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Proposta di legge di iniziativa popolare

Nuove norme in materia di disciplina del sistema delle comunicazioni audiovisive e sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(dal sito Per un altra Tv) - 05.06.06

 

Art. 1
(Principi fondamentali)

1. Ai sensi degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione, ogni individuo ha il diritto fondamentale e inviolabile all'informazione sugli eventi della vita sociale, politica e culturale in modo pluralistico e rispettoso dei diritti fondamentali della persona. Tale diritto comprende, in particolare, la libertà di formazione delle proprie convinzioni morali, sociali, politiche, religiose e culturali in genere, nonché la libertà di manifestazione delle proprie opinioni mediante tutti i mezzi di comunicazione.

2. La comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi, mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica, che include anche le attività di emittente televisiva e di fornitore di contenuti come definite dalla normativa vigente, effettuata da parte di qualunque soggetto pubblico o privato, costituisce servizio che assolve missione di interesse generale secondo i seguenti principi fondamentali:
a)la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere;
b)la garanzia della libertà e del pluralismo nella comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi;
c)l'obiettività, la completezza e l'imparzialità delle trasmissioni a contenuto informativo, anche parziale;
d)l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
e)la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale.
Tali principi si realizzano nel rispetto dei diritti, in particolare della dignità della persona, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano.

3. Il diritto all'informazione e alla comunicazione al pubblico viene riconosciuto a tutti i soggetti legittimamente esercenti attività di comunicazione audiovisiva. Tale diritto comprende, fra l'altro, l'autorizzazione all'accesso alle manifestazioni e agli eventi d'interesse della collettività, alla diffusione in diretta, alla registrazione, alla rielaborazione e alla cessione dei prodotti e servizi audiovisivi realizzati attraverso i diversi mezzi di comunicazione esistenti. Restano ferme le ulteriori disposizioni di legge, in particolare in materia di diritti d'autore, di tutela della personalità e di titoli abilitativi all'attività di comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi.

Art. 2
(Consiglio per le Comunicazioni Audiovisive)

1. E' istituito il Consiglio per le Comunicazioni Audiovisive, organismo ampiamente rappresentativo delle istanze politiche, sociali e culturali del Paese. Il Consiglio determina, secondo i principi fondamentali di cui all'art. 1, gli indirizzi generali del sistema e contribuisce alla loro attuazione.

2. Il Consiglio è composto da ventuno membri. Di questi, sette sono indicati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, nel rispetto del principio di parità di trattamento uomo-donna. Tre sono indicati, nella misura di uno per ciascuno, dai seguenti enti:
- Conferenza delle Regioni;
- Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- Unione delle Province d'Italia.
Gli altri undici membri sono individuati sulla base di elenchi relativi a ciascuna categoria, secondo la seguente partizione:
- due in rappresentanza dei sindacati, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori dell'informazione;
- due in rappresentanza degli imprenditori, di cui uno annoverabile nella categoria dei piccoli imprenditori;
- due in rappresentanza degli artisti interpreti e artisti esecutori;
- uno in rappresentanza del Terzo settore;
- uno in rappresentanza degli autori di opere letterarie;
- uno in rappresentanza delle associazioni rappresentative di consumatori e tutela dei minori;
- uno in rappresentanza delle associazioni rappresentative di utenti radiotelevisivi;
- uno in rappresentanza del mondo della ricerca scientifica e universitaria.
All'interno di ciascun elenco, i soggetti ivi compresi eleggono i membri del Consiglio, relativi alla loro categoria, attraverso accordi o decisioni assembleari. In caso di mancata elezione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla indizione della procedura di elezione, si procederà per sorteggio. La durata in carica del rappresentante sorteggiato sarà biennale.

3. Il Consiglio dura in carica sei anni. Nei casi di elezione di un membro con sorteggio, di cui al comma precedente, i successivi avvicendamenti, nell'ambito del Consiglio in carica, avranno ciclicità biennale.

