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Protezione dei dati personali

Tutela della riservatezza: aria di restaurazione?

di Andrea Buti* – 23.03.09

 

Una volta tanto ci siamo prontamente allineati all’Europa più avanzata e civile, quella degli stati del Nord, per intenderci, anche se c’è poco da andarne fieri. Nella terra dei lapponi è stata infatti adottata una legge (definita dalla stampa “lex Nokia”) che consentirebbe di controllare la posta elettronica dei dipendenti al fine di evitare spionaggi industriali (il riferimento al colosso elettronico non è dunque casuale).

Qui in Italia la legge 15/09 (delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti) prevede:
all’articolo 1, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale».

La norma, che per la collocazione, l’ambiguità dei termini adoperati ed il tenore suscita più di un dubbio interpretativo, pare proprio “sintonizzata” con questa (almeno apparente) ondata di “revisionismo”. Il Garante, che ha già il suo bel da fare tra moratorie al telemarketing apparentemente giustificate da logiche occupazionali ed invasioni di telecamere dettate da esigenze di sicurezza, dovrà quindi fronteggiare anche questa, che pare solo l’ennesima (piccola) guerra di religione: privacy sì o privacy no. Quasi che sia impossibile garantire la trasparenza dell’azione amministrativa senza calpestare i diritti dei singoli lavoratori.

Il riferimento a “funzione pubblica” non può non evocare, infatti, l’omonima espressione contenuta nell’art. 357 c.p. e tutto ciò che ne consegue in termini di pubblici ufficiali e funzionari di fatto (tutti possibili dipendenti di amministrazioni pubbliche).
La tutela dei dati su luogo di lavoro si presta, poi, ad applicazioni particolari: qualcuno ricorderà la vicenda del poliziotto trasferito e sospeso perché alcune foto che lo ritraevano in atteggiamenti intimi (senza divisa, ma in servizio “effettivo permanente”) - carpite in un contesto privato (post-it con indirizzo dove reperire le foto attaccato allo schermo del PC in casa propria!) - erano comparse sul web.

Il nostro codice prevede chiaramente il principio del bilanciamento sia in ambito privato (art. 26) che pubblico (art. 60) a tutela di situazioni che implicano il trattamento di dati super-sensibili. Per quelli comuni resterebbe la tutela ordinaria, che non impedisce affatto l’accesso (e, magari, anche la diffusione) posto che ai sensi dell’art. 59 del codice i presupposti, le modalità e l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 241/90.

C’era davvero bisogno, allora, di ricorrere ad una misura tanto drastica quanto pericolosa e forse pure inutile? L’espressione utilizzata (“riservatezza”) e l’eccessiva generalizzazione (“svolgimento delle prestazioni” e “valutazione”), infatti, senza alcun riferimento ad una norma specifica (o almeno al DLGV 196/2003) sembra il classico bambino gettato via insieme all’acqua sporca.

Riservatezza è infatti qualcosa che esiste, seppure in maniera diversa, da epoca precedente la disciplina di settore (675/96 e successivo codice), e che trova il suo fondamento nell’esigenza di tutelare i diritti della personalità che, per inciso, in una lettura costituzionalmente orientata delle diverse norme di rango primario (ma inferiore alla Carta fondamentale) vengono prima degli aspetti patrimoniali. Quelli cioè che pare voler tutelare la nascitura disposizione.

Anche senza voler scendere nel teatro di guerra (“o trasparenza o privacy) basterà notare che, in termini di costi-benefici, la norma produce solo effetti negativi: la trasparenza, infatti, era comunque assicurata, poiché nessuna norma impedisce l’accesso ai dati in questione.
Anzi l’aver emanato una norma simile, fa pensare che forse il legislatore non sa bene come sia realmente “configurato” l’ordinamento sul punto. Oppure che effettivamente questa privacy...sta davvero infastidendo, almeno l’attuale legislatore.

* Avvocato in Camerino

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