Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
16.12.97
Banche, assicurazioni,
società di intermediazione mobiliare o che emettono
carte di credito, società di trasporto, fondi pensione e
di assistenza, agenzie matrimoniali o di selezione del
personale, società che effettuano sondaggi di opinione e
di ricerche di mercato, agenzie di viaggio e centri di
elaborazione dati possono continuare ad utilizzare alcuni
dati sensibili relativi ai loro clienti, nel rispetto di
alcune prescrizioni poste dal Garante a tutela della
riservatezza delle persone.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha
infatti varato una quinta autorizzazione generale,
articolata in sei capi, che verrà pubblicata, come le
precedenti, sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento permette ai soggetti sopra indicati di
utilizzare alcuni dati sensibili. (salute, convinzioni
religiose, appartenenze politiche ecc.) per adempiere a
precise finalità che sono diversificate a seconda dei
settori nei quali opera il titolare del trattamento.
L'autorizzazione si caratterizza per l'intento di
accomunare in unico provvedimento alcune realtà
imprenditoriali dettando, però, garanzie di vario tipo a
seconda dell'incidenza sui diritti fondamentali. delle
persone.
Tra gli altri aspetti, l'autorizzazione si sofferma sulle
cautele necessarie nel caso di raccolta di dati a fini di
sondaggi o di gestione di centri di elaborazione dati per
conto di. terzi, ed individua anche le prescrizioni a
carico dei soggetti che selezionano personale
nell'interesse di terzi o che gestiscono agenzie
matrimoniali.
A garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini,
l'autorizzazione individua alcune prescrizioni e richiama
l'attenzione su taluni principi cardine stabiliti dalla
legge n. 675 del 1996: in particolare, presuppone che le
informazioni raccolte e le successive comunicazioni siano
circoscritte a quelle indispensabili rispetto alle
legittime finalità perseguite, e siano raccolte sulla
base del consenso scritto e informato degli interessati.
In linea con quanto finora stabilito dal Garante, anche
.l'autorizzazione odierna ha efficacia generale dal 30
novembre 1997 e fino al 30 settembre 1998, ed opererà
automaticamente anche nei riguardi delle richieste
eventualmente già presentate.
Nessuna ulteriore richiesta, pertanto, deve essere
inviata all'Ufficio del Garante. Nel caso in cui il
trattamento dei dati non sia conforme alle prescrizioni
contenute nell'autorizzazione, i soggetti ai quali essa
si applica hanno tempo per adeguarsi fino al 15 gennaio
1998.
16.12.1997
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