Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato stampa
27.11.97
IL GARANTE
SEMPLIFICA LE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER MEDICI E PERSONALE SANITARIO
Proseguendo nello sforzo
di semplificare le procedure previste dalla legge 675 del 1996, il Garante per la protezione dei
dati personali, dopo una prima autorizzazione relativa ai
datori di lavoro, ha emanato oggi una nuova
autorizzazione generale relativa agli operatori che
trattano, specie in ambito sanitario, dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
L'autorizzazione riguarda i medici di base, le cliniche
private, le aziende sanitarie pubbliche che vengono
sollevati in questo modo dall'obbligo di presentare
singolarmente un'apposita richiesta di autorizzazione.
Il provvedimento, adottato dal Garante sulla base di
un'ampia consultazione di esperti, individua gli aspetti
fondamentali per l'utilizzo dei dati sulla salute e sulla
vita sessuale, anche riguardo al consenso da richiedere
agli interessati, le finalità del trattamento, le
categorie di dati e i criteri per la loro conservazione e
diffusione. Vengono comunque salvaguardati i principi
stabiliti dal codice penale e da normative specifiche, ad
esempio in materia di sieropositività o di interruzione
della gravidanza.
Particolare rilievo è dato nell'autorizzazione anche
alle informazioni relative ai nascituri e ai dati
genetici, limitatamente alle informazioni e alle
operazioni indispensabili per tutelare l'incolumità
fisica e la salute dell'interessato, di un terzo o della
collettività. I dati genetici possono essere trattati
soltanto per fini di prevenzione, di diagnosi o di
terapia o per finalità di ricerca scientifica.
L'Autorità ha confermato che l'odierna autorizzazione
avrà efficacia generale, a decorrere dal prossimo 30
novembre ed opererà automaticamente anche in riferimento
alle richieste eventualmente già presentate. Nessuna
ulteriore richiesta, pertanto, deve essere inviata
all'ufficio del Garante.
Il Garante precisa inoltre che non prenderà in
considerazione le richieste di autorizzazione volte ad
ottenere prescrizioni difformi da quelle contenute
nell'autorizzazione generale, riservandosi, però, di
valutare eventuali richieste il cui esame sia
giustificato da circostanze del tutto particolari o da
situazioni eccezionali.
Il Garante ha previsto anche la possibilità per i
titolari dei trattamenti di adeguarsi entro il 31
dicembre 1997 alle prescrizioni della autorizzazione
generale, qualora l'adempimento non sia possibile entro
un termine più breve.
Le altre autorizzazioni generali, già annunciate dal
Garante e relative, in particolare, ad associazioni e
fondazioni, banche, liberi professionisti, fondi di
previdenza e assistenza, verranno pubblicate con
immediatezza sulla Gazzetta Ufficiale.
27.11.1997
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