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Tribunale di Pescara - Ordinanza del 9/1/1997
(Ballardini c. Nautilus)

(da www.andreamonti.net)

Tribunale Civile di Pescara 

Ordinanza del 9/1/1997

Il giudice istruttore,

decidendo  sul  ricorso  proposto  ai  sensi  dell'art.700  c.p.c. dal  sig.Bruno  Ballardini  con  il  quale  lo  stesso  ha  richiesto inibirsi  alla  Nautilus  s.r.l.  l'utilizzo  della  denominazione "Nautilus" e quindi la sua pubblicizzazione tramite Internet e reti telematiche, nonché provvedersi sul risarcimento del danno, quantificato nella misura di L.100.000.000;

premesso in fatto

1.     che il ricorrente ha dedotto di essere un agente pubblicitario;

2.     di avere depositato e registrato in data 17/9/1993 il marchio "Nautilus" da utilizzare nella "pubblicità; gestione d'affari, amministrazione aziendale, lavori d'ufficio";

3.     di avere in  concreto utilizzato detto marchio nel campo  della pubblicità  interattiva  e  multimediale, essendo presente sulla rete Internet con un proprio indirizzo (http://www.uni.net/nautilus);

4.     di avere recentemente appreso che la Nautilus  s.r.l.,  con  sede  in  Pescara,  utilizza  la propria denominazione  sia  come  ditta  sia  per  pubblicizzare  i  propri "servizi e programmi di comunicazione"  anche a mezzo della rete Internet, ove dispone di un "sito";

5.     di temere conseguentemente confusione con il proprio marchio, anche in ragione dell'utilizzo degli stessi sistemi informatici, svolgendo entrambe le imprese attività pubblicitaria diretta ad aziende produttrici di beni e servizi;

6.     di  ravvisare nella  condotta  della Nautilus  s.r.l. la violazione  dell'art  10  c.c.  e  degli  artt.1 ,11  e  13  del  R.D n.929/42,  nonché  attività  di  concorrenza  sleale  (art.2598  n.1 c.c.);

7.     di esservi infine necessità di una tutela in via d'urgenza al fine di evitare irreparabili danni all'attività commerciale;

rilevato

8.     che la resistente Nautilus s.r.l. ha  contestato la fondatezza  del  ricorso  rilevando  che  all'Ufficio  Brevetti risultano registrati ben 27 marchi Nautilus, anche nella classe relativa all'attività pubblicitaria;

9.     che sulla rete Internet la dicitura "Nautilus" è impiegata in oltre 9.000 siti, una trentina dei quali in Italia;

10.  che il Ballardini non è titolare di una ragione sociale, avendo presentato la richiesta di registrazione all'Ufficio  Brevetti  quale  persona  fisica; 

11.  che  nella  rete Internet  il  ricorrente  è  titolare  di  un  acconto  di  posta elettronica e di una semplice pagina, mentre essa resistente è titolare di un "dominio" Abruzzolink.nautilus.it regolarmente registrato presso il GARR (Gruppo per l'Armonizzazione delle Reti di Ricerca);

12.  che è tecnicamente impossibile la confusione tra i due  marchi svolgendo la Nautilus  s.r.l. l'attività  di  Service Provider, ossia di soggetto che, avendo realizzato un nodo di una rete  di telecomunicazione,  offre  a  terzi  l'accesso  alla  rete Internet, dietro corrispettivo, mentre il Ballardini utilizza per la  propria  agenzia  pubblicitaria  lo  spazio  offertogli  dalla Uni.Net, assimilabile ad essa resistente;

13.  che, in rito, il ricorso ai sensi dell'art.700 sarebbe improcedibile, prevedendo la legge marchi l'utilizzo del rito ordinario e non di quello cautelare, stabilito soltanto per i procedimenti di sequestro e descrizione;

14.  che comunque il marchio registrato dal ricorrente sarebbe nullo per difetto dei requisiti di novità e originalità e che lo stesso non potrebbe avvalersi della tutela di cui all'art.2598 n.1 c.c., peraltro in rapporto di specialità con la normativa della legge marchi,  non  essendo  imprenditore;

