| N. 20603/04 R.G.MOD. Unico N. 4379/07 R.G.G.I.P.
 Sentenza N. 348/08
 In data 11/03/2008
 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Dr.
  Lorenzo Benini
 
 Ha pronunciato la seguente
 SENTENZA Ex art. 442 cpp
 
 Nella causa penale contro:
 C. T. nato il X a XXX
 Difeso di fiducia dall'avv. Alberto SCAPATICCI e dall'avv. PALOSCHI Stefano
  del foro di Brescia
 
 IMPUTATO
 
 A) per i reati p. e p. dagli artt. 476 e 479 c.p. perché, nella sua qualità
  di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo -Reparto Operativo
  del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX, avendo accesso, per ragioni
  d'ufficio, al programma per l'invio della posta elettronica installato in uno
  dei p.c. presenti negli uffici del predetto Nucleo Operativo, nell'esercizio
  delle sue funzioni formava e inviava alla Stazione dei Carabinieri di Dello
  una falsa e-mai! del seguente tenore letterale: "nr. 86/26-1 di
  prot.llo. PER INDAGINI DI P.G., SI PREGA TRASMETTERE ALL 'A TTENZIONE DEL
  M.LLO C., GLI ELENCHI DEI RESIDENTI NEI COMUNI DI L. E M., CLASSI 1987 E 1988 DI SESSO FEMMINILE E MASCHILE. FINE MAGG. R.” così
 1. formando un atto pubblico falso nella parte in cui riportava la
  sottoscrizione del Maggiore Marco R., Comandante del reparto;
 2. formando un atto pubblico falso nella parte in cui riportava un numero di
  protocollo inesistente;
 3. attestando falsamente che le informazioni richieste inerivano indagini di
  p.g. in corso.
 In Brescia, il 30.9.2004
 
 B) per il reato p. e p. dagli artt. 56, 323 c.p. perché, nella sua qualità
  di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo – Reparto
  Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX, con le con le
  condotte meglio descritte al capo A), in violazione di norme di legge (in
  particolare e tra l'altro am. 347 e 357 c.p.p., artt. 476, 479 c.p.) poiché
  l'attività di acquisizione di notizie non ineriva indagini in corso, non era
  stata verbalizzata e comunque non era stata portata a conoscenza dell' A.G.,
  compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare un ingiusto
  vantaggio patrimoniale a G.A. o comunque ad altro titolare di autoscuola
  mediante la indebita acquisizione e la trasmissione degli elenchi di soggetti
  potenziali clienti delle autoscuole, che cosi potevano essere raggiunti da
  apposite informazioni pubblicitarie, non riuscendo nell'intento per fatti
  indipendenti dalla sua volontà.
 In Brescia, il 30.9.2004
 
 C) per i reati p. e p. dagli ant. 81 co. 2 c.p., 9 e 12 L. 121/1981 perché,
  con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità
  di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo - Reparto Operativo
  del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX, avendo accesso per ragioni del
  suo ufficio alla banca dati SDI, faceva uso dei dati e delle informazioni ivi
  conservati per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6 lett. a) L.
  121/1981, operando numerose interrogazioni (in particolare e tra l'altro in
  relazione a G.B.U. e a C.V.) non attinenti ad indagini o accertamenti di
  polizia.
 In Brescia, fino al 7.11.2005
 
 CONCLUSIONI
 Il P.M. chiede la condanna capi A) e B) continuazione attenuanti generiche
  anni 1 mesi 6 di reclusione. Per capo C) assoluzione perché il fatto non
  sussiste.
 Il difensore chiede assoluzione in relazione al capo A) per non aver commesso
  il fatto, e perché il fatto non sussiste e capo B) chiede l'assoluzione
  perché il fatto non sussiste
 Capo C) assoluzione perché il fatto non sussiste.
 In subordine chiede una pena nel minimo e concessione attenuanti.
 
 TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
 
 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
 
 A seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico
  ministero si giungeva all'udienza preliminare, ove l'imputato chiedeva che il
  giudizio fosse definito allo stato degli atti subordinatamente ad una
  integrazione probatoria. Rigettata la richiesta, essa veniva riproposta senza
  condizioni e così ammessa dal Giudice, che fissava successiva udienza per la
  discussione.
 Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del
  Pubblico ministero impongano di ritenere quanto di seguito esposto.
 E' in atti la stampa di un messaggio di posta elettronica, proveniente da
  'Nucleo Operativo XXX e ricevuto dai Carabinieri della Stazione di D. in data
  30/9/04. In esso si legge: 'Oggetto: Indagini di P.G.' 'Nr. 86/26-1 di
  prot.llo PER INDAGINI DI P.G. SI PREGA TRASMETTERE ALL 'ATTENZIONE DEL MLLO
  C., GLI ELENCHI DEI RESIDENTI NEI COMUNI DI L. E M., CLASSI 1987 E 1988 DI
  SESSO FEMMINILE E MASCHILE. FINE MAGG. R.'
 Dell'esistenza di tale messaggio il Comandante Magg. R.M. venne in realtà a
  conoscenza il successivo 1/10/04, informato dal Comandante della compagnia di
  V. Ten. F.P., da cui dipende la Stazione di D., poiché il comandante di
  questa era stato colpito dalla anomalia della richiesta (fg 4).
 Come risulta dalla nota 16/11/04, il Magg. R.M. appurava che non era in atto
  alcuna indagine concernente la richiesta formulata nel messaggio; che il
  numero di protocollo non corrispondeva ad alcuna pratica; lui stesso,
  apparente autore del messaggio, non era a conoscenza di alcunché.
 A seguito di tale nota il Mar.llo capo C. T. veniva iscritto nel registro
  degli indagati per i delitti di cui all'art. 494, 326 e 232 c.p., e invitato
  dal Pubblico ministero a presentarsi per essere interrogato; in tale sede si
  avvaleva della facoltà di non rispondere.
 Il Magg. R.M. veniva quindi assunto a sommarie informazioni, e riferiva che
  l'imputato, temporaneamente applicato al N.O. in un periodo feriale anteriore
  al 30/9, era venuto sicuramente a conoscenza delle parole chiave per
  l'utilizzo del personal computer presente presso il Nucleo e del programma di
  posta elettronica ivi funzionante.
 Il Mar. G.L., comandante della Stazione di D., ha confermato di avere ricevuto
  il messaggio nella data del 30/9/04, proveniente dall'indirizzo di posta
  elettronica del R.O. del Comando provinciale di Brescia, e di avere informato
  il Capitano F.P..
 Nessun dubbio vi può essere sull'identificazione del Mar. C.T. nell'autore
  del messaggio. In primo luogo, gli elenchi dei nati nel 1987 e 1988 dovevano
  essere trasmessi alla sua attenzione; in secondo luogo, il Mar. G.L. ricorda
  che lo stesso imputato in precedenza gli aveva indirizzato verbalmente la
  medesima richiesta, motivata da non meglio precisate ragioni di ufficio, e non
  evasa.
 Fu quindi l'odierno imputato, il quale aveva accesso al personal computer del
  N.O. e disponeva della parola chiave, ad inviare il messaggio in data 30/9/04;
  ed appaiono a questo punto irrilevanti le allegazioni di cui alla consulenza
  tecnica della difesa circa l'impossibilità di identificare la postazione da
  cui il messaggio è stato spedito sulla sola base della sua stampa.
 L'imputato, interrogato ex art. 415-bis c.p.p. dal Pubblico ministero in data
  7/7/06, ha ammesso il proprio interesse per le informazioni richieste nel
  messaggio 30/9/05. Egli ricorda di aver parlato con alcuni colleghi dell'
  eventualità di chiedere informazioni ai Comuni di L. e M. circa in nati negli
  anni 1987 e 1988 per sviluppare un'indagine che aveva intenzione di svolgere.
 Ritiene questo Giudice di dover escludere che la richiesta sia stata mossa da
  finalità istituzionali.
 A parte il fatto che Comandante del N.O. nulla sapeva di tale indagine, e
  neppure dell'intenzione di svolgerla (nell'interrogatorio il Magg. R.M.
  precisa che il Mar. C.T. “non aveva competenza a svolgere un'iniziativa di
  indagine di tale genere, svolgendo compiti esclusivamente esecutivi”),
  semplicemente incomprensibili appaiono i passi che l'imputato, ricevuti gli
  elenchi, avrebbe voluto compiere: “verificare se tra i soggetti di L. e M.
  nati negli anni 1987 e 1988 vi fossero soggetti segnalati quali assuntori di
  stupefacenti ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 309190”; a questo punto avrebbe
  “sviluppato le indagini”, e, se fosse emerso qualcosa di concreto.
  finalmente informato i superiori.
 Non si vede che senso investigativo possa avere tale operazione; non si vede,
  in particolare, perché il Mar. C.T., quand'anche avesse voluto autonomamente
  indagare sullo spaccio di stupefacenti, dovesse limitare l'ambito
  dell'indagine ai nati negli anni 1987 e 1988 nei comuni di L. e M.
  (rispettivamente 194° e 122° per popolazione nella Provincia di Brescia).
 Pare evidente che il fine della raccolta di dati era diverso, certamente
