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  Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
20.01.99

TELECAMERE NEGLI OSPEDALI NEL RISPETTO DELLA PRIVACY.

Le aziende sanitarie che intendano installare apparecchiature di videosorveglianza presso il pronto soccorso e nel reparto rianimazione di una struttura sanitaria pubblica per effettuare controlli di sicurezza dei corridoi e delle sale di attesa e il monitoraggio continuo dei pazienti ricoverati devono rispettare le norme sulla privacy.
E' quanto ha stabilito il Garante in risposta al quesito di un'azienda sanitaria pubblica. Nel fornire il suo parere il Garante ha osservato innanzitutto che, per quanto non esista ancora in Italia una normativa specifica in materia di videosorveglianza, la legge n. 675 del 1996 impone gią oggi degli obblighi e delle cautele. Nel recepire i principi sanciti in sede europea, la legge 675 stabilisce infatti che qualunque informazione che permetta l'identificazione anche in via indiretta delle persone, compresi suoni ed immagini (come quelle registrate nei controlli video), deve essere considerata dato personale.
Nel caso in questione i dati raccolti, in quanto relativi a persone malate, sono a carattere sensibile e il loro uso, connesso all'assistenza e alla cura dei pazienti, al controllo dei ricoverati in rianimazione e alla sicurezza all'interno del pronto soccorso, rientra nelle finalitą degli organismi sanitari. Questi organismi sono quindi legittimati a raccogliere questo tipo di informazioni anche con modalitą non tradizionali, mediante l'ausilio appunto di telecamere.

Il Garante ha tuttavia richiesto che vengano rispettate alcune specifiche prescrizioni della legge 675. L'Autoritą aveva gią avuto modo in diverse delibere di stabilire i principi che devono essere rispettati ogniqualvolta si presenta l'esigenza di installare videocamere. Innanzitutto la necessitą che vi sia una legittimazione giuridica che consenta l'installazione delle telecamere, che siano individuate precise finalitą per la raccolta dei dati e che l'iniziativa risponda alle funzioni istituzionali del soggetto pubblico. In secondo luogo, devono essere predisposte misure riguardanti la sicurezza e la conservazione delle immagini, la loro pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi perseguiti, e devono essere definite procedure per informare cittadini anche mediante l'affissione negli spazi aperti al pubblico, di appositi cartelli di avviso.

In linea con questi principi, le aziende sanitarie dovranno sistemare le videocamere e definire le modalitą di ripresa, in maniera tale da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari, dovranno individuare con precisione il personale legittimato ad avere accesso a quei dati e conservare le immagini solo per un periodo determinato.
Dovranno inoltre informare gli interessati che si stanno raccogliendo informazioni sul loro conto e stabilire misure di sicurezza per evitare il rischio che tali informazioni possano essere utilizzate da persone estranee e non autorizzate. In questo senso, sarą possibile disciplinare le modalitą di accesso da parte dei familiari, alle riprese video dei ricoverati in rianimazione, ai quali potrą essere consentita la visione delle immagini dei propri congiunti.

20.1.1999