| Garante
        per la protezionedei dati personali
 Comunicato
        stampa04.02.99
 ISCRIZIONI UNIVERSITARIE:
        IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE NEL RISPETTO DELLA
        PRIVACY In relazione alla
        compilazione dei modulo per l'autocertificazione del
        reddito familiare, richiesta al momento dell'iscrizione
        all'università, l'Autorità Garante, dopo un attento
        esame della legislazione vigente, ha stabilito che la
        raccolta dei dati contenuti in tale modello da parte
        delle università è conforme alle norme della legge 675. Per formulare il suo
        parere, l'Autorità è partita dai seguenti principi.
        Innanzitutto, le pubbliche amministrazioni possono
        raccogliere ed utilizzare dati personali quando questo
        sia necessario per poter svolgere i propri compiti
        istituzionali entro le previsioni di legge e di
        regolamento. In secondo luogo, anche l'eventuale
        conoscenza di alcuni dati sensibili, in particolare
        quelli sanitari (come nel caso di portatori di handicap),
        è possibile perché il loro trattamento da parte di un
        soggetto pubblico non prevede il consenso degli
        interessati ed è consentito, anche laddove manchi una
        specifica norma di legge che ne precisi gli ambiti, fino
        all'8 maggio 1999, data in cui deve entrare in vigore la
        disciplina per il trattamento dei dati sensibili da parte
        delle amministrazioni pubbliche. Va ricordato che, per
        potere godere dei benefici non destinati alla generalità
        degli studenti (come, ad esempio, borse di studio,
        prestiti abitativi, contributi per studi all'estero,
        borse di studio per studenti privi di mezzi), l'attuale
        complessa normativa sugli studi universitari prevede la
        presentazione di una autocertificazione che attesti le
        condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo
        familiare (legge 390/1991 e decreto del Presidente del
        Consiglio dei Ministri del 30.4.1997). Le Università possono
        dunque raccogliere e utilizzare i dati personali, nonché
        quelli relativi alla condizione economica del nucleo
        familiare dello studente allo scopo di poter determinare
        l'entità della tassa per l'iscrizione e l'eventuale
        concessione di sussidi economici o di altri benefici nel
        caso di richiesta da parte di uno studente. Ma sono
        comunque tenute ad adempiere agli altri obblighi sanciti
        dalla legge 675; in particolare esse dovranno raccogliere
        solo dati pertinenti agli scopi prefissati, rispettare le
        misure di sicurezza sulla tenuta dei dati ed informare
        gli interessati sulle modalità e finalità della
        raccolta dei dati. Questa informativa può essere data
        anche oralmente o attraverso formule sintetiche da
        inserire nel modulo utilizzato per la raccolta dei dati. Il Garante ha ricordato,
        infine, che le Università possono disciplinare con
        propri regolamenti la possibilità di comunicare i dati
        contenuti nei curricula degli studenti o dei laureati a
        privati o ad enti pubblici economici, ad esempio per
        offerte di lavoro. Possono poi applicare recenti
        disposizioni legislative che prevedono espressamente la
        comunicazione dei dati per finalità di sostegno alla
        ricerca e di collaborazione in campo scientifico e
        tecnologico. 4.2.1999 |