4. Il Consiglio, salvo quanto disposto ai commi successivi, assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

5. Le competenze del Consiglio sono individuate come segue:

a)con riferimento alla società concessionaria del servizio pubblico:
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, con la procedura e le maggioranze di cui al successivo comma 6;
- esprime parere obbligatorio e vincolante sul Contratto di servizio nazionale e sui Contratti di servizio regionali e provinciali;
- verifica la rispondenza dell'operato del Consiglio di Amministrazione al Contratto di servizio ed agli indirizzi sul piano editoriale;
- riceve la Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sul perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico della concessionaria, dandone ampia pubblicità;
- revoca il Consiglio di Amministrazione, con la procedura, le maggioranze e per i motivi di cui al successivo comma 7;
- applica la disciplina vigente in materia di programmi di informazione e comunicazione politica, adottando i regolamenti attuativi ivi previsti;
- riceve le istanze degli utenti relative alle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico;

b) con riferimento al sistema delle comunicazioni audiovisive al pubblico nel suo complesso, il Consiglio:
- vigila sull'assolvimento della missione di interesse generale di cui al precedente articolo 1, comma 2, anche con l'emanazione di raccomandazioni vincolanti ai soggetti che svolgono l'attività di fornitori di contenuti audiovisivi.. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sanziona gli inadempimenti alle raccomandazioni medesime.
- elabora le linee guide per la definizione della Guida Elettronica dei Programmi Generale;
- esercita le altre competenze previste dalla presente legge.

6. Il Consiglio nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante procedura di selezione secondo i criteri della pubblicità, obiettività e non discriminazione, predisponendo un disciplinare che tenga conto dell'indipendenza, delle competenze e dell'esperienza nel settore delle comunicazioni. I candidati presentano domanda al Consiglio corredata di curriculum vitae. Il Consiglio nomina al suo interno un comitato composto da cinque membri, il quale seleziona le domande, effettua pubbliche audizioni dei candidati risultati idonei e redige una graduatoria finale motivata. Ad esito di tale procedura il Consiglio, a maggioranza di due terzi, delibera la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

7. Il Consiglio, in caso di gravi e palesi violazioni degli obblighi previsti nel Contratto di servizio nazionale stipulato fra la società concessionaria ed il Ministero delle comunicazioni, nonché, su proposta delle Regioni e degli Enti locali interessati, nei Contratti di servizio regionali e provinciali, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, la revoca del Consiglio di Amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Con la stessa procedura, su proposta della maggioranza qualificata dei suoi componenti, il Consiglio può revocare per gravi motivi l'incarico ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio nomina i componenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ivi incluso il Presidente, i quali restano in carica per sei anni, secondo le medesime procedure e maggioranze di cui al comma 6.

9. E' soppressa la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 3
(Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo si caratterizza per una programmazione improntata agli interessi e ai valori della collettività, che è basata sui principi fondamentali espressi dall'articolo 1. In particolare, provvede:
a)alla diffusione di produzioni informative, culturali, di carattere formativo ed educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento, specializzate per i minori, per gli italiani residenti all'estero, per le minoranze linguistiche e per la valorizzazione delle produzioni audiovisive nazionali ed europee;
b)all'estensione alla collettività dei vantaggi dell'evoluzione tecnologica, anche al fine di eliminare o prevenire disparità fra cittadini appartenenti a diverse fasce sociali o zone geografiche, realizzando contenuti audiovisivi digitali innovativi e che tengano conto delle diverse modalità di fruizione e di comunicazione rese possibili dalle nuove tecnologie, anche allo scopo di sviluppare nei cittadini, attraverso una ampia diffusione dell'interattività, l'abitudine ad una scelta individuale dei contenuti e ad una più attiva partecipazione al mondo della comunicazione dell'informazione;
c)alla promozione dello sviluppo della fruizione e della comunicazione di tali contenuti digitali su tutte le reti di comunicazione elettronica, al fine di assicurarne la più ampia accessibilità;
d)allo sviluppo delle nuove tecnologie di trasmissione e diffusione esclusivamente nei limiti di quanto previsto nel contratto di servizio. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente disposizione.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla società Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., la quale, nella forma di holding, partecipa, fra l'altro:
a)a una o più società che gestiscono reti radiotelevisive in tecnica analogica, sino alla data di completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, e successivamente forniscono almeno due programmi diffusi o trasmessi in tecnica digitale in ambito nazionale liberamente accessibili agli utenti mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica e senza oneri aggiuntivi oltre a quelli relativi al canone di abbonamento. Tali canali o programmi possono raccogliere proventi pubblicitari nei limiti del 40 per cento del totale ricavato dal canone, fermo restando un limite di affollamento orario pari al 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione e al 5 per cento di ogni ora. Le società di cui al presente comma per le attività in esso indicate sono destinatarie dell'intero importo del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo;
b)a una o più società che gestiscono, nei limiti previsti dalla normativa sul divieto di posizioni lesive del pluralismo di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché della normativa vigente per la radiodiffusione televisiva privata relativa agli indici di affollamento pubblicitario, attività radiotelevisive multimediali e di telecomunicazioni anche in ambito internazionale. Le medesime società di cui alla presente lettera gestiscono inoltre la commercializzazione delle produzioni audiovisive della concessionaria del servizio pubblico, ivi inclusi i nuovi prodotti o servizi anche multimediali e interattivi, nonché gli archivi della società di cui alla lettera a).

