Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
20.10.97
La
pubblicazione sulla stampa della notizia relativa a una
richiesta di rinvio a giudizio non viola la legge sulla
riservatezza dei dati personali, anche quando avvenga
prima che l'interessato abbia ricevuto in proposito una
formale comunicazione.
E' quanto ha stabilito il Garante per la protezione dei
dati personali, decidendo su un ricorso presentato da un
cittadino. Il ricorrente aveva lamentato la circostanza
che alcuni quotidiani avevano pubblicato la notizia prima
della notificazione allo stesso dell'avviso dell'udienza
preliminare. L'interessato aveva chiesto al Garante di
ordinare il blocco della diffusione dei dati relativi
alla sua posizione giudiziaria e di applicare il
principio, gią affermato dal Garante, secondo cui la
pubblicazione della notizia relativa ad un atto di
indagine, prima che l'interessato ne abbia o possa averne
conoscenza, č illegittima in quanto la legge n. 675 del
1996 impone di raccogliere e divulgare i dati personali
in modo lecito e corretto e non infrangendo altre leggi,
ivi incluso il codice di procedura penale.
Nell'ultima
decisione, il Garante ha osservato che la richiesta di
rinvio a giudizio non č qualificabile come "atto di
indagine" e la diffusione della relativa notizia,
allo stato della legislazione vigente, non č vietata da
norme specifiche, fatti salvi i particolari divieti
previsti dal codice di procedura penale.
L'Autoritą ha, inoltre, constatato che gli articoli di
stampa allegati dal ricorrente hanno riferito la notizia
senza oltrepassare i limiti posti al diritto di cronaca a
tutela della riservatezza.
Il Garante
ha, pertanto, dichiarato la manifesta infondatezza del
ricorso, precisando che qualora le notizie relative alla
posizione giudiziaria deI ricorrente siano riferite sulla
stampa in termini non veritieri, restano fermi in favore
dell'interessato gli strumenti di tutela che la legge n.
675 del 1996 e le altre leggi dello Stato prevedono a
garanzia della persona
20.10.1997
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