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Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318

Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983 relativo al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
Viste le convenzioni stipulate in data 1º agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società SIP, Italcable e Telespazio, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplinano la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
Visto l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’art. 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990 concernente il piano nazionale regolatore delle telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990;
Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la riforma del settore telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, modificato dal decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva n. 90/387/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 maggio 1993 recante modifiche al decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993;
Visto il decreto legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 marzo 1994 di attuazione della direttiva n. 91/287/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 28 marzo 1994;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione della direttiva n. 92/44/CEE;
Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Omnitel Pronto Italia, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, che disciplina l’espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;
Vista la convenzione stipulata in data 16 dicembre 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telecom, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994, che disciplina la realizzazione e la gestione della rete per l’espletamento del servizio in tecnica numerica GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di attuazione della direttiva n. 90/388/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, di attuazione della direttiva n. 91/263/CEE;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva n. 89/336/CEE;
Visto il decreto legge 1º maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 1997, n. 189, recante il recepimento della direttiva n. 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Visto il rilievo della Corte dei conti - ufficio controllo atti di Governo - n. 25 del 15 settembre 1997, concernente l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 relativo alla trasposizione delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni;
Ritenuto di aderire al predetto rilievo e, conseguentemente, di adottare un nuovo decreto del Presidente della Repubblica in sostituzione di quello emanato in data 7 agosto 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendano per:

a) "diritti speciali", i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all’interno di una determinata area geografica, limiti a due o più il numero di dette imprese autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un’attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un’attività, o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire la stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
b) "diritti esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un’attività all’interno di una determinata area geografica;
c) "esigenze fondamentali", i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative all’installazione e all’esercizio di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, eventualmente limitandone l’accesso. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, in casi motivati, l’interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell’ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale nonché l’impiego efficace dello spettro di frequenze e l’astensione da interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni spaziali o terrestri. La protezione dei dati comprende la tutela dei dati personali e la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nel rispetto della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e dei diritti di persone giuridiche, enti o associazioni;
d) "autorità nazionale di regolamentazione", l’organismo a gli organismi incaricati di svolgere le funzioni di regolamentazione, giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dagli organismi di telecomunicazioni; nel presente regolamento l’organismo e denominato Autorità;
e) "organismo di telecomunicazioni", un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale siano riconosciuti diritti, anche speciali ed esclusivi, per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
f) "utenti", i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli organismi che utilizzano o chiedono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
g) "abbonato", ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico per la fornitura di detti servizi;
h) "rete di telecomunicazioni", un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;
i) "rete pubblica di telecomunicazioni", una rete di telecomunicazioni utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
l) "rete privata di telecomunicazioni", una rete di telecomunicazioni che non è utilizzata per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
m) "rete telefonica pubblica fissa", una rete pubblica di telecomunicazioni commutata che è impiegata, tra l’altro, per la fornitura del servizio di telefonia vocale tra i punti terminali della rete in postazioni fisse;
n)
"sistema di comunicazioni mobili e personali", un sistema costituito dall’installazione e dalla gestione di un’infrastruttura di reti mobili, collegate o meno ai punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni, ai fini della trasmissione e della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili;
o) "rete televisiva via cavo", un'infrastruttura terrestre per la diffusione o la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico;
p) "servizio di comunicazioni mobili e personali", un servizio, ad esclusione quelli via satellite,che consiste totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvale, totalmente o parzialmente, di sistemi di comunciazioni mobili e personali;
q) "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi;
r) "servizio pubblico di telecomunicazioni", un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico;
s) "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare I’apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
t) "servizio telex", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi telescritti, in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l’apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
u) "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l’apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
v) "semplice rivendita di capacita" la fornitura al pubblico, come servizio distinto, del trasporto di dati , su circuiti affittati comprendente soltanto la commutazione, il trattamento, l’archiviazione di dati o la conversione di protocollo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata; tale fornitura non è configurabile come fornitura di rete pubblica di telecomunicazioni;
w) "DCS 1800", lo standard paneuropeo per sistema radiomobile di comunicazione in tecnica numerica operante nella banda di frequenza attorno ai 1800 MHz;
x) "GSM", la standard paneuropeo per sistema radiomobile di comunicazione in tecnica numerica operante nella banda di frequenza attorno ai 900 MHz;
y) "DECT", lo standard per le telecomunicazioni numeriche senza filo, conforme alle norme europee di telecomunicazioni ETSI ETS 300 175;
z) "servizio universale", un insieme minimo definito di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo accessibile;
aa) "condizioni di fornitura della rete aperta", le condizioni armonizzate che riguardano l’accesso aperto ed efficiente alle reti pubbliche ed, eventualmente, ai servizi pubblici di telecomunicazioni nonché l’uso efficace delle reti e dei servizi; fatta salva la loro applicazione caso per caso, le condizioni di fornitura della rete aperta possono comprendere condizioni armonizzate relative ai seguenti punti:
1) le interfacce tecniche, ivi comprese, se del caso, la definizione e la realizzazione dei punti terminali di rete;
2) le condizioni di utilizzazione;
3) i principi di tariffazione;
4) l’accesso alle frequenze ed a numeri, indirizzi, denominazioni;
ab) "interconnessione", il collegamento fisico e logico di reti di telecomunicazioni utilizzate dal medesimo organismo o da un altro organismo per consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti della stesso o di un altro organismo o di accedere ai servizi offerti da un altro organismo;
ac) "autorizzazione", l’abilitazione che conferisce ad una impresa diritti e obblighi specifici per il settore delle telecomunicazioni e che consente alla medesima di fornire servizi di telecomunicazioni e, se del caso, di installare e di gestire reti di telecomunicazioni per la fornitura di siffatti servizi; le abilitazioni si distinguono in:
1) "autorizzazione generale": un’autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una "disciplina per categoria" o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, viene ottenuta su semplice denuncia di inizio attività opera mediante l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso;
2) "licenza individuale": un’autorizzazione rilasciata dall’Autorità ad un’impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, si aggiungono a quelli dell’autorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento dell’Autorità;
ad) "comitato ONP", il comitato di cui all’art. 1, comma I, lettera b), del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
ae) "linee affittate", le infrastrutture di telecomunicazioni che forniscono capacita di trasmissione trasparente fra punti terminali di rete e che non includono la commutazione su richiesta, cioè le funzioni di commutazione che possono essere controllate dall’utente nell’ambito della fornitura della linea affittata;
af) "punto terminale di rete", il punto fisico nel quale all’utente viene fornito un accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni; le posizioni dei punti terminali di rete sono definite e costituiscono il limite delle reti pubbliche di telecomunicazioni; per i servizi di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti mobili;
ag) "apparecchiatura terminale", un’apparecchiatura destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire ad essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;
ah) "apparecchio telefonico pubblico a pagamento", un apparecchio telefonico ad uso pubblico che funziona mediante gettoni, monete, carte di credito o per l’addebito ovvero schede telefoniche;
ai) "specifica tecnica", una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, il marchio e l’etichettatura;
aj) "norma tecnica", una specifica tecnica adottata da un organismo normativo riconosciuto ai fini di un’applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;
al) "regola tecnica comune", una regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali o europee valide nei Paesi della Unione europea e contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza è obbligatoria;
am) "notevole forza di mercato", la posizione di un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell’ambito geografico ove è autorizzato ad operare; l’Autorità, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di usa quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacita dell’organismo di influenzare le condizioni di marcato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell’accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.
an) "servizi a chiosco", servizi offerti da centri il cui accesso è generalizzato, ossia senza parola chiave identificativa dell’utente telefonico acquisitore dei servizi;
ao) "deficit sull’accesso", la differenza tra i costi di installazione e gestione della rete locale, impiegata per fornire l’accesso, ed i ricavi derivanti dai contributi di attivazione e dai canoni di abbonamento, inclusa la remunerazione normale del capitale impiegato;
ap) "easy access", possibilità dell'utente di selezionare direttamente il vettore (operatore di lunga distanza o interurbano) modificando la preselezione effettuata dall’operatore in posizione dominante di mercato al momento della effettuazione della chiamata;
aq) "equal access", possibilità dell’utente di preselezionare in modo permanente o di selezionare di volta in volta il vettore (operatore di lunga distanza o interurbano);
ar) "pre-selezione del vettore", sistema che permette all'operatore/fornitore di servizi locali di instradare automaticamente le chiamate interurbane e internazionali di un cliente con il vettore interurbano scelto dal cliente, che non deve digitare codici speciali di selezione del vettore stesso prima di ogni chiamata.

