Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
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29.07.97
UN PRIMO
BILANCIO
A partire
dallentrata in vigore, avvenuta l8 maggio
1997, della legge n.675 del 1996 sulla "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali", il Garante per la protezione dei
dati personali ha affrontato una ampia serie di
problematiche relative alle modalità applicative delle
norme sulla privacy e sulle banche dati. Ha adottato
decisioni e fornito pareri riguardanti diversi settori:
dal sistema bancario alle imprese private, dagli ordini
professionali agli enti locali, dal mondo
dellinformazione allassociazionismo, ai dati
sanitari.
Le richieste di autorizzazione pervenute al Garante sono
state 1100 (soprattutto relative al trattamento dei dati
sensibili dei propri dipendenti da parte dei soggetti
titolari) alle quali si è già in gran parte data
risposta, seppur interlocutoria, provvedendo ad una prima
istruttoria. Sono pervenute, inoltre, circa 700 notifiche
di trattamenti di dati personali. I questi formulati per
iscritto sono stati finora circa 250, mentre le
segnalazioni riguardanti presunte violazioni della legge
sono state circa 100, di cui quasi la metà relative a
modelli di informativa e di richiesta del consenso. Sono
state presentate anche alcune istanze rivolte
allesercizio dei diritti di cui allart.13
(richiesta di conoscere lesistenza o meno di propri
dati personali presso banche dati) e già alcuni ricorsi
volti a far valere questi diritti.
Unattività che ha impegnato il Garante nel
delicato compito di dare indirizzi operativi, emanare
direttive di carattere generale, indicare comportamenti a
cui uniformarsi e assicurare il confronto proficuo, con
tutti i soggetti interessati, sugli adempimenti previsti
dalla legge sulla riservatezza dei dati personali.
Una legge che, approvata a larghissima maggioranza dal
Parlamento, grazie anche al fermo impegno del Governo e
del Ministro di Grazia e Giustizia, completa il quadro
delle garanzie poste a tutela della persona e rappresenta
un traguardo di primaria importanza per il nostro Paese.
Con questa legge ci si è allineati con i Paesi più
impegnati sul tema. La nostra legge 675 del 1996
recepisce, in larga parte, una direttiva dellUnione
Europea del 1995 in materia di tutela della riservatezza,
a cui gli altri Paesi europei dovranno adeguarsi entro il
1998.
Successivamente allentrata in vigore della legge
675, è stato emanato il primo dei decreti integrativi e
correttivi previsti nella legge di delega al Governo, il
n. 123 del 9 maggio 1997. Tale decreto legislativo ha
previsto: lestensione anche a pubblicisti,
praticanti e collaboratori occasionali delle deroghe
previste dalla legge per i giornalisti; la proroga dei
termini per il rilascio delle autorizzazioni da parte del
Garante per il trattamento dei dati sensibili (salute,
vita sessuale, opinioni politiche ecc.) e la possibilità
di dare linformativa allinteressato anche
oralmente e non solo per iscritto. Il secondo decreto
legislativo integrativo e correttivo, appena approvato
dal Consiglio dei Ministri il 25 luglio, introduce la
possibilità di notificazioni "semplificate" in
una serie di settori, ad esempio per alcuni trattamenti
di dati personali effettuati da enti pubblici e da
giornalisti.
Ma soprattutto si individuano una larga serie di esoneri
per determinate categorie di trattamenti, pur non
riducendosi le tutele sostanziali: ad esempio, non
dovranno notificarsi le elaborazioni effettuate per
lassolvimento di compiti previsti da leggi,
regolamenti o normative comunitarie; i trattamenti
effettuati da liberi professionisti per finalità
strettamente legate alle loro prestazioni professionali;
i dati elaborati dai piccoli imprenditori connessi
allesercizio della loro attività professionale; i
dati contenuti in pubblici registri; la tenuta di albi o
elenchi professionali; gli abbonamenti per attività
culturali e sportive; le attività di gestione di
biblioteche; i dati raccolti da associazioni, fondazioni,
comitati anche a carattere politico, religioso o
sindacale; i dati personali di amministrazioni di
condomini; i trattamenti per adempiere ad obblighi
contabili, previdenziali, retributivi.
Inoltre, il decreto legislativo rinvia al 1998 i termini
per la notificazione al Garante dei trattamenti di dati
personali iniziati prima del 1 gennaio 1998.
Pur in una situazione oggettivamente difficile - data la
notevole portata innovativa della legge e la mancanza di
sensibilità adeguata così come di tradizioni
amministrative nel settore - lAutorità ha cercato
di svolgere un ruolo di informazione nei confronti
dellopinione pubblica e di operare concretamente
per far rispettare la nuova legislazione. E questo senza
escludere la necessità di miglioramenti della stessa
legislazione, cosi come dimostrato dai due primi decreti
legislativi adottati dal Governo, anche sulla base di
stimoli dellAutorità Garante per una legislazione
più chiara e semplice.
Tutto questo è stato fatto nel rispetto dello spirito
della legge 675 e della direttiva europea, essendo in
gioco la tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali, la dignità ed il rispetto della persona,
la trasparenza nella gestione delle informazioni che
riguardano i cittadini.
29.7.1997
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