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 Telecomunicazioni

Le condizioni dell'Antitrust per la concentrazione Seat-Tmc
Comunicato stampa - 26.01.01

Le condizioni poste dall'Antitrust all'operazione Seat-Tmc, che al momento resta preclusa

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato, nell'adunanza del 23 gennaio 2001, il provvedimento relativo all'operazione di concentrazione tra Seat e Tmc.
L'Autorità ha preliminarmente rilevato che tale operazione non può essere allo stato realizzata per effetto del diniego opposto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Ciononostante, l'Autorità ha ritenuto di dover provvedere, atteso l'obbligo di legge di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 45 giorni dall'inizio dell'istruttoria. Una mancata pronuncia entro tale termine determinerebbe infatti, in caso di rimozione degli effetti preclusivi del divieto, la decadenza del potere di intervento dell'Antitrust. Ciò comporterebbe che l'operazione potrebbe essere realizzata secondo il progetto originariamente comunicato dal Gruppo Telecom, cioè senza l'adozione delle misure individuate dall'Autorità per rimuovere le restrizioni derivanti dalla concentrazione in esame, con conseguente pregiudizio per l'interesse pubblico alla tutela della concorrenza.
Fermo restando che la realizzazione dell'operazione è al momento preclusa dagli effetti della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'Antitrust ha dunque deliberato, al fine di impedire che la concentrazione comunicata determini il rafforzamento, in capo al Gruppo Telecom, di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, nei mercati dei servizi di accesso a Internet, della raccolta pubblicitaria sugli annuari telefonici e categorici e della raccolta pubblicitaria on-line, di autorizzare la concentrazione solo in seguito al pieno rispetto da parte del Gruppo Telecom delle seguenti misure:
1) consentire, con decorrenza dal 1° aprile 2001, agli operatori di telecomunicazioni che ne faranno richiesta - a condizioni non discriminatorie e a un prezzo orientato ai costi - l'accesso, ai fini della posa di cavi in fibra ottica per la fornitura di servizi interattivi e multimediali, a tutte le infrastrutture civili (in corso d'opera o già realizzate alla data di approvazione dell'operazione di concentrazione), di cui Telecom abbia titolo ad avvalersi. Al fine di rendere operativo il predetto obbligo, a decorrere dal 1° marzo 2001, Telecom dovrà rendere nota, a tutti gli operatori di telecomunicazioni, la mappatura analitica, al più disaggregato livello di dettaglio, delle suddette infrastrutture civili utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica;
2) includere nelle condizioni generali di contratto relative alla raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo il divieto, per gli inserzionisti che acquistano spazi pubblicitari sullo stesso mezzo, di inserire un rinvio alla consultazione nelle Pagine Gialle negli spot televisivi diffuse sulle emittenti TMC e TMC2;
3) non inserire, per un periodo di 3 anni dall'autorizzazione dell'operazione di concentrazione, clausole di esclusiva nei contratti che saranno conclusi dal Gruppo Telecom con il Gruppo Cecchi Gori per l'acquisto di contenuti da diffondere su Internet e garantire l'effettiva disponibilità degli stessi contenuti agli operatori concorrenti che ne faccciano richiesta;
4) procedere a una eventuale sperimentazione o commercializzazione di servizi televisi interattivi solo a condizione che la stessa capacità di banda trasmissiva utilizzata sia effettivamente messa a disposizione dei concorrenti da parte di Telecom o altri operatori.

Roma, 23 gennaio 2001