Art. 2.
Principi generali

1. L’installazione, l’esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni nonchè la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono attività di preminente interesse generale, il cui espletamento si fonda:
a) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;
b) sul rispetto degli obblighi di fornitura del servizio universale;
c) sulla tutela degli utenti e sulla loro libertà di scelta tra i servizi forniti dai diversi operatori;
d) sull’uso efficiente delle risorse;
e) sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè dei diritti di persone giuridiche, enti o associazioni, in particolare del diritto alla riservatezza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni;
f) sul rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, di concerto con le competenti autorità;
g) sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, anche al fine di favorire la formazione in materia di telecomunicazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 sono aboliti:
a) i diritti esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni, comprese l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni necessarie alla prestazione di detti servizi;
b) i diritti esclusivi per la predisposizione e la prestazione di servizi concernenti gli elenchi telefonici e di servizi di ricerca nonchè per la pubblicazione degli elenchi;
c) i diritti speciali che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate a prestare servizi di telecomunicazioni o a installare e fornire reti di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione;
d) i diritti speciali che designano, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, più imprese concorrenti per la fornitura di servizi o per l’installazione o la fornitura di reti di telecomunicazioni;
e) in particolare:
1) le restrizioni alla fornitura di capacità di trasmissione per mezzo di reti televisive via cavo, al fine di consentire l’impiego di reti cablate per la prestazione di servizi di telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale in modo non discriminatorio anche considerando quanto previsto all’art. 6, comma 6, lettera f).
2) le restrizioni per i sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione all’installazione della loro infrastruttura, all’impiego delle infrastrutture fornite da terzi e all’uso in comune di infrastrutture, di altri impianti e siti, fatta salva la possibilità di limitare l'impiego di tali infrastrutture alle attività previste nel provvedimento amministrativo emanato dai competenti organi per lo svolgimento delle suddette attività. Nell'ambito delle predette infrastrutture sono incluse le frequenze radio ad esse assegnate, ad eccezione di quelle asservite alla radiodiffusione sonora e televisiva. Qualora le predette infrastrutture siano fornite da terzi, che le utilizzano per la prestazione di servizi di utilità pubblica, ovvero siano finalizzate alla sicurezza della vita umana e degli impianti, il Ministero competente alla vigilanza del settore assicura che i predetti interessi pubblici vengano adeguatamente tutelati.
3) le residue restrizioni relative alla prestazione di servizi di telecomunicazioni mediante reti installate dal prestatore di detti servizi e mediante infrastrutture messe a disposizione da terzi o tramite la condivisione delle reti, di altre infrastrutture e di siti.

3. Fino al 1° gennaio 1998 vengono mantenuti i diritti speciali ed esclusivi per la offerta del servizio di telefonia vocale e per l’installazione e la fornitura delle relative reti pubbliche di telecomunicazioni, ad esclusione del servizio di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti. Possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione del servizio di telefonia vocale e degli altri servizi di telecomunicazioni nonché delle relative reti, comprendendo, se necessario, l'utilizzo di frequenze radio, qualora disponibili, e l'interconnessione con altre reti.

4. Entro il 1°gennaio 1999 sono modificate, su iniziativa dell'Autorità, le concessioni ad uso pubblico e le autorizzazioni di cui all'art. 184, comma 1 del codice postale esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, allineandole alle disposizioni in esso contenute.

5. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento comporti modifiche delle condizioni delle concessioni ed autorizzazioni gia esistenti, rimangono valide le condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi, aboliti o da abolire ai sensi del presente regolamento, a condizione di lasciare impregiudicati i diritti delle altre imprese stabiliti anche dal diritto comunitario.

6. Fatte salve le disposizioni dei commi 4 e 5, gli obblighi risultanti dalle concessioni ed autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non conformi alle disposizioni dello stesso, alla data del l° gennaio 1999 sono privi di effetto.

7. Le condizioni relative alle autorizzazioni generali e al rilascio delle licenze individuali e quelle relative all’accesso alle reti di telecomunicazioni sono basate su criteri di obiettività, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.

8. Il numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di frequenze e per il tempo necessario a rendere disponibili numeri sufficienti. Tale limitazione deve rispettare i principi di proporzionalità, obiettività, non discriminazione e trasparenza.

9. In materia di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, le procedure per l'attribuzione dei singoli numeri e delle serie di numeri devono essere trasparenti, eque e tempestive e l'attribuzione deve venire in modo oggettivo e non discriminatorio, anche allo scopo di assicurare una effettiva concorrenza.

10. L'interconnessione delle reti pubbliche di telecomunicazioni e, in particolare, l'interoperabilità dei servizi sono disciplinate dal presente regolamento anche al fine di assicurare la fornitura del servizio universale in una situazione di mercati aperti e concorrenziali.

11. La concessione di diritti di passaggio per la realizzazione di reti pubbliche di telecomunicazioni avviene secondo principi non discriminatori, sì da garantire l'effettività della concorrenza. Tutti i fornitori di tali reti hanno gli stessi diritti secondo le prescrizioni di cui all'art. 13.

12. L'Autorità vigila affinché, nell'usare la rete telefonica pubblica fissa per la fornitura di servizi che sono o possono essere prestati anche da altri soggetti, gli organismi di telecomunicazioni osservino il principio di non discriminazione.

13. Ogni organismo di telecomunicazione deve fornire, a richiesta dell'Autorità, le informazioni necessarie a consentire l'applicazione del presente regolamento nei tempi e nei modi da essa definiti.

Art. 3.
Servizio universale

1. Il servizio universale di telecomunicazioni comprende:
a) il servizio di telefonia vocale inteso, tra l'altro, come la fornitura agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio che consente:
1) di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali;
2) le comunicazioni fax almeno del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie T;
3) la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità minima di 2.400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie V;
4) l'accesso gratuito ai servizi di emergenza;
5) la fornitura dei servizi tramite operatore;
b) la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza;
c) i servizi di informazione abbonati;
d) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, in coerenza con le esigenze degli utenti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;
f) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

2. Il contenuto del servizio universale può evolvere sulla base del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la relativa valutazione e la sua eventuale revisione sono effettuate almeno ogni due anni dal Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità.

3. Il servizio universale è fornito alle condizioni economiche stabilite secondo le procedure vigenti.

4. La società Telecom Italia è l'organismo di telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio universale sul territorio nazionale. A partire dal 1° gennaio 1998 possono essere incaricati della fornitura del servizio universale anche altri organismi di telecomunicazioni che, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento ed in particolare dall'art.6, comma 7, sono in grado di garantire la fornitura dei servizi di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale o su parte di essa a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell'utente.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i singoli servizi facenti parte del servizio universale possono essere espletati, su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso, previo conseguimento di licenza individuale o di autorizzazione generale.

6. Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di fornire il servizio universale, è previsto un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, con fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e con organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali. Tale meccanismo non è applicabile quando:
a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;
b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;
c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

7. Il meccanismo di cui al comma 6 è destinato esclusivamente al finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, inteso come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tale obblighi. Il calcolo del suddetto costo netto si determina considerando gli elementi, di ricavo e di costo, prospettici incrementali di lungo periodo ed un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato per la fornitura dei servizi ai clienti non remunerativi. Il calcolo tiene conto dei seguenti fattori:
a) costi relativi agli elementi dei servizi individuati dal comma 1 che possono essere forniti solo in perdita e che devono essere evidenziati separatamente;
b) costi relativi ad utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che, tenuto conto del costo di fornitura della rete e di prestazione dei servizi, dei ricavi percepiti e della eventuale perequazione geografica dei prezzi imposti, possono essere serviti soltanto in perdita. In questa categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti finali che non sarebbero serviti da un operatore efficiente se questi non avesse l’obbligo di fornire il servizio universale. L'individuazione degli utenti finali o dei gruppi di utenti avviene a cura dell'organismo o degli organismi di telecomunicazioni incaricati di provvedere alla fornitura degli obblighi di servizio universale con documentata motivazione. Anche tale documentazione è sottoposta a controllo da parte dell'ente incaricato di verificare il calcolo del costa netto ai sensi del comma 10.
8. Ai fini di quanto previsto nel comma 7 non sono inclusi nel calcolo del costo del servizio universale i seguenti fattori:
a) il deficit di accesso di cui all'art. 7;
b) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altri operatori autorizzati a prestare il servizio di telefonia vocale;
c) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di telecomunicazioni stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di telecomunicazione nel corso del normale adeguamento delle reti;
d) i costi dei servizi indicati nel comma 1, lettera f).

9. Non sono tenuti a contribuire alla ripartizione dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale:
a) gli operatori privati che gestiscono reti private di telecomunicazioni;
b) gli operatori che offrono servizi di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti;
c) gli operatori che offrono servizi di trasmissione dati e servizi a valore aggiunto.

10. Per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi deve calcolare il costo netto degli stessi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo nonché delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità può emanare, anche al fine di favorire l’applicazione del principio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g). Ogni organismo deve tenere a tal fine una contabilità conformemente a quanto previsto dall’art. 8. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del servizio universale è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato. Il costo di tale controllo viene considerato componente addizionale degli oneri del servizio universale. I risultati del calcolo del costo e le conclusioni dei controlli contabili da esplicitare in una articolata relazione di conformità ai criteri e principi del presente regolamento, sono acquisiti dall'Autorità che provvede a metterli a disposizione del pubblico, anche al fine di approvarli.

11. Sulla base del calcolo del costo netto di cui al comma 7, e della relazione di cui al comma 10, l'Autorità, tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato, stabilisce se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale sia giustificato. In tal caso il relativo onere è ripartito in base a criteri di oggettività, non discriminazione e proporzionalità, attingendo ad un fondo costituito presso il Ministero delle Comunicazioni ed alimentato dai soggetti di cui al comma 6.

12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono fissate dall'Autorità le procedure di applicazione delle norme di cui al comma 11.

Art. 4.
Interconnessione

1. L'Autorità assicura, secondo le norme del presente regolamento, l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all'allegato A, ivi comprese le reti televisive via cavo, nella misura necessaria ad assicurare l'interoperabilità dei servizi, di cui al medesimo allegato A, agli utenti. In particolare l’Autorità promuove l'eliminazione delle restrizioni relative ai diritti di interconnessione tra le reti telefoniche pubbliche fisse, tra i sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico, tra le reti televisive via cavo e tra i sistemi di linee affittate, sia tra le predette categorie sia nell'ambito di ciascuna delle stesse.

