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 Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
29.07.97

Il Garante per la protezione dei dati personali, informato della diffusione di moduli per la raccolta di firme relative a numerose iniziative referendarie promosse dal Comitato nazionale, nei quali si fa esplicito riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sentiti i rappresentanti dei Comitati promotori dei referendum ha rilevato quanto segue:

1) la sottoscrizione delle richieste referendarie costituisce esercizio di un diritto politico fondamentale e, in quanto tale, non è soggetta a particolari limiti ai sensi della legge n. 675. Di conseguenza, per le iniziative referendarie e per i trattamenti a ciò finalizzati, non è necessaria alcuna manifestazione di consenso ulteriore rispetto alla sottoscrizione delle richieste referendarie, per la cui validità i promotori sono tenuti a raccogliere, per legge, alcuni dati personali dei sottoscrittori e a darne comunicazione agli organi preposti alla verifica della regolarità delle richieste;

2) l’esercizio di un diritto politico, qual é, appunto, quello di cui si discute, non può essere subordinato in alcun modo ad un consenso che lo leghi indissolubilmente a forme ulteriori di utilizzazione dei dati del cittadino elettore. Pertanto, la sottoscrizione della richiesta referendaria dev’essere distinta dal consenso eventualmente richiesto per altre utilizzazioni dei dati raccolti (cognome e nome, indirizzo e numero di iscrizione nelle liste elettorali);

3) nel modulo per le richieste referendarie si prospettano ulteriori utilizzazioni dei dati raccolti, quali il trattamento dei dati "ai sensi dell’art. 22" della legge n. 675 e la loro comunicazione e diffusione "ai soggetti promotori ed aderenti alle iniziative referendarie al fine di sottoporre alla mia attenzione proposte ed informazioni commerciali, scientifiche, campioni gratuiti di prodotti ed omaggi, sondaggi di opinioni". Il sottoscrittore, inoltre, si dichiara a conoscenza del fatto che i dati verranno ulteriormente trattati "per le finalità proprie delle iniziative referendarie, per le iniziative di sostegno, anche finanziario, delle iniziative stesse e dei suoi promotori e potranno essere comunicati agli stessi e ad altri soggetti per iniziative analoghe". La sottoscrizione della richiesta referendaria viene così intesa come consenso a questo insieme di utilizzazioni e, al tempo stesso, non appare possibile la sottoscrizione qualora non si intenda consentire a questa serie di trattamenti dei dati forniti;

4) gli elementi dell’informativa agli interessati sono indicati analiticamente e tassativamente nell’art. 10, e non trovano pieno riscontro nel modulo referendario, che si caratterizza peraltro come dichiarazione di consenso anziché come informativa da parte dei Comitati promotori.

Per questi motivi, il Garante ritiene necessario che i Comitati promotori:

a) rendano possibile la manifestazione di un consenso libero ed autonomo, distinto dalla sottoscrizione necessaria per la richiesta referendaria, oppure si astengano dal richiedere il consenso del sottoscrittore per l’utilizzazione dei dati per finalità diverse da quelle collegate alla richiesta referendaria;

b) si astengano, parimenti, dall’utilizzare e dal comunicare a terzi i dati sinora raccolti, salvo che per finalità collegate alla richiesta referendaria;

c) adottino le opportune iniziative per fare in modo che i cittadini elettori siano destinatari di un’informativa pienamente conforme al disposto dell’art. 10, comma 1, della legge n. 675 (ad esempio, attraverso la lettura di un foglio disponibile presso gli uffici di raccolta), e siano altresì edotti della circostanza che la manifestazione di consenso attualmente riprodotta nel frontespizio dei moduli è da intendersi priva di ogni effetto.

29.7.1997