Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
28.10.97
Com'è
noto, il 30 novembre 1997 scade il termine entro il quale
i privati e gli enti pubbIici economici che raccolgono ed
elaborano dati di natura sensibile devono dotarsi di
un'autorizzazione rilasciata dal Garante per la
protezione dei dati personali.
Il decreto legislativo n. 123 del 9 maggio 1997 ha
chiarito che tali autorizzazioni possono essere
rilasciate sia a singoli soggetti, mediante distinte
autorizzazioni, sia ad intere categorie di titolari o di
trattamenti, con uno o più provvedimenti di carattere
generale.
Il Garante
intende valorizzare questo tipo di autorizzazioni
generali, affinché le diverse categorie di soggetti che
per ragioni di lavoro o di ufficio devono utilizzare
necessariamente taluni dati di carattere sensibile (che
attengono, ad esempio, alla salute, alla vita sessuale,
alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose,
all'adesione a partiti o sindacati: art. 22 legge n.
675/1996) non debbano richiedere la prevista
autorizzazione caso per caso.
Nella predisposizione di tali autorizzazioni, particolare
attenzione verrà riservata, ad esempio, ai trattamenti
di dati utilizzati dai datori di lavoro per le ordinarie
attività, nonché ai dati sanitari e ai dati necessari
per lo svolgimento delle attività associative. In questa
prospettiva, il Garante provvederà ad emanare tra il 15
e il 20 novembre 1997 alcune autorizzazioni generali a
cui darà la massima diffusione anche mediante la loro
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Poiché
diverse categorie di soggetti saranno sollevate
dalI'onere di richiedere apposite autorizzazioni, il
Garante segnala l'opportunità che i vari titolari delle
banche dati attendano l'emanazione di tali autorizzazioni
generali prima di presentare eventuali richieste. Le
autorizzazioni generali avranno valore anche nei
confronti di coloro i quali abbiano inoltrato già una
domanda di autorizzazione. Il Garante richiama
l'attenzione sul fatto che le amministrazioni statali,
gli enti locali e gli altri enti pubblici locali e
nazionali non hanno bisogno dell'autorizzazione per
trattare i dati sensibili. Per tali amministrazioni ed
enti, entro il mese di maggio del 1998, dovranno infatti
intervenire espresse e puntuali disposizioni di legge che
dovranno specificare i dati che potranno essere trattati,
le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di
interesse pubblico perseguite, a meno che tali puntuali
disposizioni non siano già in vigore. Nel frattempo, i
trattamenti di dati sensibili da parte degli enti e delle
amministrazioni possono essere proseguiti anche in
assenza delle predette disposizioni, fino alla data del 7
maggio 1998, previa comunicazione al Garante.
Il Garante
precisa infine che, sino al 7 maggio 1998, il trattamento
di alcuni dati di carattere giudiziario da parte di
soggetti pubblici e privati (art. 24 legge n. 675 del
1996) non richiede un'autorizzazione da parte del
Garante. Qualora non esista una puntuale disposizione di
legge che autorizzi tale trattamento, è infatti
sufficiente inviare una semplice comunicazione
all'Ufficio del Garante.
28 ottobre
1997
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