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  Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Carta d'identità elettronica e archivi delle pubbliche amministrazioni. Il Garante chiede maggiori garanzie per i cittadini
Dalla Newsletter n. 53 - 11-17 settembre 2000

L'introduzione nella carta di identità elettronica, per fini di semplificazione amministrativa, di altri dati diversi da quelli anagrafici e non strettamente necessari per la funzione di identificazione personale, deve avvenire attraverso norme più chiare e con maggiori garanzie per i cittadini. In modo particolare per quanto riguarda alcuni dati di grande delicatezza, come ad esempio le impronte digitali qualora si decidesse, anche a livello sperimentale, di includerle nel documento elettronico. L'accesso da parte di un'amministrazione ai dati contenuti negli archivi di un'altra amministrazione può essere utile e opportuno anche per finalità di semplificazione, ma non può avvenire in maniera indiscriminata.

I due importanti principi sono stati ribaditi dal Garante per la protezione dei dati personali nell'articolato parere fornito alla Presidenza del Consiglio sul testo unico delle norme in materia di documentazione amministrativa.
Nel condividere le finalità di semplificazione, volte a razionalizzare norme e procedure e ad accrescere la fiducia dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, l'Autorità ha tuttavia formulato una serie di osservazioni sul testo e ha segnalato la necessità di modificarlo, per renderlo maggiormente conforme alla legge n.675 ed assicurare in tal modo ai cittadini le previste garanzie di riservatezza sui loro dati personali. Le osservazioni del Garante riguardano in particolare l'inclusione di dati di particolare delicatezza nella carta di identità elettronica e la consultazione diretta degli archivi per accertamenti d'ufficio.

Per quanto riguarda in particolare la possibile inclusione, a fini di semplificazione amministrativa, nella carta di identità elettronica e nel documento elettronico di ulteriori tipi di dati, quali gruppo sanguigno, altri dati di carattere sanitario, impronte digitali e chiave biometrica, il Garante ha, innanzitutto, ribadito quanto già sottolineato in occasione di precedenti richieste di pareri. Trattandosi infatti di documenti che hanno prevalente finalità di dimostrazione della sola identità personale, risulta indispensabile, ha affermato il Garante, specificare meglio se l'amministrazione che rilascia il documento può imporre al cittadino l'inclusione di ulteriori dati, e quando, al contrario, l'interessato può non richiedere (come attualmente previsto per i dati sensibili) il loro inserimento nella carta o opporsi in tal senso.

L'Autorità ha, inoltre, richiamato l'attenzione sulla possibilità di prevedere eventualmente differenti livelli di accesso da parte delle singole amministrazioni.
In terzo luogo, poiché il testo unico prevede che le amministrazioni pubbliche possano sperimentare modalità di utilizzo dei documenti elettronici per ulteriori scopi che non siano quelli identificativi, il Garante ha ricordato che tale sperimentazione deve anch'essa essere sottoposta a precise garanzie. Pertanto, la generica autorizzazione all'utilizzo dei dati "per l'erogazione di ulteriori servizi e utilità", contenuta nel testo unico, dovrà essere senz'altro integrata da successive specificazioni attraverso norme o atti a carattere amministrativo.

Per quanto riguarda poi la consultazione da parte di un'amministrazione, degli archivi di un'altra amministrazione, l'Autorità ha rilevato come il rispetto della riservatezza dei dati personali richiede che tale consultazione avvenga solo per quella parte degli archivi e limitatamente a quei dati che sono indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali vengono raccolti. Non troverebbe, quindi, giustificazione, ad esempio, un accesso indiscriminato a tutti i dati di una persona quando si dovesse verificare soltanto l'esattezza di alcuni di essi. E' necessario, dunque, ha sottolineato il Garante, che per tale consultazione vengano specificamente individuati alcuni limiti già nel testo unico, piuttosto che lasciare detti limiti all'applicazione discrezionale delle amministrazioni.