Garante
per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
08.01.99
LOTTA AI
TUMORI: I COMUNI DEVONO COMUNICARE GLI ELENCHI ANAGRAFICI
ALLE ASL CHE NE FACCIANO RICHIESTA
Un'Azienda sanitaria
locale può ottenere dai Comuni gli elenchi anagrafici
aggiornati della popolazione se deve effettuare screening
ed indagini finalizzate alla prevenzione ed alla lotta ai
tumori.
Lo ha stabilito il Garante
rispondendo ad un quesito posto da una Prefettura.
L'Autorità ha confermato ancora una volta che la
divulgazione dei dati personali da parte di
un'amministrazione pubblica ad altri soggetti pubblici
può essere effettuata in base a due previsioni contenute
nella legge 675: quando tale operazione sia
espressamente prevista da specifiche norme di legge o di
regolamento o qualora la divulgazione sia comunque
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Ovviamente, in tutte queste ipotesi, i dati personali
devono essere utilizzati soltanto per i fini per i quali
sono stati raccolti e devono essere adeguatamente
custoditi.
Nel caso particolare, la
norma specifica che consente la divulgazione dei dati è
contenuta nella disciplina sugli atti anagrafici che
prevede la possibilità per l'ufficiale dell'anagrafe di
rilasciare, anche periodicamente, elenchi di iscritti
nell'anagrafe della popolazione residente alle
amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta
"per esclusivo uso di pubblica utilità".
L'effettuazione di
screening dei tumori relativamente alla popolazione di un
determinato territorio riveste tale carattere di pubblica
utilità e, pertanto, nulla osta a che i Comuni possano
trasmettere alle ASL che ne abbiano necessità i dati
anagrafici richiesti.
8.1.1999
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