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 Telecomunicazioni

Seat-Tmc: deciderà il TAR o si muoverà il legislatore?
26.01.01

Subito il comunicato stampa, due giorni dopo è on line il testo integrale del provvedimento: si deve dare atto all'Autorità garante della concorrenza del mercato della tempestività nel fornire informazioni di grande interesse, necessarie per capire problemi di grande rilevanza, in primo piano sui mezzi di informazione. Purtroppo non si può dire lo stesso di altre Autorità...

Il provvedimento dell'Antitrust n. 9142 richiede una lettura molto attenta perché - riprendendo le premesse del provvedimento di apertura dell'istruttoria - disegna un panorama dettagliato dello scenario della convergenza multimediale che si profila in Italia e indica le ragioni della prudenza con la quale l'operazione deve essere valutata.
Rispettando le previsioni e le anticipazioni, la decisione dell'organismo presieduto da Giuseppe Tesauro dà via libera alla concentrazione tra Seat (cioè Telecom Italia) e Telemontecarlo, ponendo quattro condizioni vincolanti e tenendo presente il parere negativo dell'AGCOM. Sicché la decisione finale resta in sospeso, in attesa di una pronuncia del TAR o di un atto normativo del Governo o del Parlamento, che consenta di superare il "combinato disposto" di norme che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha indicato come ostacolo per la legittimità dell'operazione (vedi Seat-Tmc, il problema non è la legge 249).

Le quattro condizioni sono:

  1. consentire l'accesso degli altri operatori a tutte le infrastrutture civili di Telecom (in corso d'opera o già realizzate alla data di approvazione dell'operazione di concentrazione) per la posa dei cavi in fibra ottica; 
  2. il divieto di inserire un rinvio alla consultazione nelle Pagine Gialle negli spot televisivi diffusi sulle emittenti TMC e TMC2;
  3. il divieto di inserire, per tre anni, clausole di esclusiva nei contratti che saranno conclusi dal Gruppo Telecom con il Gruppo Cecchi Gori per l'acquisto di contenuti da diffondere su Internet, e l'obbligo di garantire l'effettiva disponibilità degli stessi contenuti ai concorrenti;
  4. la possibilità di sperimentare o commercializzare servizi televisivi interattivi solo a condizione che la stessa capacità di banda trasmissiva utilizzata sia effettivamente messa a disposizione dei concorrenti da parte di Telecom o altri operatori.

A giudizio dell'Autorità, queste condizioni sono sufficienti per evitare il rischio che l'operazione determini un rafforzamento della posizione dominante di Telecom Italia sul mercato attuale e, in prospettiva, su quello della "convergenza digitale" prossima ventura. Una lettura non frettolosa delle premesse potrebbe suggerire qualche dubbio sull'adeguatezza dei limiti imposti.
Tuttavia si tratta di clausole abbastanza pesanti, la prima in particolare, perché facilita non poco la messa in opera di reti alternative e concorrenti a quella del "monopolista uscente".
In sostanza, l'Antitrust ha preferito favorire la prospettiva dello sviluppo del mercato televisivo e multimediale a una difesa del libero mercato di segno più conservativo, riservandosi di vigilare su eventuali tentativi anticoncorrenziali di Telecom.

Ora sembra che il Governo attenda una decisione preliminare del TAR per prendere un'iniziativa legislativa. Ma se i giudici amministrativi, in prima battuta, daranno torto a Telecom? I tempi sono molto stretti...

(M. C.)