Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
28.11.97
IL GARANTE
FACILITA L'ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONI, SINDACATI E PARTITI
I partiti e i movimenti
politici, i sindacati, le associazioni, le confessioni
religiose e gli altri organismi di tipo associativo
possono continuare liberamente ad utilizzare i dati
relativi ai loro iscritti o sostenitori, fatte salve
alcune necessarie garanzie a tutela degli interessati. Lo
ha stabilito il Garante per la protezione dei dati
personali che ha emanato una terza autorizzazione
generale relativa al trattamento dei dati sensibili da
parte di queste organizzazioni, le quali dunque vengono
sollevate dall'obbligo di richiedere singolarmente la
prevista autorizzazione
L'autorizzazione generale, la n. 3/1997 che sarà
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è
articolata in nove punti, fissa l'ambito di
applicazione, le finalità del trattamento, le categorie
di dati e i criteri per la loro conservazione e
diffusione ed è rilasciato per l'utilizzo dei dati
sensibili necessari per perseguire gli scopi individuati
dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo.
Con questo ulteriore passo avanti compiuto dal Garante
per semplificare le procedure previste dalla legge 675
del 1996, molti organismi associativi vengono autorizzati
ad utilizzare informazioni di tipo sensibile (ad esempio,
quelle che riguardano l'appartenenza politica, sindacale,
religiosa, culturale): le fondazioni, i comitati e gli
enti senza scopo di lucro, comprese le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, le associazioni anche non
riconosciute, comprese le confessioni religiose e le
comunità religiose, i patronati, le organizzazioni
assistenziali o di volontariato, le associazioni di
categoria, le cooperative sociali e le società di mutuo
soccorso.
L'autorizzazione non riguarda i dati relativi allo stato
di salute e alla vita sessuale, oggetto della precedente
autorizzazione emanata ieri.
Come per i precedenti provvedimenti autorizzativi, anche
l'odierna autorizzazione avrà efficacia generale, a
decorrere dal prossimo 30 novembre e fino al 30 settembre
1997, ed opererà automaticamente anche in riferimento
alle richieste eventualmente già presentate. Nessuna
ulteriore richiesta, pertanto, deve essere inviata
all'Ufficio del Garante.
Il Garante ha previsto anche la possibilità per i
titolari dei trattamenti di adeguarsi entro il 31
dicembre 1997 alle prescrizioni della autorizzazione
generale, qualora l'adempimento non sia possibile entro
un termine più breve.
28.11.1997
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