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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
24.11.97

Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Stefano Rodotà, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"In questi giorni sono state manifestate preoccupazioni per ciò che riguarda il trattamento da parte delle banche delle informazioni personali dei loro clienti. Credo che il Garante abbia sempre dato la massima collaborazione alle associazioni dei consumatori ed al settore bancario, come ad ogni altro settore produttivo, per evitare lungaggini burocratiche ed inutili appesantimenti nell'applicazione della legge 675 del 1996. Non sono, dunque, giustificati i ritardi di alcune banche, che non hanno ancora inviato le prescritte informative ai loro clienti e che, perciò, si espongono, oltre che a serie difficoltà di funzionamento, alle sanzioni previste dalla legge. Peraltro, le indicazioni inviate anche dall'ABI dovranno essere valutate in base al modo in cui le singole banche le stanno concretamente applicando.
Per quanto riguarda, poi, il consenso da richiedere ai clienti, non appare corrispondente alla legge la tesi che lo esclude per tutto quello che riguarda l'ordinario svolgimento dei rapporti tra clienti e banche. L'art. 20 della legge, infatti, richiede il consenso informato dell'interessato per la comunicazione e la diffusione dei suoi dati personali. Qualora agli attuali clienti sia stata data una adeguata informazione ai fini della manifestazione del consenso, l'esecuzione di una specifica operazione può essere considerata come manifestazione provvisoria di consenso in attesa di una sua successiva ed esplicita formalizzazione. Cadono, dunque, i timori sia di un blocco dell'attività bancaria, sia di una lesione dei diritti dei clienti".

24.11.1997