Garante per la protezione
dei dati personali
Lettera
circolare 801/GAR del 9 giugno 1997
Con riferimento alla
richiesta di autorizzazione al trattamento di dati
sensibili, presentata ai sensi dell'art. 22 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, si comunica quanto segue:
L'art. 4, comma 1, del
Decreto Legislativo 9 maggio 1997, n. 123 (Gazzetta
Ufficiale del 10 maggio 1997, n. 107) ha stabilito che le
disposizioni della legge n. 675/96 che prevedono una
autorizzazione del Garante si applicano a decorrere dal
30 novembre 1997.Di conseguenza, fino a tale data il
trattamento di dati sensibili non richiede
autorizzazioni.
Rimane fermo l'obbligo di richiedere il consenso
dell'interessato per le informazioni raccolte a partire
dall'8 maggio 1997.
Nell'articolo citato si prevede anche la possibilità che
il Garante rilasci «autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti»,
inoltre, sono allo studio forme semplificate per l'invio
delle richieste di autorizzazione.
Successivamente alla data del 30 novembre 1997, non sarà
necessario ripresentare una nuova richiesta di
autorizzazione, se il trattamento dei dati sarà
effettuato in conformità all'autorizzazione-tipo, di cui
sarà data adeguata pubblicità, anche con pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda,
invece, i trattamenti ai quali non sarà applicabile
l'autorizzazione-tipo, questa Autorità si riserva di
esaminare le richieste già presentate, entro 30 giorni a
partire dal 30 novembre 1997.
A tale proposito, si precisa sin d'ora che, le singole
autorizzazioni non potranno essere rilasciate in assenza
delle indicazioni specificate nello schema-tipo di
richiesta, che sarà predisposto da questa Autorità.
Roma, 9 giugno 1997
Prot. n. 801/GAR
Il Presidente
Stefano Rodotà
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