2. Ogni organismo di telecomunicazioni, appartenente alle categorie di cui all'allegato B, situato nel territorio italiano o in altro Stato membro dell'Unione europea, ha il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a tali categorie, l’obbligo di negoziare con essi l'interconnessione con l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell’autorizzazione. L'accordo tra le parti interessate contiene le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti autorizzati dall'Autorità a svolgere attività di sperimentazione.

3. I gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali hanno il diritto di collegare i propri sistemi alla rete telefonica pubblica fissa. A tal fine, l’Autorità dispone controlli affinché sia garantito l’accesso al necessario numero di punti di interconnessione con la suddetta rete agli organismi cui è stata rilasciata una licenza individuale per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali, adoperandosi affinché le interfacce tecniche offerte in tali punti di interconnessione siano le meno restrittive fra quelle disponibili per le funzioni dei servizi mobili.

4. L'Autorità può limitare, caso per caso e temporaneamente, l'obbligo di cui al comma 2, se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico e commerciale all'interconnessione richiesta e se detta interconnessione non si rivela adeguata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali limitazioni di questo tipo imposte dall'Autorità devono essere motivate e rese pubbliche secondo la procedura prevista dall'art. 19, comma 3, lettera b).

5. Nessuna richiesta di interconnessione può essere negata da un organismo di telecomunicazioni di cui al comma 2 ad altro organismo di cui allo stesso comma senza il previo accordo dell'Autorità.

6. Le informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'interconnessione sono messi, su richiesta, a disposizione dell'Autorità e sono disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera c).

7. Ai fini del comma 1, gli organismi di cui al comma 2 notificati come aventi notevole forza di mercato in ambito nazionale con riferimento ai servizi di interconnessione, sono tenuti a:
a) osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire ad essi, alle stesse condizioni, le strutture per l'interconnessione nonché le relative necessarie informazioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali;
b) rendere disponibili agli organismi che prevedono di interconnettersi, su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie, al fine di agevolare la conclusione di un accordo; le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni tecniche o economiche di offerta la cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi, salvo disposizione diversa dell'Autorità;
c) comunicare tempestivamente all'Autorità gli accordi di interconnessione, che, in ogni caso, devono essere resi disponibili su richiesta delle parti interessate, ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale delle parti. In ogni caso, deve essere messo a disposizione delle parti interessate, su richiesta, ogni utile particolare sulle condizioni economiche applicate, sui termini e sulle condizioni di interconnessione. L'accesso alle informazioni è regolato dall'art. 19, comma 3, lettera c);
d) definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi: gli organismi interessati devono dimostrare, anche su richiesta dell'Autorità ed entro i termini da essa fissati, in modo analitico e disaggregato, che le condizioni economiche applicate sono basate sui costi effettivi determinati ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2. Per tenere conto degli effetti della sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, l'Autorità, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilisce entro il 1° gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le scadenze per introdurre una metodologia volta alla determinazione delle predette condizioni economiche, diversa da quella descritta all'art. 8, comma 2, che tenga conto dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e includa la remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti a tale fine utilizzati. Il tasso di remunerazione è fissato dall'Autorità tenendo conto del costo medio del capitale sostenuto dall'operatore e di quello di un investitore nel settore delle telecomunicazioni in Italia ovvero, anche a fini comparativi, in settori produttivi ad alta tecnologia.

8. Le informazioni ricevute da un organismo che intende interconnettersi devono essere utilizzate, sotto la responsabilità di detto organismo, per il solo fine per cui sono state fornite. Esse non devono essere trasmesse a divisioni della stesso organismo nonché a terzi, inclusi le società affiliate a gli interlocutori commerciali, ai quali tali informazioni potrebbero offrire un vantaggio concorrenziale.

9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, è obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relative. Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e delle eventuali condizioni indicate nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni generali. L'Autorità, su richiesta di una delle parti, provvede, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle iniziative intese ad accertare che tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare che l'organismo applichi, a norma del comma 7, lettera a), condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione non discriminatori anche nei casi di interconnessione per la fornitura di servizi prestati da essa o da società sue controllate o collegate. L'Autorità, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento.

10. La società Telecom Italia è tenuta a pubblicare l'offerta di cui al comma 9, con la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce offerte in conformità con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso di cui all'art. 5.

11. L'allegato C fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di elementi per l’elaborazione da parte degli organismi di telecomunicazione di cui al comma 2 delle condizioni economiche d'interconnessione nonché delle relative strutture. Qualora un organismo tra quelli obbligati introduca modifiche all'offerta d'interconnessione di riferimento pubblicata ai sensi del comma 9, gli adeguamenti eventualmente richiesti dall'Autorità hanno efficacia retroattiva, con decorrenza dalla data di introduzione della modifica.

12. Le condizioni economiche di interconnessione devono essere disaggregate e idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.

13. Qualora sia dovuto il contributo supplementare di accesso previsto dall'art. 7, esso deve essere disaggregato ed individuato separatamente.

14. L'Autorità può fissare in anticipo le condizioni relative alle aree di contenuto elencate nell'allegato D, parte 1. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto a inserire, salvo in casi motivati, gli elementi indicati nell'allegato D, parte 2, negli accordi di interconnessione stipulati nonché tutti gli elementi della parte 1 che sono nella sua disponibilità negoziale. L'Autorità può inoltre, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissare le scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non è raggiunto un accordo entro i termini assegnati, l'Autorità adotta misure cogenti per le parti, riguardanti soltanto gli aspetti per i quali non è stato già perfezionato l'accordo secondo le procedure da essa stabilite e rese pubbliche.

15. Le condizioni relative all'interconnessione, ove fissate in anticipo dall'Autorità, sono pubblicate secondo quanto previsto nell'art. 19, comma 3, lettera b).

16. Tra le condizioni fissate dall'Autorità, oltre a quelle previste nell'allegato D parte 1, possono figurare quelle atte a garantire una concorrenza effettiva, quali: le condizioni tecniche ed economiche; le condizioni di fornitura e d'impiego; la conformità alle norme pertinenti; la conformità ai requisiti essenziali; la tutela dell'ambiente; la conservazione della qualità del servizio da punto a punto.

17. Quando un organismo titolare di licenza individuale per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni o per la prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico stipula accordi di interconnessione con altri, l'Autorità ha facoltà di verificare tali accordi nella loro totalità e di richiedere, in via eccezionale, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la loro eventuale modifica per garantire la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

18. Ogni organismo che interconnette proprie strutture alle reti pubbliche di telecomunicazioni è tenuto ad osservare la riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate.

Art. 5.
Condizioni di accesso alla rete

1. Ogni organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui all'allegato A, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete secondo il quadro di riferimento riportato nell'allegato E.

2. L'Autorità elabora e rende pubbliche apposite procedure al fine di decidere, caso per caso e nei tempi più brevi, se sussistono le condizioni per consentire agli organismi di telecomunicazioni che gestiscono le reti telefoniche pubbliche fisse di adottare misure quali il diniego dell' accesso alle suddette reti oppure la sospensione o la riduzione della disponibilità del servizio di telefonia vocale facendo valere l'inosservanza da parte dell'utente delle condizioni di uso. Tali procedure possono inoltre prevedere che l'Autorità autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di uso.

3. L'Autorità provvede affinché le procedure di cui al comma 2 garantiscano un processo decisionale trasparente, in cui vengano rispettati i diritti delle parti. La decisione è presa dopo aver offerto ad entrambe le parti la possibilità di esporre i propri argomenti. Il provvedimento, debitamente motivato, è notificato alle parti entro una settimana dalla sua adozione.

4. Qualora l'accesso o l'impiego della rete telefonica pubblica fissa siano soggetti a restrizioni in base alle esigenze fondamentali, l'Autorità provvede affinché le disposizioni nazionali in materia specifichino in base a quali esigenze fondamentali, fra quelle elencate dall'art. 12, tali restrizioni siano possibili. L'Autorità cura la pubblicazione delle informazioni relative all'accesso ed all'uso della rete telefonica pubblica fissa ed al servizio di telefonia vocale secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera b).

5. Ogni organismo che fornisce reti e presta servizi di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ha l'obbligo di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Gli accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere ispirata ai principi di orientamento ai costi.

6. L'Autorità ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa ovvero è tenuta a farlo su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.

7. Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'accesso speciale alla rete sono, su richiesta, messe a disposizione dell'Autorità.

8. Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, un organismo di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ritenga che non sia ragionevole fornire l'accesso speciale alla rete richiesto deve chiedere, entro trenta giorni, con relazione contenente le motivazioni, l’autorizzazione dell'Autorità per limitare o rifiutare l'accesso. Gli interessati devono essere sentiti dall'Autorità prima che sia emanato un provvedimento. Qualora venga negato l’accesso speciale alla rete, chi ha effettuato la richiesta deve essere tempestivamente informato dei motivi del diniego.

Art. 6.
Autorizzazioni generali e licenze individuali

1. L'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, è subordinata ad una autorizzazione generale sulla base delle condizioni e dei criteri elencati nell'allegato F. Tali condizioni devono essere oggettivamente giustificate in relazione allo specifico servizio oggetto dell'autorizzazione e comportare il sistema meno oneroso per assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali.

2. L'Autorità può modificare le condizioni relative ad un'autorizzazione generale nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionato. In tali casi le parti interessate, opportunamente informate, hanno facoltà di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche proposte.