3. La società concessionaria, previo parere obbligatorio del Consiglio per le Comunicazioni Audiovisive, definisce un piano per favorire le sinergie tra le diverse attività del servizio pubblico, per la ripartizione delle risorse umane e per l'utilizzo degli immobili e delle infrastrutture trasmissive. Il piano deve prevedere fra l'altro la destinazione di adeguate risorse economiche alla ricerca, alla sperimentazione tecnologica e di prodotto e alla produzione audiovisiva, nonché l'impegno della concessionaria in attività di formazione e di istruzione ai diversi livelli scolastici, universitari e post-universitari.

4. Il Consiglio di Amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto da cinque membri, nominati mediante deliberazione del Consiglio per le Comunicazioni Audiovisive assunta ai sensi del precedente articolo 2, comma 5. Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi membri, elegge al suo interno il Presidente e nomina il Direttore generale, mediante procedura di selezione secondo i criteri della pubblicità, obiettività e non discriminazione, predisponendo un disciplinare che tenga conto dell'indipendenza, delle competenze e dell'esperienza, a livello manageriale, nel settore delle comunicazioni. Annualmente, il Consiglio di Amministrazione presenta al Consiglio per le Comunicazioni Audiovisive una Relazione sul perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico della concessionaria.

Art. 4

(Norme a tutela del pluralismo informativo)

1. Sono vietati la costituzione ed il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo informativo come definite nei commi successivi.

2. Realizza una posizione lesiva del pluralismo informativo il fatto che i contenuti audiovisivi, in formato analogico o digitale, comunicati al pubblico mediante reti di comunicazione elettronica attribuibili a una impresa, anche attraverso soggetti controllati o collegati alla medesima, raggiungono nella media annuale, attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, una quota di audience nazionale pari al 35 per cento.

3. Si ritiene parimenti in posizione lesiva del pluralismo una impresa che, anche attraverso soggetti controllati o collegati alla medesima, raggiunga nella diffusione di contenuti audiovisivi di cui al precedente comma, attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, una percentuale di audience nazionale del 30 per cento, qualora tale impresa raggiunga una percentuale di pubblico nazionale pari al 35 per cento in almeno uno ovvero nel complesso dei mercati dei media affini, come definiti nel comma successivo.

4. Ai sensi del comma precedente si considerano media affini: attività di diffusione radiofonica; editoria di quotidiani e periodici; editoria elettronica, anche per il tramite di Internet; diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

5. I limiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

6 Il Consiglio ogni tre anni rivede l'elencazione di cui al precedente comma 4 e, qualora lo reputi necessario, previo parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nonché dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, presenta una Relazione al Parlamento contenente proposte di modifica del suddetto elenco alla luce degli sviluppi tecnologici e delle abitudini degli utenti finali, tenendo conto dei seguenti parametri: a) capacità di ciascun mezzo di comunicazione di influenzare la formazione delle opinioni, anche alla luce del contenuto informativo eventualmente espresso e delle sue forme e modalità di comunicazione; b) capacità di influenzare la cultura, le abitudini e gli stili di vita; c) costi e modalità tecniche di accesso e fruizione di ciascun mezzo di comunicazione.

7. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentito il Consiglio, affida ad uno o più soggetti privati la rilevazione della percentuale di pubblico raggiunto attraverso i contenuti audiovisivi diffusi o trasmessi mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica, nonché dei contenuti diffusi, trasmessi o distribuiti attraverso i media affini, tenendo presente che tale soggetto dovrà:
- presentare una composizione societaria in base alla quale nessun soggetto che svolga attività di comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi ovvero società concessionaria di pubblicità radiotelevisiva possa esercitare il controllo, singolarmente o congiuntamente, anche attraverso soggetti controllati o collegati alla medesima.
- adottare metodologie statistiche di rilevamento elaborate raccogliendo il parere favorevole di almeno tre esperti di chiara fama in materia di scienze statistiche e che contemplino il rilevamento degli ascolti tenendo in considerazione tutti i mezzi di distribuzione e/o diffusione dei programmi televisivi, su frequenze terrestri, via cavo o via satellite, nonché i media affini, eventualmente attraverso apposite convenzioni con gli enti di rilevazione al momento esistenti per questi ultimi;
- fornire tempestivamente al Consiglio e all'Autorità i dati da questi ultimi richiesti;
- presentare una Relazione annuale da trasmettere al Parlamento, al Consiglio e all'Autorità entro il 30 ottobre di ogni anno.

8. Si ritengono altresì in posizione lesiva del pluralismo:
a) le imprese titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o comunque esercenti attività radiotelevisiva a qualsiasi titolo in ambito nazionale, le quali anche attraverso soggetti controllati o collegati alle medesime, raccolgano proventi per una quota superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, riferito alle trasmissioni via etere terrestre anche in forma codificata. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite, e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione;
b) le imprese che comunque detengano anche attraverso soggetti controllati o collegati ai medesimi, partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dei media affini, come definiti nel presente articolo, possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie, dalla diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici, fermo il rispetto dei limiti per singolo settore.

9. Qualora l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni accerti, anche a seguito di segnalazione del Consiglio, che un'impresa si trovi in posizione lesiva del pluralismo ai sensi dei commi 2, 3 e 8, interviene affinché tale posizione venga sollecitamente rimossa, proponendo all'impresa di adottare le seguenti misure: a) la rinuncia da parte dell'impresa a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili; ovvero, b) per quanto concerne il comma 8, la riduzione della quota di proventi raccolti, nella misura necessaria a non superare le soglie di cui ai suddetti commi.

10. Restano fermi i limiti al numero complessivo di programmi per ogni soggetto di cui al comma 7 dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

11 I limiti di cui mal comma precedente si applicano altresì sino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze in tecnica digitale, fermo restando che l'Autorità, con riferimento alla fase di transizione di cui al presente comma, può stabilire, , un periodo nel quale i suddetti limiti non vengono applicati, anche avendo riguardo alla fase sperimentale che caratterizzi le diffusioni di tali programmi.

12. Fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione o autorizzazione, non possono essere rilasciate concessioni o autorizzazioni o comunque riconosciuti altri titoli legittimanti che consentano di irradiare più del 20% delle reti televisive o radiofoniche in tecnica analogica in ambito nazionale.
E' abrogato il comma 8 dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

13 Le reti in tecnica analogica eccedenti i limiti di cui al comma precedente nonché i programmi in tecnica digitale che superino i limiti di cui ai precedenti commi 10 e 11devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

14. Resta fermo l'intervento sulle posizioni dominanti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della concorrenza, nonché l'applicazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni degli obblighi specifici relativi agli operatori di rete e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica derivanti dal recepimento nell'ordinamento italiano delle Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 2002 in materia di comunicazioni elettroniche, come successivamente modificate.

Art. 5
(Promozione dello sviluppo dei sistemi di diffusione e distribuzione di contenuti audiovisivi digitali)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di sistemi di comunicazione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale, sono definiti gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione dei contenuti audiovisivi digitali, in modo tale da consentire l'effettivo accesso a tali contenuti.

2. Tali incentivi sono subordinati alla circostanza che gli apparati ricevitori-decodificatori consentano: a) l'accesso a qualsiasi rete di comunicazione elettronica, via etere terrestre, via cavo o via satellite; b) la fruibilità, mediante una interfaccia comune, delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei contenuti audiovisivi digitali in chiaro; c) l'interattività; d) la contemporanea presenza di più Guide Elettroniche dei Programmi.

