Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
29.07.97
Il Garante per la
protezione dei dati personali, informato della diffusione
di moduli per la raccolta di firme relative a numerose
iniziative referendarie promosse dal Comitato nazionale,
nei quali si fa esplicito riferimento alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, sentiti i rappresentanti dei
Comitati promotori dei referendum ha rilevato quanto
segue:
1) la sottoscrizione delle
richieste referendarie costituisce esercizio di un
diritto politico fondamentale e, in quanto tale, non è
soggetta a particolari limiti ai sensi della legge n.
675. Di conseguenza, per le iniziative referendarie e per
i trattamenti a ciò finalizzati, non è necessaria
alcuna manifestazione di consenso ulteriore rispetto alla
sottoscrizione delle richieste referendarie, per la cui
validità i promotori sono tenuti a raccogliere, per
legge, alcuni dati personali dei sottoscrittori e a darne
comunicazione agli organi preposti alla verifica della
regolarità delle richieste;
2) lesercizio di un
diritto politico, qual é, appunto, quello di cui si
discute, non può essere subordinato in alcun modo ad un
consenso che lo leghi indissolubilmente a forme ulteriori
di utilizzazione dei dati del cittadino elettore.
Pertanto, la sottoscrizione della richiesta referendaria
devessere distinta dal consenso eventualmente
richiesto per altre utilizzazioni dei dati raccolti
(cognome e nome, indirizzo e numero di iscrizione nelle
liste elettorali);
3) nel modulo per le
richieste referendarie si prospettano ulteriori
utilizzazioni dei dati raccolti, quali il trattamento dei
dati "ai sensi dellart. 22" della legge
n. 675 e la loro comunicazione e diffusione "ai
soggetti promotori ed aderenti alle iniziative
referendarie al fine di sottoporre alla mia attenzione
proposte ed informazioni commerciali, scientifiche,
campioni gratuiti di prodotti ed omaggi, sondaggi di
opinioni". Il sottoscrittore, inoltre, si dichiara a
conoscenza del fatto che i dati verranno ulteriormente
trattati "per le finalità proprie delle iniziative
referendarie, per le iniziative di sostegno, anche
finanziario, delle iniziative stesse e dei suoi promotori
e potranno essere comunicati agli stessi e ad altri
soggetti per iniziative analoghe". La sottoscrizione
della richiesta referendaria viene così intesa come
consenso a questo insieme di utilizzazioni e, al tempo
stesso, non appare possibile la sottoscrizione qualora
non si intenda consentire a questa serie di trattamenti
dei dati forniti;
4) gli elementi
dellinformativa agli interessati sono indicati
analiticamente e tassativamente nellart. 10, e non
trovano pieno riscontro nel modulo referendario, che si
caratterizza peraltro come dichiarazione di consenso
anziché come informativa da parte dei Comitati
promotori.
Per questi
motivi, il Garante ritiene necessario che i Comitati
promotori:
a) rendano possibile la
manifestazione di un consenso libero ed autonomo,
distinto dalla sottoscrizione necessaria per la richiesta
referendaria, oppure si astengano dal richiedere il
consenso del sottoscrittore per lutilizzazione dei
dati per finalità diverse da quelle collegate alla
richiesta referendaria;
b) si astengano,
parimenti, dallutilizzare e dal comunicare a terzi
i dati sinora raccolti, salvo che per finalità collegate
alla richiesta referendaria;
c) adottino le opportune
iniziative per fare in modo che i cittadini elettori
siano destinatari di uninformativa pienamente
conforme al disposto dellart. 10, comma 1, della
legge n. 675 (ad esempio, attraverso la lettura di un
foglio disponibile presso gli uffici di raccolta), e
siano altresì edotti della circostanza che la
manifestazione di consenso attualmente riprodotta nel
frontespizio dei moduli è da intendersi priva di ogni
effetto.
29.7.1997
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