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 Il decreto legislativo 103/95 e le autorizzazioni generali

Interpellanza urgente (2-00528)
(presentata il 7 aprile 1998 dal senatore Antonello Falomi)

Ai Ministri delle comunicazioni e
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

Premesso:

che, secondo notizie di stampa, la Polizia postale di Firenze ha elevato una multa di 10 milioni al titolare di un bar che offriva gratuitamente ai suoi clienti l'accesso ad Internet;
che la notizia ha suscitato sconcerto e un giustificato allarme tra quanti offrono accessi ad Internet sia gratuitamente che a pagamento, in particolare tra coloro che offrono tale accesso da postazioni ad uso pubblico, (biblioteche, postazioni comunali, Internet-Cafè);
che a giustificazione del moltiplicarsi delle ispezioni, dei verbali, delle contestazioni e delle multe da parte dei competenti organi di polizia, è stata indicata la mancata richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 17 marzo 1995;

considerato:

che il suddetto decreto regolamenta la concorrenza nei mercati dell'offerta dei servizi di telecomunicazioni;
che pertanto non possono rientrare tra le attività soggette alla disciplina autorizzatoria del decreto legislativo n. 103 del 1995 quelle svolte dai singoli fornitori di accesso a Internet per uso interno (collegamenti diretti della rete pubblica per la comunicazione tra Internet provider o tra diversi nodi della rete di un provider) o quei servizi la cui fornitura non consiste nella totale o parziale trasmissione e instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni (messa a disposizione di locali in cui sono installate le apparecchiature; messa a disposizione di spazi su disco; offerte di caselle e-mail senza contratti di accesso; realizzazione di pagine HTLM; offerte di accesso al pubblico da terminale);

tenuto conto:

che tutta la materia ha visto una nuova e diversa disciplina nel Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
che la fornitura del servizio di accesso ad Internet, sulla base del suddetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, rientra tra quei servizi la cui offerta al pubblico è subordinata ad una "autorizzazione generale" che sostituisce, rendendola peraltro meno onerosa, la dichiarazione prevista dal decreto legislativo n. 103 del 1995;
che in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, per ottenere l'autorizzazione è sufficiente una semplice dichiarazione che attesti il rispetto delle condizioni previste per le autorizzazioni generali, indipendentemente dal fatto che il servizio sia offerto utilizzando collegamenti commutati o diretti;
che, in attesa della definizione e della pubblicazione delle condizioni di autorizzazione generale, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 ha tenuto in vita le vecchie e più onerose disposizioni:
che il mantenimento delle vecchie norme appare in contrasto con le disposizioni previste dalla direttiva Europea 90/388/CEE secondo le quali la prestazione di servizi di telecomunicazione può essere subordinata esclusivamente ad una autorizzazione generale o ad una dichiarazione, sancendo così l'abolizione delle autorizzazioni non generali;
che, comunque, a far data dal 1° gennaio 1999, sulla base della direttiva europea 97/13, le vecchie disposizioni del decreto legislativo n. 103 del 1995 cesseranno di essere valide,

L'interpellante chiede di sapere se non si intenda intervenire per revocare le multe ingiustamente notificate e per dare disposizioni interpretative del decreto legislativo n. 103 del 1995 che tengano conto di una più chiara definizione delle fattispecie per le quali non è richiesta alcuna autorizzazione e che, soprattutto, si muovano nella stessa direzione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e delle più recenti direttive europee.

(2-00528)