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Disegno di legge S.57

Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia

d'iniziativa dei senatori EUFEMI, CUTRUFO e CICCANTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º GIUGNO 2001

Onorevoli Senatori. - Il gravissimo episodio avvenuto mercoledì 27 settembre 2000, allorquando il servizio pubblico radiotelevisivo ha trasmesso nei telegiornali serali drammatiche immagini del mercato internazionale della prostituzione minorile e gravissimi fenomeni di pedofilia, ha suscitato fortissimo allarme nella opinione pubblica.

    La legge 3 agosto 1998, n. 269, seppure recente, ha dimostrato la sua inadeguatezza; a distanza di due anni dalla data della sua entrata in vigore, si deve constatare che non un solo bambino è stato liberato da quella schiavitù deprecata e sanzionata dalla legge medesima. La competenza esclusiva di una forza di polizia inadeguata ed impreparata unitamente ad alcune lacune legislative hanno determinato il proliferare di numerosi siti Internet italiani per la vendita e lo scambio di pornografia minorile, la costituzione di organizzazioni criminali per questo turpe traffico con sede in Italia, lo spostamento verso il nostro paese dei centri di coordinamento criminale dei pedofili. Inoltre, l'inerzia consente la crescita di gruppi che producono cultura pedofila e che istigano alla illegalità.
    Occorrono nuove e più efficaci misure legislative per combattere un fenomeno sempre più dilagante e che sfugge ai controlli delle forze di polizia.
    Oltre alcuni adattamenti per rafforzare l'azione di contrasto, è necessario inasprire le pene, rafforzare e qualificare l'impegno delle forze di polizia giudiziaria nell'azione preventiva a livello interno ed internazionale, utilizzando sempre migliori tecnologie e personale qualificato.
    Con l'articolo 1 del presente disegno di legge è previsto che la competenza in materia di pornografia minorile diffusa per via telematica sia restituita alla polizia giudiziaria.
    Con l'articolo 2 si prevede che le attività di contrasto alla pedofilia sotto copertura siano autorizzate su provvedimento dell'autorità giudiziaria.
    All'articolo 3 si prevede l'istituzione di uno specifico gruppo di coordinamento delle forze di polizia. Tale gruppo si avvale della consulenza delle associazioni impegnate nella difesa e nella tutela dei minori al fine del loro contributo nell'azione preventiva di contrasto al turpe mercato della pedofilia.
    Con l'articolo 4 si prevede la diffusione di tecnologie informatiche a livello provinciale con la formazione di personale specializzato e la costituzione di una banca dati.
    Con l'articolo 5 sono inasprite le pene per i reati relativi allo sfruttamento della prostituzione minorile, al mercato e alla diffusione delle immagini pornografiche via Internet. È altresì previsto il reato di pedofilia telematica.
    Con l'articolo 6 sono previste disposizioni per gli operatori delle telecomunicazioni che sono tenuti a conservare i file di accesso al logo per almeno dieci anni al fine di evitare l'annullamento e la dispersione di prove di reato.
    Con l'articolo 7 è previsto l'arresto obbligatorio per i reati di cui alla legge n. 269 del 1998 ed agli articoli da 600-bis a 600-septies del codice penale.
    Con l'articolo 8, in fine, si prevede la sospensione dei benefici premiali della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetta legge Gozzini) per la violazione delle norme di cui alla presente legge.
    È per le ragioni esposte nella presente relazione che i senatori del CCD-CDU Biancofiore sottopongono all'esame del Parlamento il disegno di legge auspicando una sua rapida approvazione. 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, le parole: «delle telecomunicazioni» sono soppresse.

Art. 2.

    1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è sostituito dal seguente: «A tale fine, il personale addetto, su provvedimento della autorità giudiziaria, può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica».

Art. 3.

    1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un gruppo di coordinamento delle forze di polizia per il contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile.

    2. Il gruppo di cui al comma 1 promuove altresì la costituzione di uno specifico coordinamento a livello internazionale stabilendo periodici contatti con le forze di polizia di altri paesi.
    3. Il gruppo di cui al comma 1 si avvale della consulenza delle associazioni impegnate nella difesa e nella tutela dei minori al fine di usufruire del loro contributo per sviluppare in maniera più adeguata l'azione preventiva di contrasto al fenomeno della pedofilia.

Art. 4.

    1. Il Ministero dell'interno provvede a costituire in ogni provincia, presso i distretti di polizia, dotazioni informatiche con connessioni alla rete Internet.

    2. Al fine dell'utilizzazione delle dotazioni informatiche di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede, altresì, a promuovere appositi corsi di formazione per gli ufficiali di polizia giudiziaria destinati alla lotta alla pedofilia.
    3. Il Ministero dell'interno provvede a costituire una banca dati contenente le fotografie dei soli volti dei bambini ritratti nel materiale pornografico oggetto di indagini della polizia giudiziaria.

Art. 5.

    1. L'articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 600-bis. (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni e con la multa da lire sessanta milioni a lire seicento milioni.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra quattordici e sedici anni in cambio di denaro o di altra utilità economica è punito con la reclusione da dodici mesi a cinque anni».

    2. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale è inserito il seguente:
    «Art. 600-bis. 1. - (Pedofilia telematica). - Chiunque diffonde immagini di minori per la diffusione della pedofilia e per lo sfruttamento minorile utilizzando siti telematici è punito con le pene previste all'articolo 600-bis».

Art. 6.

    1. I responsabili dei motori di telecomunicazione, i portali WEB, i provider, i gestori dei server e tutti gli operatori di telecomunicazione sono obbligati a conservare i file di accesso al logo per almeno dieci anni.

    2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma incorrono nei reati di favoreggiamento e di concorso nella pedofilia e di sfruttamento dei minori. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il responsabile è punito con la reclusione da uno a tre anni.
    3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269, come da ultimo modificata dalla presente legge, ed agli articoli da 600-bis a 600-septies del codice penale.

Art. 7.

    1. Per i responsabili dei reati di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269, come da ultimo modificata dagli articoli 1 e 2 della presente legge, e per i reati previsti dagli articoli da 600-bis a 600-septies del codice penale, è previsto l'arresto obbligatorio.

Art. 8.

    1. Per la violazione delle norme previste nella presente legge non si applicano i benefici premiali di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.