15.  che,  infine,  non  sarebbero ravvisabili  i  presupposti  per  la  tutela  cautelare  in  via d'urgenza, non avendo il ricorrente dimostrato l'attualità e la concretezza dell'asserito pericolo nel ritardo;

ritenuto

con  riguardo  alla  questione  sollevata  in  via preliminare dalla resistente, relativa alla procedibilità della domanda  cautelare,  che l'eccezione  sia infondata,  prescrivendo l'art.63 del R.D. n.929/42 (c.d legge marchi), così come l'art.83 corso  del  giudizio  di  merito  per  violazione  dei  diritti  di brevetto, possa essere disposta solo dal collegio, con sentenza del  rimedio  cautelare  in  corso  di  causa  con  le  forme  del procedimento cautelare uniforme, ma nulla disponendo in ordine alla tutela cautelare atipica ante causam, in ordine alla quale è prevalso   in   giurisprudenza   e   in   dottrina   l'orientamento favorevole;

ritenuto nel merito

che la fattispecie, in mancanza di una normativa specifica in tema di disciplina dell'accesso alle reti telematiche e, in particolare, alla rete Internet, non può che essere regolamentata, con riferimento all'utilizzazione e tutela del nome o del marchio, dalla legislazione vigente, non potendo, allo stato,  attribuirsi  rilevanza ai  fini  della priorità  d'uso alla registrazione presso il GARR (ove peraltro la resistente, che  svolge,  al  contrario  del  ricorrente,  anche  l'attività  di service provider, ha registrato un "dominio" denominato "Abruzzo Link",  mentre  la  ragione  sociale "Nautilus",  oggetto  della  contestazione, viene utilizzata nell'indirizzo telematico: htpp://www.nautilus.abruzzolink.it),

come   riconosciuto   dalle stesse parti nella memoria congiunta depositata all'udienza del 20/11/96, ove evidenziano che la registrazione di un dominio non ha alcun rapporto  con  la  registrazione  eventuale dello stesso nome come marchio;

ritenuto

venendo  alla  valutazione  dei  presupposti  per la tutela cautelare, che il ricorso è infondato, indipendentemente dalla indagine sul fumus del diritto vantato dal ricorrente, per insussistenza  di  una  situazione  di  pericolo  nel  ritardo  che legittimi l'adozione di un provvedimento urgente di inibitoria all'uso  del  marchio  (evidente  essendo  l'inammissibilità  della domanda risarcitoria pure avanzata nelle forme del procedimento cautelare), dovendosi valutare, allo stato degli atti e tenuto conto della necessaria sommarietà della cognizione nel presente procedimento,  che  non  vi  è  prova  del  rischio  concreto  di confusione,  con  conseguente  sviamento  di  clientela,  tra  il marchio del ricorrente e la ragione sociale della resistente, in quanto il primo, (ripreso da un celebre romanzo di Jules Verne ed utilizzato  per  denominare  il  primo  sottomarino  a  propulsione nucleare), non presentando caratteri di originalità e creatività, come è provato dall'enorme numero di siti Internet identificati dallo stesso  nome  e  dalla  notoria  diffusione  dello  stesso in numerosi  settori,  dall'abbigliamento  alla  ristorazione,  non consente un collegamento immediato con l'attività di promozione pubblicitaria svolta dal ricorrente, che, pertanto, non può dirsi caratterizzata e identificata dallo stesso (emerge infatti dalle produzioni in atti che la notorietà nell'ambiente pubblicitario è propria del Ballardini, più che del nome "Nautilus");

a ciò deve aggiungersi, da un lato, che trattasi di un marchio destinato ad individuare  un'attività   di  produzione  di   servizi   rivolta certamente  ad  una  clientela  specializzata,  onde  non  può ipotizzarsi  l'induzione  in  confusione  del  c.d.  indistinto consumatore medio, dotato di normale diligenza, nella fattispecie inesistente, dall'altro, che emerge con evidenza dalle produzioni delle parti che mentre il ricorrente ha come principale referente l'area, a livello nazionale, della pubblicità no profit, quindi di una pubblicità non convenzionale, volutamente svincolata dai criteri consueti di ricerca del cliente e di confezionamento del messaggio pubblicitario  e  che utilizza,  tra l'altro,  i  canali telematici come strumento di informazione e ricerca di contatti, la resistente ha al contrario sinora limitato il proprio campo di attività  alla  gestione  di  un  nodo  telematico  (quale  service provider  -locatore  di  spazi-  come  concordamente  dedotto  da entrambe le parti nella nota congiunta) e conseguentemente alla messa  a  disposizione  di  spazi  pubblicitari  all'interno  del proprio sito Internet a imprenditori commerciali abruzzesi, con sempice pubblicazione dei nomi o ragioni sociale, distinte per settori commerciali, così differenziando in modo significativo la propria attività da quella svolta dal ricorrente (indicato quale content provider -conduttore di spazi-);

ritenuto 

infine  che,  in  ragione  della  novità  della  materia trattata,  ricorrono  giusti  motivi per  compensare parzialmente, nella misura della metà, le spese del procedimento cautelare;

p.q.m.

rigetta il ricorso proposto ai sensi dell'art.700 c.p.c. dal sig.Bruno  Ballardini  nei  confronti  della  Nautilus  s.r.l.,