Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
30.12.97
PRIVACY: GLI
INVESTIGATORI PRIVATI DOVRANNO RISPETTARE PRECISE
GARANZIE A TUTELA DELLE PERSONE.
Gli investigatori privati
autorizzati potranno raccogliere alcune informazioni
relative alla salute e alla vita sessuale, ma solo nel
rispetto di precise garanzie a tutela della riservatezza
delle persone, qualora ciò sia necessario per permettere
a chi affida loro un specifico incarico di far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria ovvero nel caso
in cui ricevano, in conformità a quanto previsto dalla
normativa in materia di procedimento penale, l'incarico
da un difensore di ricercare determinati elementi di
prova a favore del relativo assistito.
Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati
personali che ha emanato l'ultimo dei provvedimenti a
carattere generale di semplificazione delle procedure di
autorizzazione previste della legge 675 per tutelare
pienamente i diritti fondamentali delle persone.
Nel provvedimento, che riguarda tutte le persone fisiche
e giuridiche che esercitano un'attività di
investigazione privata regolarmente autorizzata con
licenza prefettizia, vengono definiti i limiti e le
modalità per la raccolta e l'utilizzazione dei predetti
dati sensibili. Gli investigatori privati potranno
intraprendere investigazioni solo sulla base di un
apposito incarico conferito per iscritto. L'atto dovrà
specificare il diritto che si intende esercitare in sede
giudiziaria o il procedimento penale al quale
l'investigazione è collegata, i motivi della richiesta
di investigazione, il termine entro il quale essa deve
concludersi.
La persona presso la quale sono raccolte le informazioni
dovrà essere informata, così come dovranno essere
informati periodicamente il difensore e il soggetto che
ha conferito l'incarico. La persona sul cui conto sono
raccolte le informazioni non dovrà essere informata se i
dati sono utilizzati per il periodo strettamente
necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria,
ovvero per portare a termine l'indagine difensiva.
I dati raccolti non dovranno eccedere le finalità
perseguite nell'incarico affidato all'investigatore, non
potranno essere conservati per un periodo superiore a
quello strettamente necessario per eseguire l'incarico e
dovranno essere comunicati soltanto al soggetto che lo ha
conferito.
L'autorizzazione, che verrà pubblicata come le
precedenti sulla Gazzetta Ufficiale, ribadisce, inoltre,
i divieti e i limiti per il trattamento dei dati previsti
da leggi, regolamenti e norme comunitarie, in particolare
per quanto riguarda l'uso di apparecchiature di controllo
a distanza dei lavoratori, in materia di
sieropositività, di divulgazione delle generalità e
dell'immagine di persone vittime di atti di violenza
sessuale.
E' prevista, infine, l'emanazione di un codice di
deontologia e di buona condotta che il Garante è in
procinto di promuovere.
30.12.1997
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