qualsiasi forma, di opere di architettura o di scultura,
realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici. E`
libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a
scopo di ricerca o di attivita` privata di studio, su terminali aventi tale
unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico,
degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle
opere o ad altri materiale contenuti nelle loro collezioni e non soggetti
a vincoli derivanti da atti di cessione o di licenza. Qualora l’opera o altro
materiale contenuto nelle collezioni di biblioteche accessibili al pubblico,
di istituti di istruzione, di musei o archivi, sia di pubblico dominio, e non
vi sia possibilita` per il singolo individuo di accedere alla consultazione
dell’opera dal luogo e nel momento scelti individualmente, e` libera la riproduzione,
anche elettronica, dell’opera da parte del singolo individuo
purche´ il soggetto non la utilizzi per fini commerciali».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre in misura proporzionale
tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell’onere.


53.0.15
Polledri, Franco Paolo
Dopo l’articolo 53, aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis.
(Carta Buono Famiglia per l’accesso ai servizi per la prima infanzia)
1. E`
concessa una tessera elettronica prepagata «Carta Buono Famiglia»
dell’importo annuo di euro 1000 da utilizzare presso i servizi per la
prima infanzia convenzionati, ivi comprese le prestazioni di baby sitting.
2. La "Carta Buono Famiglia" spetta ai nuclei familiari con almeno
due figli di cui almeno uno di eta` inferiore ai tre anni.
3. La "Carta Buono Famiglia" e` corrisposta con decorrenza dalla richiesta
fino al raggiungimento del terzo anno di eta` da parte del figlio minore.
4. Il contributo di cui al comma 1 e` erogato dal Comune di residenza
del bambino.
7. Il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero
della Salute e il Ministero delle politiche per la famiglia con proprio
decreto individuano le categorie merceologiche e le tipologie di servizi
oggetto della Carta, le percentuali di agevolazione o riduzione dei costi
e delle tariffe, nonche´ le modalita` ed i requisiti per l’accesso al convenzionamento.
8. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini
italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.
9. L’entita` dei contributi previsti viene raddoppiata nell’ipotesi in cui
il nucleo familiare richiedente comprenda uno o piu` minori di tre anni diversamente
abili ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104».


Art. 74.
74.1
Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio,
Molinari, Negri, Perrin, Tonini
E `
premesso il seguente articolo:
«Art. 074. - (Riserva di una quota di appalti pubblici per beni e servizi
alle PMI). – 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dopo il comma 450 e` inserito il seguente:
"450-bis. Le pubbliche amministrazioni statali e periferiche di cui ai
commi 449 e 450 riservano non meno del 30 per cento del valore dei propri
acquisti di beni e servizi nell’anno fiscale di riferimento alle PMI. Tali
acquisti possono avvenire indifferentemente tramite convenzioni Consip o
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La Consip spa monitora
il rispetto di tali quote su base annua e riferisce al Ministero dell’economia
e delle finanze"».


Ordini del giorno

G/1817/25/5ª
Eufemi, Nieddu
La 5ª Commissione permanente,
valutato che:
la minaccia terroristica ed i rischi delle nuove modalita` di condurre
le cosiddette «guerre asimmetriche» ormai pervadono la vita quotidiana
delle nazioni occidentali e non solo di esse;
il settore AeroSpazio e Difesa, oltre ad essere un settore strategico
per il Paese, e` in grado di concepire e realizzare opportuni sistemi di difesa
che riducano tali rischi e ne minimizzino gli effetti ove questi si manifestino;
il sistema Paese ha nella componente elettronica di detto settore,
un’eccellenza cornpetitiva riconosciuta internazionalmente;
per mantenere tale eccellenza e` determinante allocare nel tempo risorse
dedicate all’innovazione tecnologica;
tale innovazione tecnologica e` non solo necessaria per garantire, in
un mondo sempre piu` globalizzato, la competitivita` delle imprese italiane,
ma anche condizione necessaria per presidiare, da nazione evaluta e tecnologicamente
avanzata, lo sviluppo di prodotti e sistemi in grado di accrescere,
nei mlutati e mutanti scenari internazionali la sicurezza dei propri
confini e del personale impiegato nelle missioni internazionali di pace;
sempre piu` l’impiego di prodotti e sistemi, indirizzati ad accrescere
il livello di sorveglianza dello Spazio Nazionale, il livello di protezione e
sicurezza di persone e mezzi, hanno un uso trasversale per utenti sia civili
che militari;
la complessita` di detti prodotti e sistemi, le loro prestazioni, il loro
costo, i correlati sempre piu` ridotti tempi di realizzazione richiedono compartecipazione,
condivisione del rischio di realizzazione, messa a fattor
comune di risorse intellettive e finanziarie tra nazioni occidentali;
in tale dimensione, e` prioritario il bilanciamento tra necessita` di
presidio tecnologico e realizzativo nazionale ed ottimizzazione delle esperienze
di altre nazioni estere e, in tale dimensione, tale bilanciamento vada
sempre perseguito ed agevolato;
l’opportunita` di sviluppare nuove competenze e ritorni economici
superiori agli investimenti iniziali vada indirizzato attraverso opportune
e dedicate misure governative;
esaminato il DDL 30 Dicembre 2005, n.273;
ricordati i commi 570 e 571 della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria
2006), che finalizzano risorse per la prosecuzione di programmi internazionali;
evidenziata l’esigenza di potenziare le risorse allocate nei processi
di innovazione tecnologica, civili e militari, nello specifico quelle in cui
vengono maggiormente sviluppate competenze e realizzazioni atte ad accrescere
sorveglianza, protezione e sicurezza di mezzi e persone;
3 Novembre 2007 – 1126 – 5ª Commissione
considerato che i destinatari sono Imprese Nazionali impegnate a
promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva;
considerata l’esigenza di realizzare programmi di export che consentano
di attivare ulteriori collaborazioni industriali e di rafforzare il posizionamento
nazionale;
ricordato che:
con la Legge 94/2005 e` stato ratificato il memorandum d’intesa
Italia-Israele, firmato a Parigi il 16 giugno 2003; cosý` come altri memorandum
similari hanno dato luogo a Leggi dello Stato Italiano;
il relativo programma ha una notevole ricaduta sul com parto dell’elettronica
in termini di occupazione e salvaguardia di knowhow nazionale,
di disponibilita` di prodotti in settori strategici e di piu` ampi livelli di
esportazione;
valutata l’esigenza di dare continuita` ai programmi con stanziamenti
adeguati,
impegna il Governo a:
prevedere che nel piano in elaborazione presso il Dicastero della
Difesa e relativo all’assegnazione delle risorse nel prossimo triennio trovino
soluzione gli obiettivi sopra indicati in favore del com parto dell’elettronica
per applicazioni di sorveglianza, protezione e sicurezza

 

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