Interpellanza urgente (2-00528)
(presentata il 7 aprile 1998 dal senatore
Antonello Falomi)
Ai Ministri delle comunicazioni e
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
Premesso:
che, secondo notizie di stampa, la Polizia
postale di Firenze ha elevato una multa di 10 milioni al titolare di un bar che
offriva gratuitamente ai suoi clienti l'accesso ad Internet;
che la notizia ha suscitato sconcerto e un giustificato allarme tra quanti
offrono accessi ad Internet sia gratuitamente che a pagamento, in particolare
tra coloro che offrono tale accesso da postazioni ad uso pubblico, (biblioteche,
postazioni comunali, Internet-Cafè);
che a giustificazione del moltiplicarsi delle ispezioni, dei verbali, delle
contestazioni e delle multe da parte dei competenti organi di polizia, è stata
indicata la mancata richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni
ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 17 marzo 1995;
considerato:
che il suddetto decreto regolamenta la
concorrenza nei mercati dell'offerta dei servizi di telecomunicazioni;
che pertanto non possono rientrare tra le attività soggette alla disciplina
autorizzatoria del decreto legislativo n. 103 del 1995 quelle svolte dai singoli
fornitori di accesso a Internet per uso interno (collegamenti diretti della rete
pubblica per la comunicazione tra Internet provider o tra diversi nodi della
rete di un provider) o quei servizi la cui fornitura non consiste nella totale o
parziale trasmissione e instradamento di segnali sulla rete pubblica di
telecomunicazioni (messa a disposizione di locali in cui sono installate le
apparecchiature; messa a disposizione di spazi su disco; offerte di caselle
e-mail senza contratti di accesso; realizzazione di pagine HTLM; offerte di
accesso al pubblico da terminale);
tenuto conto:
che tutta la materia ha visto una nuova e diversa
disciplina nel Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318;
che la fornitura del servizio di accesso ad Internet, sulla base del suddetto
Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, rientra tra quei
servizi la cui offerta al pubblico è subordinata ad una "autorizzazione
generale" che sostituisce, rendendola peraltro meno onerosa, la
dichiarazione prevista dal decreto legislativo n. 103 del 1995;
che in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, per
ottenere l'autorizzazione è sufficiente una semplice dichiarazione che attesti
il rispetto delle condizioni previste per le autorizzazioni generali,
indipendentemente dal fatto che il servizio sia offerto utilizzando collegamenti
commutati o diretti;
che, in attesa della definizione e della pubblicazione delle condizioni di
autorizzazione generale, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del
1997 ha tenuto in vita le vecchie e più onerose disposizioni:
che il mantenimento delle vecchie norme appare in contrasto con le disposizioni
previste dalla direttiva Europea 90/388/CEE secondo le quali la prestazione di
servizi di telecomunicazione può essere subordinata esclusivamente ad una
autorizzazione generale o ad una dichiarazione, sancendo così l'abolizione
delle autorizzazioni non generali;
che, comunque, a far data dal 1° gennaio 1999, sulla base della direttiva
europea 97/13, le vecchie disposizioni del decreto legislativo n. 103 del 1995
cesseranno di essere valide,
L'interpellante chiede di sapere se non si
intenda intervenire per revocare le multe ingiustamente notificate e per dare
disposizioni interpretative del decreto legislativo n. 103 del 1995 che tengano
conto di una più chiara definizione delle fattispecie per le quali non è
richiesta alcuna autorizzazione e che, soprattutto, si muovano nella stessa
direzione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e delle
più recenti direttive europee.
(2-00528)
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