Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
22.07.97
Il Garante per la
protezione dei dati personali, rispondendo ad alcuni
quesiti provenienti da diversi settori, ha chiarito
alcuni aspetti applicativi della legge 675 del 1996, in
riferimento alla comunicazione a soggetti pubblici e
privati, da parte dei Comuni, dei dati anagrafici e di
quelli elettorali, alla pubblicità degli albi
professionali, ai rapporti degli agenti di cambio con i
loro clienti e al trasferimento di dati all'estero.
Dati in possesso
dei Comuni
Il rilascio da parte dei
Comuni di certificati anagrafici concernenti la residenza
e lo stato di famiglia a chiunque ne faccia richiesta,
che è già regolamentato da una normativa specifica, è
conforme alla legge sulla protezione dei dati personali.
La legge 675del 1996 prevede, infatti, che la
comunicazione e la diffusione da parte dei soggetti
pubblici o privati sono ammesse quando siano previste da
norme di legge e di regolamento. Nel caso in questione,
tali norme sono previste nella vigente disciplina delle
anagrafi. Occorre ricordare che la comunicazione tra
soggetti pubblici è consentita anche quando risulti
necessaria per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali. I Comuni possono, inoltre, continuare a
comunicare i dati riportati nelle liste elettorali.
Questo perché l'art. 51 del DPR 223 del 1967, oltre a
prevedere che gli atti relativi alla revisione semestrale
delle stesse liste possano essere mostrati a chiunque,
stabilisce anche che, chiunque può copiare, stampare, o
mettere in vendita le liste elettorali del Comune. Al di
fuori delle modalità previste dalla disciplina dei
registri dello stato civile e degli atti anagrafici o da
altre specifiche disposizioni di legge, è invece
illegittima la prassi di fornire dati ed elenchi a terzi.
Albi professionali
La legge 675del 1996
consente la comunicazione e la diffusione a privati, ad
enti pubblici economici, nonché ad altri enti pubblici e
altri ordini professionali dei dati personali contenuti
negli albi professionali, in quanto la materia è
disciplinata espressamente da norme, leggi e regolamenti
che, opportunamente, prevedono la pubblicità di tali
atti. Peraltro, gli ordini professionali potranno
trattare dati personali, per la tenuta di tali albi e
l'espletamento di altri compiti, ai soli fini dello
svolgimento delle funzioni istituzionali.
Agenti di cambio
Gli studi professionali
degli agenti di cambio non hanno l'obbligo di richiedere
il consenso dei clienti per l'uso professionale dei loro
dati personali, quando il trattamento è necessario per
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato. E' comunque necessaria
l'informativa al cliente, anche nei casi in cui la legge
non prevede il consenso. Riguardo, poi, all'attività
ispettiva e di vigilanza svolta su tali studi, resta
ferma la facoltà degli organi di vigilanza, in
particolare Banca d'Italia e Consob, di chiedere la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti
e documenti. La riservatezza dei dati così raccolti
sulla clientela è assicurata, tra l'altro, dalle norme
sul segreto d'ufficio e dalle norme di sicurezza
contenute nella legge 675 del 1996.
Trasferimento di
dati all'estero
Il trasferimento dei dati
personali all'estero, che in alcuni casi deve essere
notificato al Garante, in base all'art. 28 della legge
675 del 1996, è comunque consentito ad un'impresa,
ogniqualvolta ricorra uno qualunque dei presupposti
previsti dalla legge, come nel caso in cui, ad esempio,
l'interessato abbia espresso il consenso al
trasferimento, oppure, quando il trasferimento dei dati
risulti necessario per eseguire obblighi derivanti da un
contratto, oppure, quando sia stata rilasciata
autorizzazione dal Garante. Quando ricorrono tali
presupposti, non occorre attendere che sia trascorso il
termine, altrimenti previsto dalla legge, per effettuare
il trasferimento. Ne consegue che l'autorizzazione del
Garante è necessaria in casi del tutto particolari. In
questi stessi casi, tuttavia, l'autorizzazione al
trasferimento di dati all'estero può essere rilasciata
dal Garante soltanto se, da parte dell'impresa, vengano
date adeguate garanzie per la tutela delle persone
interessate, con particolare riguardo alle modalità del
trasferimento, alla natura dei trattamenti previsti nei
Paesi destinatari, alle relative finalità e alle misure
di sicurezza, anche attraverso apposito contratto.
Occorre precisare, infine, che il trasferimento
all'estero dei dati relativi a persone giuridiche, enti
ed associazioni, non è soggetto a specifici obblighi di
legge.
22.7.1997
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