3. Prima di avviare il servizio, l'impresa che ritiene di essere in regola con le condizioni di un'autorizzazione generale, secondo quanto previsto dal comma 1, deve comunicare all'Autorità la propria dichiarazione in tal senso annettendo tutte le informazioni relative al servizio, necessarie a verificare la conformità alle condizioni stabilite. Nel caso in cui l'Autorità non comunichi all'interessato un provvedimento negativo entro 4 settimane dal recepimento della dichiarazione, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell'art. 20 della legge 2 agosto 1990, n. 241, sulla base dell'istituto del silenzio -assenso. Nei casi espressamente individuati dall'Autorità ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera f), l'interessato può dare immediato inizio al servizio, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 agosto 1990, n.241. La dichiarazione predetta costituisce denuncia di inizio attività.

4. Qualora non risultino rispettate, sia in relazione a quanto disposto dal comma 3 sia successivamente, le condizioni poste dall'autorizzazione generale, l'Autorità comunica all'impresa che non ha il diritto di avvalersi dell'autorizzazione generale e impone, in modo proporzionato, disposizioni specifiche volte ad assicurare il rispetto delle condizioni. L'impresa deve sanare le irregolarità entro un mese a decorrere dall'intervento dell'Autorità, potendo, al contempo, rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni. Se l'impresa sana tempestivamente le irregolarità, l'Autorità, entro due mesi dall’intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa resta inadempiente, l’Autorità, entro due mesi dall'intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento e ne indica le motivazioni. Il provvedimento è comunicato all'impresa entro una settimana dall'adozione.

5. Il contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa all'autorizzazione generale copre esclusivamente i costi amministrativi connessi all'istruttoria, al controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione stessa. La misura di tale contributo è fissata dall'Autorità con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3.

6. L'offerta di servizi diversi da quelli per i quali, ai sensi del comma 1, è prevista un'autorizzazione generale e di quelli che richiedano l'uso di risorse scarse, fisiche o di altro tipo, o che siano soggetti ad obblighi particolari, è subordinata ad una licenza individuale. Una licenza individuale è richiesta, tra l'altro, per i seguenti casi:
a) prestazione di servizi di telefonia vocale;
b) installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche comprese quelle che prevedono l'utilizzo delle frequenze radio;
c) prestazioni di servizi di comunicazione mobili e personali;
d) assegnazione di frequenze radio o di specifiche numerazioni;
e) imposizione di oneri e di condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria di servizi e reti di telecomunicazioni pubblici tra i quali gli obblighi previsti per il servizio universale;
f) imposizione di obblighi specifici alle imprese che detengono una notevole forza di mercato per quanto riguarda l'offerta, su tutto il territorio nazionale, di linee affittate o di servizi pubblici di telecomunicazioni.

7. Le condizioni per le licenze individuali, aggiuntive rispetto a quelle stabilite per le autorizzazioni generali, sono fissate secondo quanto indicato nell'allegato F, ove giustificato.

8. I diritti accordati in base ad un'autorizzazione generale e le condizioni della medesima non possono essere limitati o estesi dalla concessione di una licenza individuale tranne nei casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, in particolare per riflettere obblighi inerenti alla fornitura del servizio universale e al controllo di una rilevante quota di mercato o per tenere conto degli obblighi inerenti alle offerte nel corso di una procedura di licitazione.

9. L'Autorità può modificare le condizioni previste per le licenze individuali in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata.

10. Per il rilascio delle licenze individuali può essere previsto, in particolare nei casi di licitazione:
a) che il richiedente sia costituito in società di capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato al momento di presentazione della domanda non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare; tale società deve essere di nazionalità italiana ovvero di Stato appartenente all’Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;
b) che gli amministratori della società non siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non siano sottoposti a misura di sicurezza e di prevenzione.

11. Fermo quanto previsto nel presente regolamento, i rapporti tra l'Autorità ed il titolare di una licenza individuale sono da essa disciplinati regolando gli obblighi e i diritti del titolare stesso, le garanzie di espletamento del servizio, la disciplina di condivisione degli impianti, le ipotesi di rinnovo, di revisione e di estinzione anticipata del rapporto, il rispetto del soddisfacimento delle esigenze fondamentali.

12. Qualora un'impresa richiedente una licenza individuale non fornisca le informazioni che è tenuta a dare al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, l'Autorità non concede la licenza individuale, dandone comunicazione trascorsi sessanta giorni dalla richiesta delle informazioni.

13. L'Autorità per rilasciare una licenza individuale:
a) utilizza procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, se non esiste una ragione obiettiva per procedere differentemente;
b) fissa limiti di tempo ragionevoli e, in particolare, comunica al richiedente il provvedimento adottato sulla domanda al più presto e comunque non oltre sei settimane della ricezione della medesima. Tale limite di tempo è prorogato fino a quattro mesi in casi obiettivamente giustificati. Nel caso delle procedure di licitazione i termini possono essere prorogati fino a otto mesi. Tali limiti non pregiudicano quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso di specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e dei satelliti;
c) nel caso di procedure di licitazione sottopone al Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un comitato dei Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara. Il comitato dei Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è incaricato di selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa graduatoria.

14. E’ facoltà dell'Autorità di limitare il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazioni al sussistere delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 2. Fintantoché vi sono frequenze disponibili, l'Autorità è tenuta a rilasciare licenze individuali ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti.

15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, l'Autorità:
a) opera al fine di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo della concorrenza;
b) pubblica la decisione di limitare il numero di licenze individuali indicandone le ragioni;
c) riesamina i limiti imposti a intervalli di tempo ragionevoli consentendo alle parti interessate di illustrare le proprie ragioni sui limiti previsti;
d) sollecita, se del caso, la presentazione di domande di licenze individuali;
e) permette alle parti interessate di far conoscere il proprio punto di vista sui limiti previsti;
f) adotta criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, dettagliati, trasparenti e proporzionali.

16. In particolare per i sistemi di comunicazioni mobili e personali, fermo restando quanto previsto dal comma 14, le condizioni relative alle licenze individuali:
a) non devono contenere disposizioni diverse da quelle giustificate dalle esigenze fondamentali e, nel caso di sistemi accessibili al pubblico, dalle condizioni di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali;
b) devono garantire per i gestori delle reti mobili un comportamento trasparente e non discriminatorio tra i gestori delle reti fisse e mobili di proprietà comune;
c) non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate;
d) consentono l'abbinamento di tecnologie per sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard, tenendo conto dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva.

17. Fatto salvo il disposto dei commi 11 e 16, le licenze individuali relative ai servizi di comunicazioni mobili e personali comportano, tra l'altro, i seguenti obblighi:
a) dare avvio al servizio, entro il termine indicato dall'Autorità, assicurando con la propria rete radiomobile, senza alcun bisogno di preventiva certificazione da parte dell'Autorità e sotto la propria responsabilità, la copertura del territorio e della popolazione eventualmente determinata;
b) assicurare la copertura di aree specifiche, se richiesto dall'Autorità con provvedimento motivato, per esigenze di pubblica utilità;
c) porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori autorizzati;
d) assicurare i servizi essenziali e i servizi di emergenza previamente determinati dall'Autorità all’atto della licitazione;
e) rispettare gli standard minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;
f) corrispondere un indennizzo, da destinare alla copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali, aggiuntivo rispetto al contributo previsto al successivo comma 21;
g) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nella licenza, corrispondere le penalità che saranno determinate nella predetta licenza.

18. Se il titolare di una licenza individuale non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, l'Autorità può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. L'Autorità offre, in ogni caso, all'impresa una ragionevole opportunità per rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'attuazione di disposizioni adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dall'Autorità, questa, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto, l'Autorità, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro una settimana dall'adozione.

19. Nel caso di interferenze indesiderabili tra una rete di telecomunicazioni che utilizza frequenze radio ed altri sistemi, l'Autorità prende immediate iniziative per risolvere il problema. In siffatto caso l'Autorità offre successivamente all'impresa in questione una ragionevole opportunità per rendere noto il suo punto di vista e per proporre soluzioni all'interferenza indesiderata.

20. Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale conformemente all'art. 3, il contributo richiesto alle imprese per le procedure relative alle licenze individuali è esclusivamente finalizzato a coprire i costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria, per il controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze stesse. La misura di tale contributo è fissata con apposito provvedimento, da pubblicare secondo le normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b).

21. In caso di utilizzo di risorse scarse, è in facoltà dell'Autorità imporre contributi finalizzati anche ad assicurare l'uso ottimale di dette risorse, tenendo anche conto dei corrispondenti aspetti commerciali. I contributi devono essere non discriminatori e tenere conto in particolare della necessita di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e della competitività. La misura dei contributi è fissata dall'Autorità con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti ed incoerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b).

22. Nel caso di richiesta per la prestazione di un nuovo servizio di telecomunicazioni, l'Autorità, non oltre sei settimane dal ricevimento della richiesta, adotta condizioni transitorie anche ai fini del rilascio di autorizzazioni provvisorie o respinge la richiesta e informa l'impresa interessata delle proprie ragioni. Non appena possibile, sono stabilite le condizioni definitive o sono indicate le ragioni del rifiuto.

23. Le informazioni sulle condizioni fissate per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali sono pubblicate ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera b), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; è disposto l'inserimento dei riferimenti di tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

24. Presso l'Autorità è tenuto un pubblico registro dei soggetti autorizzati a fornire i servizi di telecomunicazioni e ad installare o fornire reti di telecomunicazioni.

25. Il rilascio delle licenze individuali previste per l'installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere espressamente specificate per gli effetti previsti dagli articoli da 231 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e deve contenere la previsione dei termini di inizio e compimento del procedimento e dell'opera. Qualora la licenza non contenga l’indicazione dei predetti termini, prevista dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il procedimento espropriativo ed i lavori devono essere compiuti entro il termine di due anni decorrente dal rilascio della licenza.

