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 Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
29.07.97

UN PRIMO BILANCIO

A partire dall’entrata in vigore, avvenuta l’8 maggio 1997, della legge n.675 del 1996 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", il Garante per la protezione dei dati personali ha affrontato una ampia serie di problematiche relative alle modalità applicative delle norme sulla privacy e sulle banche dati. Ha adottato decisioni e fornito pareri riguardanti diversi settori: dal sistema bancario alle imprese private, dagli ordini professionali agli enti locali, dal mondo dell’informazione all’associazionismo, ai dati sanitari.
Le richieste di autorizzazione pervenute al Garante sono state 1100 (soprattutto relative al trattamento dei dati sensibili dei propri dipendenti da parte dei soggetti titolari) alle quali si è già in gran parte data risposta, seppur interlocutoria, provvedendo ad una prima istruttoria. Sono pervenute, inoltre, circa 700 notifiche di trattamenti di dati personali. I questi formulati per iscritto sono stati finora circa 250, mentre le segnalazioni riguardanti presunte violazioni della legge sono state circa 100, di cui quasi la metà relative a modelli di informativa e di richiesta del consenso. Sono state presentate anche alcune istanze rivolte all’esercizio dei diritti di cui all’art.13 (richiesta di conoscere l’esistenza o meno di propri dati personali presso banche dati) e già alcuni ricorsi volti a far valere questi diritti.
Un’attività che ha impegnato il Garante nel delicato compito di dare indirizzi operativi, emanare direttive di carattere generale, indicare comportamenti a cui uniformarsi e assicurare il confronto proficuo, con tutti i soggetti interessati, sugli adempimenti previsti dalla legge sulla riservatezza dei dati personali.
Una legge che, approvata a larghissima maggioranza dal Parlamento, grazie anche al fermo impegno del Governo e del Ministro di Grazia e Giustizia, completa il quadro delle garanzie poste a tutela della persona e rappresenta un traguardo di primaria importanza per il nostro Paese. Con questa legge ci si è allineati con i Paesi più impegnati sul tema. La nostra legge 675 del 1996 recepisce, in larga parte, una direttiva dell’Unione Europea del 1995 in materia di tutela della riservatezza, a cui gli altri Paesi europei dovranno adeguarsi entro il 1998.
Successivamente all’entrata in vigore della legge 675, è stato emanato il primo dei decreti integrativi e correttivi previsti nella legge di delega al Governo, il n. 123 del 9 maggio 1997. Tale decreto legislativo ha previsto: l’estensione anche a pubblicisti, praticanti e collaboratori occasionali delle deroghe previste dalla legge per i giornalisti; la proroga dei termini per il rilascio delle autorizzazioni da parte del Garante per il trattamento dei dati sensibili (salute, vita sessuale, opinioni politiche ecc.) e la possibilità di dare l’informativa all’interessato anche oralmente e non solo per iscritto. Il secondo decreto legislativo integrativo e correttivo, appena approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 luglio, introduce la possibilità di notificazioni "semplificate" in una serie di settori, ad esempio per alcuni trattamenti di dati personali effettuati da enti pubblici e da giornalisti.
Ma soprattutto si individuano una larga serie di esoneri per determinate categorie di trattamenti, pur non riducendosi le tutele sostanziali: ad esempio, non dovranno notificarsi le elaborazioni effettuate per l’assolvimento di compiti previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie; i trattamenti effettuati da liberi professionisti per finalità strettamente legate alle loro prestazioni professionali; i dati elaborati dai piccoli imprenditori connessi all’esercizio della loro attività professionale; i dati contenuti in pubblici registri; la tenuta di albi o elenchi professionali; gli abbonamenti per attività culturali e sportive; le attività di gestione di biblioteche; i dati raccolti da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, religioso o sindacale; i dati personali di amministrazioni di condomini; i trattamenti per adempiere ad obblighi contabili, previdenziali, retributivi.
Inoltre, il decreto legislativo rinvia al 1998 i termini per la notificazione al Garante dei trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998.
Pur in una situazione oggettivamente difficile - data la notevole portata innovativa della legge e la mancanza di sensibilità adeguata così come di tradizioni amministrative nel settore - l’Autorità ha cercato di svolgere un ruolo di informazione nei confronti dell’opinione pubblica e di operare concretamente per far rispettare la nuova legislazione. E questo senza escludere la necessità di miglioramenti della stessa legislazione, cosi come dimostrato dai due primi decreti legislativi adottati dal Governo, anche sulla base di stimoli dell’Autorità Garante per una legislazione più chiara e semplice.
Tutto questo è stato fatto nel rispetto dello spirito della legge 675 e della direttiva europea, essendo in gioco la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, la dignità ed il rispetto della persona, la trasparenza nella gestione delle informazioni che riguardano i cittadini.

29.7.1997