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 Firma digitale

Che significa "identificare con certezza"?
di Enrico Maccarone - 01.03.01

L'interessante articolo di P. Ricchiuto Norme antiriciclaggio e identificazione del contraente, pubblicato l'8 febbraio scorso, richiede una precisazione per quanto riguarda il riconoscimento da parte dei certificatori "accreditati", e cioè iscritti nell'elenco dell'AIPA.
L'autore parte da un presupposto errato, per arrivare a una conclusione corretta.

L'errore è nel considerare troppo generico il concetto di "identificare con certezza": un concetto che storicamente nasce dall'esperienza notarile e costituisce il sistema più responsabile ed impegnativo che possa ipotizzarsi. Ciò che rileva non è il processo dell'accertamento dell'identità, ma il fatto di avere raggiunto tal certezza con forza tale da poterla trasmettere e certificare ai terzi.
Le pronunce giurisprudenziali in materia sono molte, e tutte concordi nel senso esposto.

Se questo è l'errore, al contrario mi sembra opportuna la precisazione proposta: non tanto per le responsabilità o i processi del certificatore, quanto perché la fattispecie costituisce già di per sé una eccezione alla regola. La firma digitale ha gli effetti che conosciamo, e tra essi non rientra quello di potere affermare che il documento sia stato formato e sottoscritto personalmente dal titolare.

L'appunto dell'avvocato Ricchiuto mi sembra condivisibile ed è in linea con i processi di semplificazione in atto: richiedere ad un cassiere di banca la identificazione (in base a semplice esibizione di documento) di un soggetto già identificato a monte da un certificatore (in base a "identificazione certa") è un evidente "non senso".