26. Gli impianti di telecomunicazioni diversi da quelli di cui al comma 25 e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, sempreché attengano all'installazione di reti di telecomunicazioni debitamente autorizzate, possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 231, commi quarto e quinto, e da 232 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

27. Le licenze individuali di cui al presente articolo hanno una validità non superiore a 15 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e previa richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza. I titolari di autorizzazioni generali e di licenze individuali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di volta in volta emanate per la disciplina del settore delle telecomunicazioni.

28. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali non possono essere cedute a terzi, senza l'assenso dell'Autorità competente al rilascio.

29. Le autorizzazioni generali e le licenze individuali possono essere rilasciate a persone ad imprese aventi cittadinanza o nazionalità di Paesi dell'Unione europea o di Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità nei settori disciplinati dal presente regolamento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali.

30. Le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni della loro emanazione.

Art. 7.
Condizioni economiche di offerta

1. Le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato nonché i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481 del 1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996.

2. Tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e considerandola necessità di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, l'Autorità può effettuare ovvero consentire, anche su proposta dell'organismo incaricato del servizio universale, interventi di riequilibrio tariffario con l’obiettivo di realizzare una struttura tariffaria orientata ai costi.

3. Lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro l'1 gennaio 1998, può essere progressivamente eliminato anche su proposta della società Telecom considerando anche le condizioni di mercato e l'evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.

4.Qualora il riequilibrio tariffario non sia stato completato entro l’1 gennaio 1998, la società Telecom è obbligata a trasmettere all'Autorità entro tale data una relazione in tal senso, sulla base di specifiche informazioni certificate dal soggetto di cui al comma 7. L'Autorità, anche considerando il livello di concorrenzialità del mercato, istituisce entro novanta giorni dalla predetta data, un meccanismo atto a ripartire l’eventuale deficit sull'accesso risultante dalle predette informazioni con gli organismi di telecomunicazioni che si interconnettono con la rete telefonica pubblica fissa di Telecom Italia.

5. Il meccanismo di cui al comma 4, distinto da quello riguardante la determinazione ed il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale, deve basarsi su procedure e criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e deve prevedere una chiara identificazione di ogni deficit dichiarato.

6. Il meccanismo di cui al comma 4 deve considerarsi provvisorio e non può essere applicato oltre l'1 gennaio 2000.

7. Il calcolo del deficit sull'accesso è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato. I risultati del calcolo del deficit sull'accesso e le conclusioni dei controlli, anche contabili costituiscono oggetto di una relazione a cura del suddetto soggetto. Tale relazione è acquisita dall'Autorità che provvede a metterla a disposizione del pubblico.

8. Sulla base del calcolo del deficit sull'accesso, di cui al presente articolo, l'Autorità applica il meccanismo di ripartizione. Il deficit è finanziato dai soggetti di cui al comma 4 tramite una quota supplementare alle condizioni economiche di interconnessione definite secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7, lettera d). La suddetta quota supplementare deve essere calcolata proporzionalmente all'utilizzo della rete telefonica pubblica fissa e tenere conto di eventuali meccanismi di conguaglio derivanti dal mancato allineamento fra i tempi di entrata in vigore delle modificate condizioni economiche di offerta al pubblico e di tempi di calcolo e verifica del deficit nell'accesso ai fini della determinazione della quota supplementare.

9. Le condizioni economiche di accesso e di uso di una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni devono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari. In via generale, spetta al gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata definirne le condizioni economiche di offerta. Nel procedere alla revisione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità, considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilirà entro l’1 gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le modalità e le scadenze per definire la titolarità della tariffa relativa alle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

10. Le condizioni economiche relative a prestazioni supplementari rispetto alla fornitura del collegamento ad una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni ed alla fornitura del servizio di telefonia vocale devono essere scorporate per evitare che l'utente paghi prestazioni non richieste.

11. L'Autorità può consentire che vengano offerti agli utenti regimi di riduzione delle condizioni economiche normalmente applicate in relazione a situazioni di elevato volume di traffico e può approvare condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano in misura ridotta o a categorie sociali particolari.

12. Le variazioni delle condizioni economiche di offerta sono oggetto di una adeguata informativa al pubblico con un congruo anticipo di tempo fissato dall'Autorità.

13. Le prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie, non appena tecnicamente possibile da parte dell'organismo di telecomunicazioni nei tempi e nei modi che questo concorderà con le predette Autorità. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni vengono remunerate secondo un listino, redatto per tipologie e fasce quantitative di servizi, proposto dall'organismo di telecomunicazioni ed approvato dal Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 8.
Contabilità dei costi

1. Ogni organismo di telecomunicazioni di cui all'allegato B, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato, deve provvedere non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento affinché il sistema di contabilità dei costi da essa utilizzato sia adeguatamente dettagliato secondo le indicazioni di cui all'allegato G.

2. Il sistema di cui al comma 1 deve consentire la disaggregazione, almeno, dei seguenti elementi:
a) costi diretti sostenuti dall'organismo di telecomunicazioni per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione e la commercializzazione delle reti pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
b) costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti; tali costi sono imputati come segue:
1) in base all'analisi diretta della loro origine ogni volta che ciò sia possibile;
2) se non è possibile un'analisi diretta, sulla base di un legame indiretto con un altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto è basato su strutture dei costi comuni analoghe;
3) se non è possibile imputare la categoria dei consumi né in modo diretto né in modo indiretto, si applica un parametro di attribuzione generale, determinato in base al rapporto fra le spese direttamente attribuite al servizio prevalente e quelle attinenti agli altri servizi; in tal caso deve essere dimostrata l'impossibilita di imputazione diretta e indiretta.

3. Possono essere applicati altri sistemi di calcolo dei costi, quali ad esempio i costi prospettici incrementali di lungo periodo, se risultano adeguati ai fini dell'applicazione del presente regolamento. A tale fine l’Autorità potrà emanare specifiche direttive, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazione interessati.

4. Su richiesta dell'Autorità, che tratta i dati informa riservata, ciascun organismo di telecomunicazioni, di cui al comma 1, deve rendere disponibile, una descrizione, ed eventualmente informazioni specifiche, del sistema di contabilità dei costi impiegato che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione, in particolare per il servizio di telefonia vocale. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dagli organismi di telecomunicazioni diverso dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del suddetto sistema di contabilità dei costi alle disposizioni del presente regolamento. Una relazione in tal senso deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto e trasmessa, a cura dell'organismo di telecomunicazioni, all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e, per le licenze individuali, in quello di cui all'art. 6, comma 20.

5. Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della fornitura del servizio universale è obbligato a tenere conti separati specificamente finalizzati alla determinazione ed alla trasparente rappresentazione degli oneri relativi agli obblighi di tale fornitura, fermo quanto previsto dall'art. 3.

6. Il bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo di cui al comma 1, deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di un ente indipendente, scelto tra quelli che risultano iscritti all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; il bilancio deve essere pubblicato secondo le norme vigenti.

Art. 9.
Separazione contabile

1. Ogni organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico o offre servizi di interconnessione ad altri servizi, di cui all'allegato A, notificato alla Commissione europea dall'Autorità come organismo detentore di una notevole forza di mercato, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed in ogni caso all'avvio del servizio, una contabilità separata per ogni attività svolta sia in relazione all'interconnessione, compresi i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili conti distinti per le attività di installazione ed esercizio delle reti rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti. Dette prescrizioni non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a trenta miliardi di lire né agli organismi che, pur realizzando un fatturato annuo superiore a 30 miliardi, non detengono una notevole forza di mercato.

2. Ogni organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che detiene, in Italia ovvero anche in altro Stato membro dell’Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni in ambito nazionale, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in grado di evidenziare trasparentemente i risultati economici e finanziari relativi a ciascuna delle attività svolte nel settore delle telecomunicazioni ovvero a provvedere ad una separazione strutturale per le suddette attività di telecomunicazioni. L'organismo è inoltre tenuto a predisporre ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette attività avviene nel rispetto delle norme della concorrenza e da condizioni eque e non discriminatorie. L'Autorità può, anche sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si applicano agli organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di lire.

3. L'organismo, titolare del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete televisiva via cavo in una determinata area geografica, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in relazione alla sua attività di fornitore di capacita di rete per i servizi di telecomunicazioni nel caso in cui realizzi un fatturato superiore a settantacinque miliardi di lire sul mercato dei servizi di telecomunicazioni diversi da quelli di distribuzione di programmi radiotelevisivi nell'area di cui trattasi.

4. Ogni organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve comunicare all'Autorità informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione. L'Autorità può pubblicare, oltre a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera c), dette informazioni se possono contribuire ad un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale.

5. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo il disposta dell'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del sistema di separazione contabile adottato dall'organismo. Una relazione di conformità in tal senso è trasmessa con cadenza annuale da parte del suddetto soggetto all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art.6, comma 5 e per le licenze individuali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 20.

Art. 10.
Qualità dei servizi - Prestazioni supplementari

1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici accessibili al pubblico è tenuto, anche sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità e comunque previa comunicazione a quest'ultima, a fissare e pubblicare contestualmente alla pubblicazione del bilancio annuale d'esercizio una relazione contenente quanto indicato nell'allegato H, nonché gli obiettivi relativi ai tempi di fornitura e ai parametri di qualità del servizio. In rapporto a tali obiettivi l'organismo deve pubblicare annualmente anche le definizioni inerenti ai suddetti parametri di qualità del servizio, i metodi di misurazione e le effettive prestazioni. L'Autorità ha facoltà di effettuare o disporre i controlli necessari, nonché di rivedere almeno ogni tre anni le definizioni, i metodi di misurazione e gli obiettivi.

