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Firma digitale

"Identificare con certezza", per davvero...

08.01.04
  

I precedenti articoli sulle nuove "Regole tecniche"
E ora il documento informatico non "scade" più

Regole tecniche per "bachi" legali

Il problema dell'identificazione certa della persona che richiede un certificato di firma digitale è stato discusso molte volte su queste pagine, anche a proposito delle procedute adottate da qualche certificatore, che non offrono sufficienti garanzie sull'identità del titolare della chiave pubblica e sul suo effettivo possesso del dispositivo di firma (i link sono alla fine di questo articolo).

Le nuove regole tecniche, che sono sempre "in attesa di pubblicazione", affrontano anche questo problema con due disposizioni. Da leggere con molta attenzione, tenendo presente che il TUDA (DPR 445/00) stabilisce semplicemente che il certificatore è obbligato a "identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione"(art. 29-bis).
Vediamo queste norme, in ordine logico:

Art. 14 - Generazione dei certificati qualificati
1. In aggiunta agli obblighi previsti per il certificatore dall'articolo 29-bis del testo unico prima di emettere il certificato qualificato il certificatore deve:
a) accertarsi dell'autenticità della richiesta;
b) verificare il possesso della chiave privata e il corretto funzionamento della coppia di chiavi.

Art. 9 - Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma
7. Il certificatore deve adottare, nel processo di personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione delle firme, procedure atte ad identificare il titolare di un dispositivo sicuro di firma e dei certificati in esso contenuti
.

Le due norme, a prima vista, non sono chiarissime e lasciano spazio a... fantasie interpretative. Come fa il certificatore ad "accertarsi dell'autenticità della richiesta"? In pratica i manuali operativi (che devono essere esaminati dal Dipartimento per l'innovazione prima che il certificatore sia accreditato) conterranno indicazioni specifiche. Certo non sarà più possibile accontentarsi della fotocopia di un documento presentata da un intermediario. Il certificatore dovrà esigere almeno la firma autenticata da un pubblico ufficiale sotto la richiesta di certificazione, o ricorrere direttamente all'identificazione personale.

Ma la chiave è nella lettera b) del primo comma dell'art. 14: non sembra che ci sia altro modo di "verificare il possesso della chiave privata" che accertarsi de visu che la persona che chiede la generazione del certificato sia proprio il futuro titolare del certificato stesso. Alla luce di queste due disposizioni, il settimo comma dell'art. 9 non è che un'utile precisazione: la personalizzazione del dispositivo non può essere fatta senza l'identificazione del titolare e quindi la presentazione da parte di un terzo non è accettabile.

Tutto questo comporterà, per qualche certificatore, un aggravio delle procedure di emissione dei certificati. Ma è uno scotto da pagare senza obiezioni, considerando che procedure più accurate generano una maggiore sensazione di affidabilità della firma digitale e quindi contribuiscono alla sua maggiore diffusione.

(M. C.)

 Altri articoli su questo argomento:
Norme antiriciclaggio e identificazione del contraente di Paolo Ricchiuto - 08.02.01
Che significa "identificare con certezza"? di Enrico Maccarone - 01.03.01
Ancora sulla "certezza dell'identificazione" di Paolo  Ricchiuto - 26.04.01
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