[ztopmcr.htm]
Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
27.11.97

IL GARANTE SEMPLIFICA LE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER MEDICI E PERSONALE SANITARIO

Proseguendo nello sforzo di semplificare le procedure previste dalla legge 675 del 1996, il Garante per la protezione dei dati personali, dopo una prima autorizzazione relativa ai datori di lavoro, ha emanato oggi una nuova autorizzazione generale relativa agli operatori che trattano, specie in ambito sanitario, dati idonei a rivelare lo stato di salute.
L'autorizzazione riguarda i medici di base, le cliniche private, le aziende sanitarie pubbliche che vengono sollevati in questo modo dall'obbligo di presentare singolarmente un'apposita richiesta di autorizzazione.
Il provvedimento, adottato dal Garante sulla base di un'ampia consultazione di esperti, individua gli aspetti fondamentali per l'utilizzo dei dati sulla salute e sulla vita sessuale, anche riguardo al consenso da richiedere agli interessati, le finalità del trattamento, le categorie di dati e i criteri per la loro conservazione e diffusione. Vengono comunque salvaguardati i principi stabiliti dal codice penale e da normative specifiche, ad esempio in materia di sieropositività o di interruzione della gravidanza.
Particolare rilievo è dato nell'autorizzazione anche alle informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici, limitatamente alle informazioni e alle operazioni indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute dell'interessato, di un terzo o della collettività. I dati genetici possono essere trattati soltanto per fini di prevenzione, di diagnosi o di terapia o per finalità di ricerca scientifica.
L'Autorità ha confermato che l'odierna autorizzazione avrà efficacia generale, a decorrere dal prossimo 30 novembre ed opererà automaticamente anche in riferimento alle richieste eventualmente già presentate. Nessuna ulteriore richiesta, pertanto, deve essere inviata all'ufficio del Garante.
Il Garante precisa inoltre che non prenderà in considerazione le richieste di autorizzazione volte ad ottenere prescrizioni difformi da quelle contenute nell'autorizzazione generale, riservandosi, però, di valutare eventuali richieste il cui esame sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali.
Il Garante ha previsto anche la possibilità per i titolari dei trattamenti di adeguarsi entro il 31 dicembre 1997 alle prescrizioni della autorizzazione generale, qualora l'adempimento non sia possibile entro un termine più breve.
Le altre autorizzazioni generali, già annunciate dal Garante e relative, in particolare, ad associazioni e fondazioni, banche, liberi professionisti, fondi di previdenza e assistenza, verranno pubblicate con immediatezza sulla Gazzetta Ufficiale.

27.11.1997