2. Ogni organismo di telecomunicazioni che offre il servizio di telefonia vocale è tenuto a fornire, compatibilmente con la fattibilità tecnica e la convenienza economica, le prestazioni supplementari elencate nell'allegato I, punto 1, conformemente alle norme tecniche specificate nell'art. 14.

3. Ogni organismo di telecomunicazioni può fornire i servizi e le prestazioni supplementari elencate nell’allegato I, punto 2, conformemente alle norme tecniche specificate nell'art.14, anche mediante la stipula di accordi commerciali con altri organismi e, se del caso, con altri soggetti che forniscono il servizio o la prestazione supplementare, in modo da soddisfare le esigenze degli utenti.

4. L'Autorità provvede affinché le date proposte per l'introduzione dei servizi e delle prestazioni di cui al comma 3 e di ulteriori nuove prestazioni supplementari vengano fissate e pubblicate, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera b), su proposta degli organismi di telecomunicazioni, tenendo conto del grado di sviluppo della rete, della domanda di mercato e dei progressi in materia di normalizzazione.

5. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto al rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, in merito alla adozione e dalla pubblicazione della propria carta dei servizi.

6. Ogni organismo di telecomunicazioni che installa ed esercita reti pubbliche di telecomunicazioni e che presta servizi accessibili al pubblico è tenuto a trasmettere semestralmente all'Autorità, tenendo conto delle norme internazionali, una relazione contenente dati consuntivi sulla qualità dei servizi resi ed a fornire ogni indicatore utile nonché elementi di raffronto con il semestre precedente.

Art. 11.
Numerazione

1. L'Autorità definisce, previa consultazione degli organismi di telecomunicazioni, i piani e le procedure in materia di numerazione in modo da garantire un'effettiva concorrenza attraverso l’assegnazione di numeri o serie di numeri adeguati per tutti i servizi pubblici di telecomunicazioni nei rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'art. 2.

2. L'Autorità, se necessario, nel rispetto dei criteri richiamati nel comma 1, può disporre una diversa assegnazione di numeri o di serie di numeri. Questi non possono essere oggetto di cessione tra organismi di telecomunicazioni senza l'assenso dell'Autorità.

3. Ogni organismo di telecomunicazioni cui è stata attribuita una serie di numeri è tenuto a non operare indebite discriminazioni nell'ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l'accesso ai servizi di altri operatori di telecomunicazioni. L'assegnazione dei numeri o serie di numeri è fatta dall'Autorità su richiesta degli operatori di telecomunicazioni autorizzati ai sensi dell'art.2, comma 3 e dell'art. 6 previa corresponsione di un apposito contributo. Con provvedimento da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicare ai sensi dell'art.19, comma 3, lettera b), l’Autorità determina l'importo di tale apposito contributo e le modalità e le condizioni di pagamento. Tale apposito contributo è finalizzato esclusivamente a coprire i costi di gestione del procedimento amministrativo collegato alla richiesta di assegnazione dei numeri nonché delle attività di controllo ad essa relative.

4. L'Autorità predispone immediatamente uno studio finalizzato a garantire la disponibilità di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni. A tal fine, l’Autorità provvede a censire i numeri disponibili sulla base del piano di numerazione nazionale vigente, comprendendovi anche quelli eventualmente ad oggi non utilizzati all'interno dei distretti telefonici esistenti, anche al fine di garantire la immediata disponibilità di archi di numerazione. L'Autorità si adopera affinché il nuovo piano di numerazione nazionale sia definito immediatamente ed assicura che venga realizzato senza indugio ed in ogni caso entro il 31 dicembre 1999. A tale scopo è costituito con decreto del Ministro delle comunicazioni una commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni incaricata degli adempimenti al riguardo richiesti.

5. Al fine di garantire la piena interoperabilità delle reti e dei servizi su scala europea, l'Autorità rappresenta la posizione nazionale in seno agli organismi internazionali in cui vengono adottate decisioni in materia di numerazione, tenendo conto dei possibili sviluppi del settore in Europa.

6. L'Autorità dispone la realizzazione entro il 31 dicembre 1997 di uno studio per garantire condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obbiettive per l'uso di alcuni prefissi o di alcuni codici abbreviati, in particolare ove questi siano impiegati per servizi di interesse pubblico generale (i numeri verdi, i servizi di addebito a "chiosco", i servizi di consultazione elenchi e quelli di emergenza) o per garantire, al più tardi entro l’1 gennaio 1998, l'effettiva applicazione della funzione di "selezione dell'operatore" (easy access). L'Autorità entro l’1 gennaio 2000 promuove condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obiettive per consentire l'effettiva applicazione della funzione di "preselezione dell'operatore" (equal access).

7. L'Autorità promuove altresì la pubblicazione dei principali elementi del piano di numerazione nazionale e delle relative modifiche nel rispetto dei limiti riguardanti la sicurezza nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera b).

8.Gli organismi di telecomunicazione sono tenuti a provvedere, nei tempi più brevi possibili, all'introduzione della portabilità del numero affinché gli utenti finali che ne facciano richiesta possano conservare il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un luogo specifico, a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio. In ogni caso gli organismi di telecomunicazioni devono garantire che detta prestazione sia disponibile almeno nei maggiori centri abitati entro l’1 gennaio 2001.

Art. 12.
Esigenze fondamentali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), nei casi di interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazioni e di prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico devono essere rispettate, anche sulla base di appropriate norme tecniche, le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza delle operazioni di rete: ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad adottare, anche su richiesta dell'Autorità, le misure necessarie a garantire il mantenimento della disponibilità delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico in caso di guasto catastrofico della rete o in casi di forza maggiore e sottopone annualmente all'Autorità un piano di attuazione di tali misure. Al verificarsi delle circostanze sopramenzionate, gli organismi interessati fanno quanto in loro potere per mantenere il servizio al massimo livello possibile e per rispondere alle priorità, di volta in volta, definite dall'autorità competente. Motivi di sicurezza di funzionamento della rete non devono dar luogo a restrizioni all'accesso e all'uso della rete telefonica pubblica fissa o delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni, salvo le situazioni di emergenza sopra richiamate, nel qual caso l'organismo di telecomunicazioni può adottare le seguenti misure intese a salvaguardare la sicurezza di funzionamento della rete: interruzione del servizio; limitazione delle funzioni del servizio; diniego di accesso alla rete e al servizio a nuovi utenti. Ogni organismo di telecomunicazioni istituisce procedure per informare immediatamente gli utenti e l'Autorità dell'inizio e della fine della situazione di emergenza, nonché del carattere e della portata delle restrizioni temporanee e di fornitura del servizio. La necessità di rispondere a dette priorità non costituisce un valido motivo per rifiutare la negoziazione delle condizioni dell'interconnessione. L'Autorità, anche su richiesta delle parti interessate, si accerta che le condizioni di interconnessione legate alla sicurezza delle reti al verificarsi di un incidente non siano sproporzionate né discriminatorie e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza;
b) mantenimento dell'integrità della rete: ogni organismo di telecomunicazioni adotta, anche su richiesta dell'Autorità, le misure necessarie a garantire il mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di telecomunicazioni. La necessita di mantenere l'integrità delle reti non rappresenta una giustificazione valida: per rifiutare di negoziare le condizioni di interconnessione; per imporre restrizioni all'accesso e all'uso della rete telefonica pubblica fissa e delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni; per salvaguardare tra l'altro le apparecchiature di rete, il software o i dati memorizzati. Le eventuali restrizioni, limitate allo stretto necessario ai fini del normale funzionamento delle reti, sono basate su criteri obiettivi e applicate in modo non discriminatorio. Coerentemente a quanto sopra, l'Autorità vigila affinché le condizioni di interconnessione destinate a salvaguardare l'integrità delle reti siano proporzionate e non discriminatorie e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza;
c) interoperabilità dei servizi: l'Autorità può imporre condizioni negli accordi di interconnessione e di accesso alla rete onde garantire l'interoperabilità dei servizi, ivi comprese le condizioni destinate a garantire una qualità soddisfacente da punto a punto. Tra dette condizioni figurano l'adozione di norme tecniche o di specifiche tecniche. Per il servizio di telefonia vocale non è consentito imporre altre restrizioni di uso per motivi attinenti all'interoperabilità dei servizi se l’apparecchiatura terminale è stata omologata sulla base della procedura nazionale o di quella comunitaria. Le condizioni relative all'interoperabilità dei servizi prescritte dall'Autorità nei contratti che concernono l'interconnessione delle reti pubbliche o l’accesso speciale alle reti devono essere pubblicate;
d) protezione dei dati: nelle materie trattate dal presente regolamento si applica la disciplina di cui alle leggi 31 dicembre 1996 n. 675 e n. 676, nonché alle successive disposizioni che saranno emanate in materia, concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2. L'Autorità, qualora ritenga necessario imporre condizioni basate sulle esigenze fondamentali negli accordi di interconnessione e per l’accesso e l’uso della rete telefonica pubblica fissa, provvede alla loro pubblicazione secondo quanto previsto nell'articolo 19, comma 3, lettera b).

Art. 13.
Diritti di passaggio e condivisione di impianti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 25 e 26, le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico non operano discriminazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per l’installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni. L'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature deve essere realizzata nel rispetto dell'ambiente, della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la proprietà privata e di beni pubblici.