Art. 6
(Licenze individuali per i fornitori di contenuti audiovisivi digitali)

1. La diffusione di contenuti audiovisivi in formato digitale, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, su qualunque rete di comunicazione elettronica è soggetta a licenza individuale rilasciata dall'Autorità nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato da quest'ultima e secondo procedure comparative ispirate ai principi di pubblicità e non discriminazione.
2. Il soggetto operatore di rete che fornisca la capacità tecnologica necessaria alla trasmissione o diffusione dei contenuti digitali è obbligato a contrarre con il fornitore di contenuto titolare di licenza individuale che gliene faccia legittima richiesta ai sensi del comma precedente.

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 7
(Verifica e riassetto del sistema frequenziale nazionale)

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che, previa verifica affidata ad un Comitato di esperti indipendenti, ritiene non essere indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.

2. L'Autorità, con proprio regolamento, definisce i criteri di assegnazione delle radiofrequenze di cui al comma precedente, di quelle eventualmente liberate ai sensi del comma 13 dell'articolo 4, nonché di quelle delle emittenti nazionali o locali la validità delle concessioni o autorizzazioni delle quali non sia stata prolungata ai sensi dell'art. 23, c. 1, d.lgs. n. 177/2005. L'Autorità definisce tali criteri per l'assegnazione tenendo conto del seguente ordine di priorità:
a) soggetti non esercenti all'atto di presentazione della domanda che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, fino al raggiungimento dell'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80% del territorio e tutti i capoluoghi di provincia;
b) soggetti non già esercenti attività radiotelevisiva a qualunque titolo al momento della suddetta assegnazione che ne facciano richiesta per la realizzazione di reti per la trasmissione in tecnica digitale su frequenze terrestri, sino al raggiungimento da parte di almeno un nuovo operatore di un grado di copertura della popolazione superiore al 50 per cento; nonché, in via subordinata, alle emittenti esistenti che diffondono in tecnica digitale in ambito nazionale e locale che abbiano un grado di copertura della popolazione inferiore al 50 per cento;
c) destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale in tecnica analogica che abbiano un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento.

3. All'esito della suddetta procedura da parte dell'Autorità, il Ministero delle comunicazioni provvede alla riassegnazione delle frequenze secondo quanto nella medesima indicato, nonché eventualmente ad una revisione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze al fine dell'utilizzo delle risorse frequenziali di conseguenza resesi disponibili per servizi diversi dalla radiodiffusione.

Art. 8
(Trasferimento di impianti e rami di azienda)

1. A partire dalla data di approvazione della presente legge, ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, nonché tra questi ultimi ed ogni altro soggetto, pur se non già titolare di concessione, autorizzazione o comunque altro titolo legittimante l'emittenza televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogia o digitale, a condizione che tali ultimi soggetti presentino domanda di autorizzazione alla sperimentazione o di licenza o autorizzazione all'attività di operatore di rete in tecnica digitale nei 60 giorni successivi al primo atto di acquisizione

2 Sino alla data di completa attuazione del piano nazionale delle frequenze in tecnica digitale, il trasferimento di impianti o rami di azienda sono altresì consentiti per la realizzazione di reti televisive in tecnica analogica ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. I trasferimenti di impianti o rami d'azienda di cui ai commi precedenti dovranno avvenire secondo la seguente procedura: il soggetto che intenda cedere impianti o rami d'azienda presenta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un piano dettagliato con la descrizione degli impianti oggetto di alienazione e delle frequenze di emissione utilizzate dai medesimi, allegando una certificazione relativa alla qualità dell'illuminazione del bacino coperto da ciascun impianto. L'Autorità, previa consultazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, anche avvalendosi di un advisor di riconosciuta indipendenza, fissa i criteri, le modalità ed il prezzo base della gara per la cessione dei suddetti impianti o rami. La gara è espletata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La stessa Autorità trasferisce il ricavato della gara ai soggetti alienanti, al netto delle spese per l'espletamento della stessa.

4 Ai fini della gara per la cessione dei suddetti impianti o rami di azienda costituisce titolo preferenziale la dichiarazione da parte del soggetto offerente di rientrare fra quelli di cui al comma 2 dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177ed, in subordine, di rientrare fra i soggetti di cui al comma 1 del dell'articolo 27 del medesimo Decreto Legislativo.

5 In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il periodo di validità delle concessioni dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 27 del suddetto Decreto Legislativo è prolungato, previa domanda al Ministero da parte dei soggetti interessati da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sino alla data di competa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze in tecnica digitale.

Art. 9
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme in essa contenute.

Art. 10
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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