Il decreto legislativo 103/95:
alcune risposte
di Luca Leone - 10.04.98
Egr. dott. Cammarata,
spero che queste mie note possano servire da supporto alla problematica
suscitata dal d.lgs. 103/95.
Mi interesso del 103 già dall'ottobre del 95 e faccio da consulente a uno dei
più grossi ISP della regione Piemonte, naturalmente durante questo arco di
tempo ho tenuto i contatti con il Ministero delle Comunicazioni (Roma e
Ispettorato Territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta di Torino) e anch'io
ho dovuto affrontare alcuni controlli e ispezioni (che hanno confermato la
regolarità della posizione dell'ISP).
Dai miei vari colloqui con gli incaricati del
Ministero è emerso quanto segue:
- la multa di lit. 10.000.000 ai Cybercafè è illegittima. Il Cybercafè è
tenuto a fare una semplice dichiarazione (in bollo da 20.000) sia che dia
connettività via modem all'interno del locale sia che sia collegato con una CDN
al provider e all'interno i PC siano collegati attraverso una LAN. Altra cosa se
il Cybercafè collega clienti con dedicate al di fuori del locale (in pratica si
sostituirebbe a un ISP)
- gli ISP che offrono connettività su linea commutata (offrono solo
connettività via modem) sono assoggettati a una dichiarazione;
- gli ISP che offrono connettività su circuiti diretti (es. CDN) ai propri
clienti devono fare la domanda di autorizzazione (Lit. 1.000.000 per
l'istruzione della pratica + 1.000.000 per sede come contributo annuo).
- In teoria basterebbe anche una sola autorizzazione di trasmissione dati a
commutazione di pacchetto (interpretazione data dall'Ispettorato di Torino) per
offrire tutti i servizi Internet.
- Chi richiede una autorizzazione non è tenuto a presentare una dichiarazione
(l'autorizzazione è di livello più alto)
Ringrazio il dottor Leone per il prezioso
contributo. Prezioso anche perché, riportando le indicazioni ricevute dal
Ministero delle comunicazioni, dimostra ancora una volta che la nostra
interpretazione del DLgs 103/95 è giusta. Ma, ancora una volta, mi chiedo
perché il Ministero non abbia mai inviato queste indicazioni anche alla polizia
postale.
E' sbagliata, invece, l'interpretazione dell'Ispettorato di Torino, secondo la
quale l'autorizzazione alla trasmissione dati coprirebbe anche il servizio di
accesso a Internet. I due servizi sono diversi, sia dal punto di vista tecnico,
sia dal punto di vista normativo. Ecco, dall'articolo
1 del DPR 318/97, comma 1, le
relative definizioni, che aggiornano quelle del 103/95:
q) "servizio di
telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in
parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di
telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo
a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi
radiofonici e televisivi;
u) "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di
circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in
partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete pubblica commutata,
che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo
punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale.
Siccome nella domanda di autorizzazione
è necessario descrivere il servizio, è evidente che le due fattispecie non
sono "intercambiabili" e non si può comprendere la prima nella
seconda.
(M. C.)
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