2.Quando, in base alle norme vigenti, un organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso può ricorrere a una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti, possono promuovere l'uso comune di tali strutture e proprietà con altri organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, fermo restando quanto previsto al comma 1.

3. Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni anche a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti possono disporre l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio non è possibile.

4. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'Autorità interviene per dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti interessate. In particolare può emanare disposizioni in materia di uso comune delle strutture e delle proprietà, previe adeguate consultazioni nel corso delle quali alle parti interessate è data la facoltà di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprietà.

Art. 14.
Norme tecniche - Omologazioni

1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni o presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico è obbligato a tener conto delle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai fini dell'interfacciamento tecnico armonizzato, per la fornitura della rete aperta, per l'accesso alla rete, per l’interconnessione e per l’interfunzionalita. In mancanza di tali norme l'organismo è tenuto a fornire interfacce tecniche di interconnessione e di accesso e di funzioni di rete rispondenti alle seguenti norme o specifiche tecniche:
a) norme europee adottate dagli organismi europei di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) o il Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), oppure, in assenza di tali norme;
b) norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), dall'ISO (Organizzazione internazionale perla normazione) o dalla CEI (Commissione elettrotecnica internazionale), oppure, in assenza di tali norme;
c) norme e specifiche nazionali.

2. Per la connessione delle apparecchiature terminali alle reti pubbliche di telecomunicazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 109, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, ed al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614. Nei casi in cui l'apparecchiatura terminale di utente non sia o non risulti più conforme alle condizioni di omologazione, oppure presenti disfunzioni che possano danneggiare l'integrità della rete o creare un rischio fisico per le persone, si applica la seguente procedura:
a) l'organismo di telecomunicazioni può sospendere la fornitura del servizio fino a che il terminale non venga disconnesso dal punto terminale di rete;
b) l'organismo di telecomunicazione informa immediatamente l'utente e l’Autorità della sospensione, specificando i motivi della stessa;
c) non appena l'utente abbia assicurato che la predetta apparecchiatura terminale è stata disconnessa dal punto terminale di rete, la fornitura del servizio è ripristinata tempestivamente e ne viene data idonea informazione.

Art. 15.
Protezione dei dati e tutela della riservatezza delle reti e delle comunicazioni

1. Per le problematiche attinenti alle misure di sicurezza adottate dai fornitori di telecomunicazione accessibili al pubblico, ai dati personali relativi agli utenti e agli abbonati, all'identificazione della linea chiamante e della linea collegata, nonché alle chiamate a fini pubblicitari, si osservano le disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n.675 e n.676 e nei relativi decreti legislativi di attuazione.

Art. 16.
Rapporti con gli utenti

1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce servizi accessibili al pubblico mediante reti di telecomunicazioni o sistemi di comunicazioni mobili è tenuto:
a) ad utilizzare idonei schemi contrattuali con clausole riferite alla descrizione degli specifici servizi forniti, ai relativi livelli qualitativi che devono essere rispettati, al mancato pagamento delle fatture, a qualsiasi conseguente interruzione del servizio o disconnessione ed alle modalità di presentazione e trattazione dei reclami. Tali misure garantiscono che le eventuali sospensioni dal servizio siano limitate, per quanto tecnicamente possibile, al solo servizio interessato dal mancato pagamento e che l'utente ne sia opportunamente preavvisato;
b) a fornire diversi livelli analitici di fatturazione dettagliata su richiesta dell'utente, tenendo conto della sviluppo della rete o del sistema di telecomunicazioni e nel rispetto della vigente legislazione. Le fatture dettagliate devono indicare adeguatamente la composizione degli addebiti. Le chiamate gratuite per l'utente, comprese le chiamate di emergenza, non compaiono nella fattura;
c) a fornire, su richiesta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, le informazioni complete e aggiornate concernenti l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa e del servizio di telefonia vocale, in conformità al contenuto dell'allegato L; per i servizi di comunicazioni mobili l'allegato L costituisce utile riferimento;
d) a comunicare agli utenti ed all'Autorità informazioni sulle modifiche delle offerte di servizi esistenti e sulle nuove offerte con almeno un mese di anticipo;
e) ad indicare all'utente che ha chiesto il collegamento alla rete telefonica pubblica fissa la data di attivazione del servizio.

2. Ogni organismo di telecomunicazioni informa gli utenti, su richiesta, in merito a norme o specifiche tecniche, in base alle quali sono forniti i servizi di telecomunicazioni e le prestazioni supplementari.

3. Ogni organismo di telecomunicazioni deve garantire che le offerte di servizi esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo e che la cessazione di un'offerta o un cambiamento che ne modifichi il possibile uso possano aver luogo solo dopo adeguato periodo di preavviso stabilito dall'Autorità. Tale preavviso è comunicato agli utenti interessati a cura dell'organismo di telecomunicazioni.

4. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad informare in anticipo gli utenti, con mezzi adeguati, dei periodi in cui l'accesso o l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni può essere limitato o precluso a causa di interventi programmati di manutenzione.

5.Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad includere negli schemi di contratto le clausole contenute nella carta dei servizi, di cui all'articolo 10, comma 5, relativamente al servizio minimo fornito, alle modalità di indennizzo e di rimborso in caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio stabiliti nel contratto, salva l'azionabilità degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno derivante da inadempimento.

6. L'Autorità può proporre la modifica delle condizioni contrattuali e delle condizioni di indennizzo e di rimborso applicate dagli organismi di telecomunicazione. I contratti devono contenere indicazioni riguardanti modalità per avviare procedure di conciliazione per la risoluzione di controversie.

Art. 17.
Elenchi abbonati e schede per la telefonia pubblica

1. L'Autorità provvede affinché:
a) l'elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile, in uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di appartenenza, su supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e lo stesso elenco sia aggiornato periodicamente;
b) per ciò che riguarda i diritti degli abbonati relativamente all'inserzione dei relativi nominativi negli elenchi, si osservano le disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676 e relativi decreti legislativi di attuazione.

2. Ogni organismo di telecomunicazioni deve rendere disponibili ed accessibili a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, su richiesta, le basi dei dati relativi agli elenchi pubblici dei propri abbonati al servizio di telefonia vocale anche al fine di consentire la realizzazione di elenchi telefonici generali.

3. Ogni organismo di telecomunicazione deve rendere disponibili, anche telematicamente, al centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile.

4. L'Autorità dispone affinché siano messi a disposizione apparecchi telefonici pubblici a pagamento in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti in termini sia di numero che di distribuzione e copertura geografica, dai quali sia possibile effettuare anche chiamate di emergenza. Le chiamate al numero unico europeo per chiamate di emergenza e le altre chiamate di emergenza sono gratuite.

5. L'Autorità promuove l'introduzione graduale di apparecchi telefonici pubblici a pagamento armonizzati, incluse le interfacce di rete, conformi alle relative norme ETSI/CEN/CENELEC.

6. Le schede telefoniche prepagate armonizzate, da utilizzare negli apparecchi telefonici a pagamento armonizzati nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, devono essere conformi alle relative norma ETSI/CEN/CENELEC. Un riferimento alle norme armonizzate europee relative alle schede e alle apparecchiature deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera b).

Art. 18.
Conciliazione e risoluzione delle controversie

1. L'Autorità stabilisce procedure di conciliazione facilmente accessibili e poco onerose per un'equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie tra utenti ed organismi di telecomunicazioni e fra organismi di telecomunicazioni tra di loro. In caso di mancato accordo l'Autorità definisce il contenzioso mediante un atto vincolante tra le parti.

2. Un utente o un organismo di telecomunicazioni può, qualora la controversia interessi organismi di telecomunicazioni appartenenti ad altri Stati membri, ricorrere alla procedura di conciliazione mediante notifica scritta all'Autorità nazionale ed alla Commissione europea. Per le controversie riguardanti la competenza del comitato ONP, l'Autorità nazionale o la Commissione possono, se ritengono che vi siano i presupposti per un riesame, rinviare il caso al presidente del comitato ONP, come descritto al comma 10.

3. L'Autorità può intervenire d'ufficio in qualsiasi momento ed è tenuta a farlo, se richiesta da una delle parti, per le seguenti materie:
a) accordi di interconnessione: fermo quanto previsto all'articolo 4 può indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o fissare condizioni specifiche che una o più parti dell'accordo medesimo devono rispettare o, in via eccezionale, può richiedere modificazioni degli accordi di interconnessione gia conclusi, ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e per garantire l'interoperabilità dei servizi a beneficio degli utenti;
b) accordi di accesso speciale alla rete: fermo quanto previsto all'articolo 5, può intervenire senza indugio, nell'interesse degli utenti, allo scopo di garantire che gli accordi di accesso speciale alla rete contengano condizioni rispondenti ai principi di cui al medesimo articolo 5 e prevedano la conformità alle norme applicabili, l'osservanza dei requisiti essenziali e il mantenimento della qualità da un punto terminale di rete all'altro.

4. I provvedimenti dell'Autorità, adeguatamente motivati, e le condizioni fissate dalla stessa sono rese pubbliche secondo le modalità dell'articolo 19, comma 3, lettera b).

5. In caso di controversia in materia di interconnessione tra organismi di telecomunicazioni, su richiesta di una delle parti, l'Autorità si adopera per risolvere dette controversie anche in conformità alle procedure richiamate al comma 1. A tal fine l'Autorità tiene conto, tra l'altro, di quanto segue:
a) interesse degli utenti;
b) obblighi o vincoli imposti alle parti dalla regolamentazione;
c) interesse a promuovere offerte di mercato innovative e ad offrire agli utenti una vasta gamma di servizi di telecomunicazioni a livello nazionale e comunitario;
d) disponibilità di alternative valide, dal punto di vista tecnico ed economico, all'interconnessione o all'accesso speciale richiesti;
e) interesse a garantire disposizioni in materia di parità di accesso;
f) necessita di conservare l'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni e l'interoperabilità dei servizi;
g) tipo di richiesta rispetto alle risorse disponibili per soddisfarla;
h) posizioni relative di mercato delle parti;
i) interesse pubblico;
l) promozione della concorrenza;
m) necessità di garantire il servizio universale.

