Sentenza del Tribunale di Udine del 25
febbraio 2000
sull'applicazione del DLgs 103/95
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Udine ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con ricorso
depositato da:
....... nato a ....... il....... quale legale rappresentante della ditta.....,
con sede a Codroipo......
OPPONENTE
contro
PREFETTO PROVINCIA DI UDINE
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a ordinanza
ingiunzione.
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
"Revocarsi il provvedimento opposto".
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato in data
25/9/98 ...... proponeva tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione
n°8252/52001/Dep. di data 13/8/98, notificatagli il 26/8/98, con la quale il
Prefetto di Udine gli aveva intimato il pagamento della sanzione amministrativa
di £.5.000.000 a fronte di violazione dell'art.3, comma 2D.lgv. 103/95, sul
presupposto dell'insussistenza dell'accertata infrazione.
Di conseguenza instava per la revoca del provvedimento opposto.
Instauratosi il contraddittorio, acquisita la documentazione necessaria,
all'udienza del 25/2/00, sulle riportate conclusioni. il Giudice pronunciava
sentenza dando contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è fondato e va
pertanto accolto.
Va in primis rilevato che, nella fattispecie in esame, vista l'ampia
documentazione dimessa dall'opponente nel corso dell'istruttoria, manca
l'elemento soggettivo dell'illecito.
Se, infatti, la cosiddetta "buona fede" può - secondo l'unanime
indirizzo giurisprudenziale - ravvedersi nell'incolpevole comportamento del
trasgressore, essa conseguentemente non può - per ovvi motivi - non
riconoscersi in capo al .....
Le ripetute indicazioni contenute nella rivista multimediale di diritto e
tecnologia dell'informazione, infatti, seppur non direttamente derivando da
comportamento della P.A., non possono non estrinsecare, in considerazione della
peculiare natura della presente vertenza, un comportamento tale da far presumere
la buona fede del ricorrente nel di lui operato.
Ciò premesso, ritiene altresì questo giudicante inconsistente anche l'elemento
oggettivo dell'illecito amministrativo.
L'art. 3 del D.Lgt. 17/3/95 n° 103, sotto la rubrica "offerta dei servizi
di telecomunicazioni", considera due distinte ipotesi.
La prima (comma 1°) precede l'onere della mera presentazione al Ministero
competente di una dichiarazione allorché sono utilizzati collegamenti commutati
della rete pubblica".
La seconda (comma 2°) prevede l'obbligo di previa autorizzazione ministeriale
allorché "sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica".
Risulta incontestato - poiché confermato dagli stessi verbalizzanti - che nella
fattispecie in esame ..... aveva l'accesso a Internet a mezza Connecta di Udine,
e dunque utilizzava la linea diretta solo per collegare il POP (point of
presence) di Latisana con quello di Codroipo; il servizio offerto alla
clientela, per contro, aveva accesso ad Internet mediante linea commutata.
A parere dello scrivente alla fattispecie de qua non può trovare applicazione
il secondo comma del citato art:3, bensì il primo.
Ciò si desume da due ordini di motivi.
Innanzitutto il D.lgv 17/3/95 n°103 di recepimento della direttiva 90/388/CEE
relativa alla concorrenza dei mercati nei servizi di telecomunicazioni
disciplina, all'art.3, l'"offerta" al pubblico dei servizi di
telecomunicazioni e non già l'"uso" delle linee di telecomunicazione
o comunque il modo con cui viene prodotto il servizio.
Di talché, se l'offerta è con accesso per l'utente di linea commutata si
applica il comma 1 dell'art.3; se l'offerta è con accesso per l'utente da linea
diretta trova applicazione il secondo comma.
Siffatta ratio che ha ispirato il legislatore del D.lgv. 103/95, - che è la
medesima della direttiva comunitaria 388/90 di cui il decreto legislativo de quo
non costituisce che un'applicazione - consiste infatti nel regolamentare la
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni e ben si inquadra nel
più vasto campo della normativa del settore, come il successivo Decreto del
Presidente della Repubblica 4/9/95 n°420 sempre in tema di disciplina
dell'offerta di servizi al pubblico (vedi, in particolare, art.1 comma 3 e art.4
comma 1) e la recente direttiva CEE n°13/97 in tema di "Disciplina comune
in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei
servizi di telecomunicazioni".
Il secondo motivo a suffragio della tesi qui esposta consiste nella
considerazione che l'interpretazione della norma de qua nel senso inteso da
parte resistente porta a vanificare ogni distinzione tra l'ipotesi di cui al
primo comma del medesimo articolo.
Se fosse vero, infatti, che l'attenzione debba venire spostata sul tipo di
collegamento (diretto o commutato) utilizzato dal fornitore del servizio e non
già sul tipo di offerta al pubblico (accesso diretto o a mezzo linea
commutata), non ci sarebbe più spazio per l'ambito di operatività per l'art.3,
primo comma: la prassi non solamente maggioritaria, bensì totalitaria dei
fornitori di servizi di telecomunicazioni è infatti nel senso di utilizzare
sempre - "a monte" dell'offerta del servizio - un collegamento diretto
(per la realizzazione dei servizi, cioè, sono di norma utilizzati collegamenti
diretti: tra il fornitore di servizi e i centro servizi di Telecom Italia nel
caso di 144, 146 e VideoTel; tra il fornitore dei servizi e il nodo superiore
nel caso di Internet).
Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
il Giudice
1) accoglie il ricorso e
conseguentemente revoca l'ordinanza-ingiunzione n°8252/52001 Dep. di data
13/8/98, notificata al ricorrente il 26/8/98.
2) Spese compensate.
Così deciso in Udine, 25/2/2000
IL GIUDICE
dott.ssa A. Antonini Drigani
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