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 Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
22.07.97

Il Garante per la protezione dei dati personali, rispondendo ad alcuni quesiti provenienti da diversi settori, ha chiarito alcuni aspetti applicativi della legge 675 del 1996, in riferimento alla comunicazione a soggetti pubblici e privati, da parte dei Comuni, dei dati anagrafici e di quelli elettorali, alla pubblicità degli albi professionali, ai rapporti degli agenti di cambio con i loro clienti e al trasferimento di dati all'estero.

Dati in possesso dei Comuni

Il rilascio da parte dei Comuni di certificati anagrafici concernenti la residenza e lo stato di famiglia a chiunque ne faccia richiesta, che è già regolamentato da una normativa specifica, è conforme alla legge sulla protezione dei dati personali. La legge 675del 1996 prevede, infatti, che la comunicazione e la diffusione da parte dei soggetti pubblici o privati sono ammesse quando siano previste da norme di legge e di regolamento. Nel caso in questione, tali norme sono previste nella vigente disciplina delle anagrafi. Occorre ricordare che la comunicazione tra soggetti pubblici è consentita anche quando risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I Comuni possono, inoltre, continuare a comunicare i dati riportati nelle liste elettorali. Questo perché l'art. 51 del DPR 223 del 1967, oltre a prevedere che gli atti relativi alla revisione semestrale delle stesse liste possano essere mostrati a chiunque, stabilisce anche che, chiunque può copiare, stampare, o mettere in vendita le liste elettorali del Comune. Al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile e degli atti anagrafici o da altre specifiche disposizioni di legge, è invece illegittima la prassi di fornire dati ed elenchi a terzi.

Albi professionali

La legge 675del 1996 consente la comunicazione e la diffusione a privati, ad enti pubblici economici, nonché ad altri enti pubblici e altri ordini professionali dei dati personali contenuti negli albi professionali, in quanto la materia è disciplinata espressamente da norme, leggi e regolamenti che, opportunamente, prevedono la pubblicità di tali atti. Peraltro, gli ordini professionali potranno trattare dati personali, per la tenuta di tali albi e l'espletamento di altri compiti, ai soli fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali.

Agenti di cambio

Gli studi professionali degli agenti di cambio non hanno l'obbligo di richiedere il consenso dei clienti per l'uso professionale dei loro dati personali, quando il trattamento è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato. E' comunque necessaria l'informativa al cliente, anche nei casi in cui la legge non prevede il consenso. Riguardo, poi, all'attività ispettiva e di vigilanza svolta su tali studi, resta ferma la facoltà degli organi di vigilanza, in particolare Banca d'Italia e Consob, di chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. La riservatezza dei dati così raccolti sulla clientela è assicurata, tra l'altro, dalle norme sul segreto d'ufficio e dalle norme di sicurezza contenute nella legge 675 del 1996.

Trasferimento di dati all'estero

Il trasferimento dei dati personali all'estero, che in alcuni casi deve essere notificato al Garante, in base all'art. 28 della legge 675 del 1996, è comunque consentito ad un'impresa, ogniqualvolta ricorra uno qualunque dei presupposti previsti dalla legge, come nel caso in cui, ad esempio, l'interessato abbia espresso il consenso al trasferimento, oppure, quando il trasferimento dei dati risulti necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto, oppure, quando sia stata rilasciata autorizzazione dal Garante. Quando ricorrono tali presupposti, non occorre attendere che sia trascorso il termine, altrimenti previsto dalla legge, per effettuare il trasferimento. Ne consegue che l'autorizzazione del Garante è necessaria in casi del tutto particolari. In questi stessi casi, tuttavia, l'autorizzazione al trasferimento di dati all'estero può essere rilasciata dal Garante soltanto se, da parte dell'impresa, vengano date adeguate garanzie per la tutela delle persone interessate, con particolare riguardo alle modalità del trasferimento, alla natura dei trattamenti previsti nei Paesi destinatari, alle relative finalità e alle misure di sicurezza, anche attraverso apposito contratto. Occorre precisare, infine, che il trasferimento all'estero dei dati relativi a persone giuridiche, enti ed associazioni, non è soggetto a specifici obblighi di legge.

22.7.1997