6. Qualora gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico non abbiano interconnesso le loro strutture, l’Autorità, nel rispetto del principio di proporzionalità e nell'interesse degli utenti, può imporre agli organismi interessati di interconnettere le loro strutture al fine di proteggere interessi pubblici fondamentali e può fissare le condizioni dell'interconnessione.

7. In caso di controversia in materia di interconnessione fra organismi che operano in base alle autorizzazioni rilasciate dal rispettivo Stato, ciascuna parte può deferire la controversia alla propria Autorità, sempreché la controversia non sia di competenza di un'unica Autorità nazionale che operi in base al comma 5. Le Autorità interessate alla vertenza coordinano la loro attività per risolvere la controversia sempre nel rispetto dei principi di cui al comma 5.

8. Se le autorità nazionali di regolamentazione interessate non concordano tra di loro una soluzione della controversia entro sei mesi dal suo deferimento, una di esse può avvalersi della procedura descritta al comma 9, inviando una comunicazione scritta alla Commissione; di essa trasmette copia per conoscenza alle parti e alle autorità nazionali di regolamentazione interessate. La decisione della Commissione ha forza vincolante solo in caso di accordo di tutte le parti.

9. Nel caso di cui al comma 8, il presidente del comitato ONP, verificato che siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale, avvia la seguente procedura:
a) costituisce un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del comitato ONP, da un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, dal presidente stesso o da altro funzionario della Commissione da lui designato. Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e si riunisce di norma entro dieci giorni dalla sua convocazione. Il presidente del gruppo di lavoro può decidere, su proposta di qualsiasi membro del gruppo, di richiedere la consulenza di uno o due esperti;
b) il ricorrente, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e gli organismi di telecomunicazioni interessati hanno la possibilità di presentare osservazioni in forma scritta ed orale al gruppo di lavoro;
c) il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto un accordo tra le parti interessate entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 8. Il presidente provvede ad informare il comitato ONP dei risultati di questa procedura affinché quest'ultimo possa esprimere il suo parere.

Art. 19.
Pubblicazione

1. L'Autorità provvede alla predisposizione delle procedure di rilascio delle licenze individuali per la prestazione del servizio di telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura delle reti pubbliche di telecomunicazioni, dandone preventiva comunicazione alla Commissione. Tali procedure saranno pubblicate senza indugio dopo l'entrata in vigore del regolamento.

2. L'Autorità provvede affinché i principi applicati per la ripartizione dei costi relativi alla fornitura del servizio universale siano accessibili al pubblico.

3. L'Autorità provvede alla pubblicazione:
a) di una relazione annuale che riporti il costo calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti dalle parti interessate;
b) delle informazioni di cui: all'articolo 4, commi 4, 6, 7, 14 e 17; all'articolo 5, comma 4; all'articolo 6, commi 20, 21 e 23; all'articolo 10, comma 4; all'articolo 11, commi 3 e 7; all'articolo 12, comma 2; all'articolo 17, comma 5; all'articolo 18, comma 4;
c) degli uffici e degli orari nei quali gli interessati, a domanda e senza spese, possono attingere le informazioni aggiornate relative alle materie di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9;
d) delle informazioni relative alle procedure per le autorizzazioni generali;
e) del piano annuale di ripartizione delle frequenze riservate ai servizi di comunicazioni mobili e personali e dei programmi di ampliamento e di assegnazione di tali frequenze, rendendo il piano stesso disponibile a richiesta.

4. L'Autorità, di propria iniziativa o su domanda di un soggetto interessato, se constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione.

5. L'Autorità vigila sull'obbligo degli organismi di telecomunicazioni di pubblicare informazioni aggiornate ed adeguate alle esigenze della clientela circa le condizioni tecniche ed economiche di accesso alla rete telefonica pubblica fissa ed ai servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.

Art. 20.
Sistemi di comunicazioni mobili e personali

1. L'Autorità rilascia le licenze individuali per la gestione dei sistemi mobili operanti in base allo standard DCS 1800, fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 8 e dall'articolo 6.

2. Nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 7, l’Autorità rilascia le licenze individuali perle applicazioni di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni - telepoint; in particolare l’utilizzazione della standard DECT è ammessa, previo rilascio di licenza individuale:
a) per l'accesso alle reti di telecomunicazioni;
b) per la prestazione dei servizi mobili senza filo offerti al pubblico in ambito locale.

3. Non sono fissate restrizioni sull'abbinamento di tecnologie o sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard. L'Autorità, nel consentire l’abbinamento, accerta che sia garantita la concorrenza tra organismi di telecomunicazioni nei mercati interessati.

4. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture occorrenti per il funzionamento del sistema di comunicazioni mobili e personali, nonché richiedere all'Autorità l'assegnazione, a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.

5. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune delle infrastrutture, di altri impianti e siti, limitatamente alle attività oggetto della licenza.

6. La sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT è subordinata ad autorizzazione provvisoria dell'Autorità.

Art. 21.
Norme finali

1. Il presente regolamento lascia impregiudicate:
a) le norme specifiche gia adottate in materia di diffusione di programmi audiovisivi destinati al pubblico nonché del relativo contenuto;
b) le misure adottate in materia di difesa e per motivi di pubblico interesse, segnatamente in relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, ivi comprese le indagini sulle attività criminali, e all'ordine pubblico;
c) le disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed in particolare la disciplina di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e 676, nonché le attribuzioni demandate al Garante per la protezione dei dati personali anche riguardo alla tematica della sicurezza.

2. Salvo quanto espressamente disposto dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni. Continuano in particolare ad applicarsi, per le finalità di cui all'articolo 6, commi 20 e 21, e fino a diverso provvedimento dell'Autorità, le disposizioni di cui all'articolo 188 del codice postale.

3. Sono subordinati ad autorizzazione generale ovvero a licenza individuale, secondo le disposizioni del presente Regolamento, l'installazione di infrastrutture e l'esercizio di servizi di telecomunicazioni ad uso privato di cui alle seguenti partizioni del libro quarto del codice postale: titolo primo, capo quarto; titolo terzo, capo secondo; titolo quarto, capo secondo.

4. Le concessioni e le autorizzazioni ad uso privato sono adeguate in sede di rinnovo, ovvero, in ogni tempo, su iniziativa dell'Autorità.

5. I titolari di concessioni ad uso privato ovvero di autorizzazioni gia rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono ottenere il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 6, alle condizioni ivi stabilite per l'uso proprio, istituzionale ovvero per l'offerta a terzi o al pubblico.

6. Il Gestore, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrà proporre all'Autorità le condizioni tecniche ed amministrative che consentano di applicare ai servizi radiomobili in tecnica DCS 1800 il principio in base al quale spetta al Gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata stabilire le condizioni economiche di offerta. Detta proposta dovrà ispirarsi, tra l’altro, ai seguenti criteri direttivi:
a) indipendenza delle condizioni economiche di offerta dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari;
b) salvaguardia delle concorrenzialità del mercato dei servizi radiomobili;
c) assoluta trasparenza di applicazione delle condizioni economiche agli utenti;
d) coerenza con le convenzioni vigenti per l'espletamento dei servizi radiomobili.

Art. 22.
Attribuzioni dell'Autorità

1. Fermo quanto previsto dal presente regolamento, l'ulteriore disciplina e le relative modalità di applicazione concernenti le seguenti materie sono determinate dall'Autorità:
a) individuazione dei soggetti aventi notevole forza di mercato;
b) metodi di finanziamento degli oneri derivanti dall'obbligo di fornitura del servizio universale;
c) accordi di interconnessione e relative informazioni;
d) condizioni di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni;
e) condizioni per il rilascio di autorizzazioni generali e licenze individuali;
f) individuazione dei casi in cui, in relazione alla presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 6, comma 3, è consentito il contestuale avvio del servizio;
g) contributi e diritti per i procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di licenze;
h) condizioni economiche dei servizi;
i) qualità dei servizi;
l) numerazione;
m) ripartizione delle frequenze;
n) modalità di sperimentazione dei servizi;
o) modalità di irrogazione delle sanzioni.

Art. 23.
Competenze

1. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni competente per i settori oggetto del presente regolamento ed alla definizione delle corrispondenti attribuzioni, le funzioni ed i poteri previsti dal medesimo regolamento competono al Ministero delle comunicazioni.

2. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, operano, con oneri a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni e presso il Ministero stesso, due commissioni con poteri consultivi competenti l'una nel settore dei sistemi e dei servizi di comunicazioni mobili e personali, l'altra nel settore delle reti e dei servizi diversi. Tali commissioni sono costituite dai rappresentanti dei fornitori di servizi, delle associazioni degli utenti e da personalità qualificate nominate dal Ministro delle comunicazioni.

3. Le commissioni di cui al comma 2 possono essere consultate dal Ministro delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni su tutte le questioni attinenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali, le modifiche delle condizioni tecniche relative all'installazione delle reti, le specifiche disposizioni tecniche ed economiche relative alla prestazione di servizi nel settore di competenza.

Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 19 settembre 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maccanico, Ministro delle comunicazioni