Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Firma digitale

FAQ: Domande e risposte sulla firma digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 16.01.03

45. Telefax: se la pubblica amministrazione "si accontenta"

E' oramai prassi più o meno consolidata, soprattutto in diverse PA, quella di "accontentarsi" di ricevere VIA FAX copia di un documento firmato con firma autografa con in allegato copia di un documento di identità del sottoscrittore del documento stesso.
Domanda: quanto sopra è lecito? ovvero, quello stesso documento si puo' considerare validamente sottoscritto e, quindi, avere valore probatorio?
Ringraziando per l'attenzione e facendo i complimenti per il dettaglio e la puntualità dei contenuti del servizio reso, porgo distinti saluti. (Augusto Bellelli)

Si tratta in realtà di disposizioni legislative, per la precisione l'art. 38, c. 1 e l'art. 43, c. 6 del testo unico sulla documentazione amministrativa, per quanto riguarda istanze e dichiarazioni presentate alla pubblica amministrazione. La "prassi" di allegare al fax la fotocopia di un documento di identità non è sancita da tali disposizioni, perché nell'art. 38, c.  3 si parla di fotocopie "presentate" (quindi di persona) o "inviate per via telematica" (quindi non via fax).

Ma il sesto comma dell'art. 43 stabilisce che  "I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale". Il problema è che né il fax né la posta elettronica sono "idonei ad accertare la fonte di provenienza": come tutti sanno, è fin troppo facile modificare l'ID di provenienza di un fax o usare un qualsiasi indirizzo di posta elettronica.
Dunque siamo di fronte a uno dei pasticci normativi al quale il legislatore ci ha purtroppo abituato, oppure a una norma sostanzialmente inapplicabile.

Per quanto riguarda i rapporti tra privati, essi sono di solito fondati su convenzioni esplicite o implicite e sulla fiducia: ma di fronte a un giudice i documenti di questo tipo non possono avere lo stesso valore probatorio di quelli muniti di una sottoscrizione autografa: occorre la firma digitale. Anche l'uso della futura carta dei servizi, prevista dalle norme più recenti per i rapporti con la pubblica amministrazione, desta qualche perplessità: infatti essa identifica il soggetto titolare, ma non dice nulla sulla provenienza e integrità del documento.

INDICE FAQ