| Nessuna
        sanzione penale per la perdita dell'agendina?di Andrea Monti* - 26.02.98
 L'articolo pubblicato di
        recente sul quotidiano la Repubblica, nel quale
        Beppe Grillo evidenziava con amara ironia alcune distonie
        presenti nella legge sui dati personali, ha indotto
        l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati ad
        emanare un comunicato stampa nel quale si è ritenuto di
        confutare le affermazioni del comico genovese, comunicato
        che fa sorgere ulteriori interrogativi invece di fugarli.
        Scrive infatti il Garante che "è del tutto falso
        che la legge preveda sanzioni penali per chi smarrisca
        un'agendina, come era stato già mille volte chiarito e
        come conferma un regolamento in via di
        approvazione". Mentre aspettiamo di
        conoscere il regolamento (che era atteso per lo scorso 4
        novembre), non possiamo che esaminare il testo della
        legge. L'articolo 3 recita testualmente:Art. 3. (Trattamento di dati per fini esclusivamente
        personali)
 1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone
        fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto
        all'applicazione della presente legge, sempreché i dati
        non siano destinati ad una comunicazione sistematica o
        alla diffusione.
 2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni
        caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui
        all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli
        articoli 18 e 36.
 A parte l'illogicità del testo (la legge non si applica,
        però si applicano alcune norme...) è chiarissima e non
        eludibile l'applicabilità degli articoli 15, 18 e 36.
        L'articolo 18, come è noto, equipara si fini della
        responsabilità civile il trattamento dei dati alla
        fabbricazione di esplosivi o alla gestione di centrali
        nucleari, mentre il 15 impone di adottare misure di sicurezza anche contro "i rischi di distruzione o
        perdita, anche accidentale, del dati stessi" e il 36
        stabilisce le sanzioni penali per l'omessa adozione delle
        misure previste dall'articolo 15, come si evince
        chiaramente dal testo:
 Art. 15. (Sicurezza dei dati)
 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere
        custoditi e controllati, anche in relazione alle
        conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
        natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
        trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
        l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
        rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei
        dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
        non consentito o non conforme alle finalità della
        raccolta. (omissis)
 Art. 36. (Omessa adozione di misure necessarie alla
        sicurezza dei dati)
 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le
        misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati
        personali, in violazione delle disposizioni dei
        regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è
        punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto
        deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi
        a due anni.
 2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si
        applica la reclusione fino a un anno.
 Ecco il punto: il secondo
        comma dell'articolo 36 prevede una responsabilità
        colposa per omessa adozione di misure di sicurezza (da
        specificare nel regolamento). Poiché il contenuto della
        colpa è rappresentato, secondo il dettato dell'articolo
        43 del codice penale, da "negligenza, o imprudenza,
        o imperizia ovvero per inosservanza di leggi,
        regolamenti, ordini e discipline", è evidente che
        l'ipotesi dello smarrimento dell'agenda (non solo
        personale, ma anche professionale) non è affatto
        peregrina, ben potendosi fondare anche in questo caso un
        giudizio di responsabilità per il mancato scrupoloso
        adempimento di quanto previsto dalla legge.Ne consegue che l'affermazione contenuta nel comunicato
        stampa, (è del tutto falso che la legge preveda sanzioni
        penali per chi smarrisca un'agendina...), richiede
        sicuramente delle precisazioni che - a parere di chi
        scrive - non possono essere affidate a comunicati stampa,
        ma a provvedimenti o - meglio - sentenze.
 * Avvocato |