Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
30.09.97
L'Ufficio
del Garante per la protezione dei dati personali č
venuto a conoscenza di una disposizione relativa
all'obbligo di comunicare al Centro elaborazione dati del
Ministero dell'Interno informazioni sugli utenti dei
servizi telefonici. Tale disciplina č
contenuta nell'art. 17.3 del D.P.R. 19 settembre 1997, n.
318.
Contrariamente a quanto esplicitamente previsto dall'art.
31.2 della legge n. 675 del 1996, il Garante non č stato
sentito, nonostante questa norma prescriva la
consultazione del Garante da parte del Presidente del
Consiglio e dei Ministri "all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate" dalla legge 675.
E' evidente, inoltre, che la delicatezza della materia
richiede l'eventuale utilizzazione della legge o degli
atti aventi forza di legge, e quindi non dello strumento
regolamentare, nonchč la previsione di adeguate garanzie
e l'indicazione di specifiche finalitą per il
trattamento delle informazioni.
Il Garante
č stato investito del problema della legittimitą della
disciplina regolamentare da parte della TIM e si riserva
quindi un puntuale intervento in materia.
30.9.1997
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