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Firma digitale

Finalmente chiare le norme sull'efficacia probatoria

di Manlio Cammarata - 16.09.04

 
E' in arrivo il "Codice delle pubbliche amministrazioni digitali": alla fine di luglio il Dipartimento per  l'innovazione ha diramato una bozza del decreto legislativo previsto dalla legge-delega 229/03  alle altre amministrazioni interessate e ora sta rivedendo il testo sulla base delle osservazioni ricevute. Dunque il "codice" dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale con un discreto anticipo sulla scadenza prevista dalla delega. Si deve dare atto al ministro Stanca dell'impegno profuso per promuovere la scrittura in tempi rapidi di un articolato molto complesso, che inciderà profondamente sul funzionamento degli uffici pubblici, oltre che sui rapporti tra i privati per quanto riguarda i documenti informatici.

Nelle sue linee generali il codice disciplinerà praticamente tutti gli aspetti dell'impiego delle tecnologie nelle pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione non solo alla gestione dei documenti, ma anche ai rapporti con i cittadini per via telematica e allo sviluppo, all'acquisizione e al "riuso" dei sistemi informatici.
Le precedenti disposizioni sono abrogate, compresi tutti gli articoli del testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/00) che riguardano la materia.
Ma prima di tutto viene abrogato il famigerato decreto legislativo 10/02, che tanta confusione ha creato nel campo delle firme elettroniche, con la conseguenza di dispute ai limiti del surreale.

In attesa di conoscere (e pubblicare) il testo definitivo, fermiamo la nostra attenzione su un aspetto molto interessante, quello relativo all'efficacia del documento informatico a seconda della firma di cui può essere (o non essere) provvisto. Queste le "nuove" disposizioni, che nella sostanza riprendono i principi del DPR 513/97, con l'aggiornamento necessario per il rispetto della direttiva 1999/93/CE:

1. Firma "forte" (ovvero firma digitale o firma elettronica qualificata, cioè basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro): il documento soddisfa il requisito della forma scritta ed è equiparato alla scrittura privata per gli aspetti processuali.
2. Firma "debole" (che non comprende le "autorizzazioni informatiche", in sostanza le combinazioni username-password): il documento "è liberamente valutabile in giudizio, tenendo conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza"; così è soddisfatta la previsione della direttiva europea.
3. Documento non firmato: vale come una riproduzione meccanica (è prevista una piccola modifica all'art. 2712 del codice civile).

Semplice e assolutamente logico, nell'ottica del nostro ordinamento. Si fa così piazza pulita di tutta una serie di interpretazioni inattendibili quanto le norme che pretendevano di interpretare. Infatti scompaiono due insensate disposizioni introdotte dal DLgs 10/02: l'equivalenza alla scrittura privata anche del documento con firma "debole" e l'efficacia processuale fino a querela di falso del documento con firma "forte". Quest'ultima  norma si fondava sul falso presupposto di una maggiore sicurezza della firma digitale rispetto alla firma autografa: è vero che è praticamente impossibile falsificare una firma digitale, ma è vero anche che il dispositivo di firma potrebbe non essere nell'esclusivo possesso del titolare, con in più la difficoltà di provare questa circostanza.

A proposito di questa norma era stata messa in luce anche una disarmonia con il nostro ordinamento processuale, perché il documento informatico firmato digitalmente era stato di fatto equiparato all'atto pubblico (per più dettagliate considerazioni su questo punto vedi Documento informatico e querela di falso: revisione necessaria di Alfredo Miraglia). Con in più un forte sospetto di incostituzionalità per l'assenza di una delega nel merito.

Torneremo presto a occuparci delle nuove disposizioni sulla firma digitale e di molti altri aspetti importanti del codice. E a conclusione di queste prime note speriamo che il ritorno alle disposizioni del '97 sia motivo di riflessione per alcuni giovani avvocati, che continuano indefessi ad applicarsi all'impossibile dimostrazione dell'efficacia dell'e-mail come scrittura privata. Quando tutti sanno che le scombinate norme su cui si esercitano sono da tempo destinate a un'ingloriosa abrogazione.

 

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