  diretto a favorire soggetti privati, che avrebbero potuto indirizzare mirate
  proposte pubblicitarie ai soggetti prossimi alla maggiore età e residenti in
  quei comuni. Il beneficiario di tali informazioni non è stato identificato
  con certezza; G.A., titolare della Autoscuola XXX di D., dichiara peraltro di
  avere conosciuto l'imputato al tempo in cui comandava la Stazione di Q., e,
  con sospetta reticenza, dice di non poter affermare né escludere di avere mai
  avuto, da lui o da altri carabinieri, elenchi di giovani.
 Ritiene il Giudice che tale comportamento integri gli estremi del tentativo di
  abuso di ufficio. La violazione di norme di legge e di regolamento,
  consistente nel sostituirsi al Comandante del N.O. simulando l'esistenza di
  un'indagine di polizia giudiziaria, è fuori discussione; e fuori discussione
  è il fatto che questo sia stato posto in essere esclusivamente per arrecare
  al privato utilizzatore degli elenchi l'ingiusto vantaggio patrimoniale
  consistente nella loro utilizzazione a fini commerciali. Il fatto non è stato
  portato a compimento a causa dei legittimi sospetti nati nel destinatario
  della richiesta Mar. G.L. Va quindi pronunciata sentenza di condanna.
 Deve invece pronunciarsi sentenza di proscioglimento per gli altri reati
  ascritti.
 Con riguardo al reato contestato al capo A), si ritiene indispensabile, ai
  fini della configurazione del delitto di falso in atto pubblico, la
  riconoscibilità dell'autore dell'atto; cosa che si ottiene normalmente con la
  sottoscrizione.
 È certo vero che la sottoscrizione vergata a mano può essere sostituita da
  stampiglie personali, laddove la legge non richieda l'autografia come garanzia
  formale per l'individuazione dell'autore; tanto che la Corte di Cassazione ha
  affermato che “È ravvisabile il delitto di falso ideologico in atto
  pubblico, anche se il documento sia privo di intestazione e di sottoscrizione,
  purché risulti incontestata l'esatta individuazione dell'organo cui esso
  risale” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13578 del 26/04/1989).
 Va però sottolineato che il messaggio di posta elettronica (non certificato
  ai sensi del D.P.R. Il febbraio 2005, n. 68, e privo di firma digitale a
  crittografia asimmetrica ai sensi del D.Lg. 7 marzo 2005, n. 82) non può
  fornire alcuna certezza circa la propria provenienza o sull'identità
  dell'apparente sottoscrittore, bastando intervenire sul programma di posta
  elettronica perché chi riceve il messaggio lo veda come se fosse inviato da
  diverso indirizzo.
 L'assenza di sottoscrizione e di esatta individuazione dell'organo da cui
  l'atto promana non consentono di qualificare il messaggio di posta elettronica
  privo dei requisiti di cui sopra alla stregua di atto pubblico; non sussiste
  quindi il delitto di cui al capo a).
 Venendo da ultimo al delitto di cui al capo C), si rammenta come la norma
  incriminatrice di cui all'art. 211. 121/1981 punisca non la semplice
  interrogazione della Banca dati delle forze di polizia per ragioni estranee
  all'ufficio, ma la comunicazione e l'utilizzazione dei dati da questa
  estratti; e dell'esistenza di tale condotta non emerge neppure un semplice
  indizio.
 Con riguardo alla commisurazione della pena per il capo B), vanno senz'altro
  concesse le attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p. all'imputato, in
  considerazione dell'incensuratezza e del corretto contegno processuale (si
  ricordano le ammissioni rese in sede di interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p.).
  Può essere inoltre riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p.,
  stante la particolare tenuità del fatto.
 La pena base di mesi sei di reclusione va quindi ridotta ex art. 56 c.p. a
  mesi tre di reclusione, e ulteriormente ridotta ex art. 321-bis c.p. a mesi
  due di reclusione, ed ex art. 62-bis c.p. a giorni quarantacinque di
  reclusione.
 La pena, come sopra determinata tenendo conto di ogni circostanza, viene
  diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442, comma 2 c.p.p. in considerazione
  della scelta del rito.
 Sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per sostituire la pena
  detentiva con pena pecuniaria di specie corrispondente ai sensi dell'art. 53
  l. 689/81. Può essere anche concesso al condannato il beneficio della
  sospensione condizionale della pena, non avendone egli in precedenza fruito e
  potendosi presumere che egli si asterrà dal commettere ulteriori reati.
 
 P.Q.M.
 
 Il Giudice,
 visti gli artt. 442 e 533 c.p.p.
 dichiara l'imputato responsabile del reato a lui ascritto al capo B), e,
  ritenuta
 l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., concesse le attenuanti di cui
  all'art. 62 bis c.p., ed applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla
  pena di giorni trenta di reclusione; sostituita la pena detentiva con Euro
  1.140,00 di multa ai sensi dell'art. 53 l. 689/81.
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