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Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera n. 183/03/CONS

Misure relative all'offerta pubblica di servizi mediante l'utilizzo di Radio LAN

(In attesa di pubblicazione sulla G.U.)

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 28 maggio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma 6, lett. c, n. 2);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", come modificato dalle delibere dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999 e n. 675/00/CONS del 4 ottobre 2000;

VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";

VISTA la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(99)23 del 29 novembre 1999 sulle bande di frequenza armonizzate da designare per l'introduzione delle HIgh PErformance Radio Local Area Networks (HIPERLANs);

VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi";

VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la delibera n. 102/03/CONS del 15 aprile 2003;

VISTO il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2887/2000/EC del 5 dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale;

VISTA la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(01)07 del 12 marzo 2001 sulle frequenze armonizzate, caratteristiche tecniche, ed esenzione dalle licenze individuali degli Short Range Devices utilizzati per le Radio Local Area Networks (R-LANs) che operano nella banda di frequenze 2.400 - 2.483,5 MHz;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 447, che emana il Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la direttiva n. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la Raccomandazione della CEPT n. ERC/REC 70-03 ed i suoi successivi emendamenti;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 8 luglio 2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze (di seguito PNRF), pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002, e successiva modificazione con decreto ministeriale 20 febbraio 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 203 del 20 marzo 2003 sull'armonizzazione della fornitura dell'accesso pubblico R-LAN ai servizi ed alle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche nella Comunità;

CONSIDERATO che il sistema R-LAN è un sistema a debole potenza che utilizza in maniera condivisa le frequenze previste dal PNRF e che consente il prolungamento senza fili dell'accesso a larga banda alla rete pubblica fissa di telecomunicazioni per la comunicazione dati;

CONSIDERATO, pertanto, che tutti gli obblighi in materia di accesso alla rete fissa di comunicazioni valgono anche in caso di utilizzo del prolungamento mediante R-LAN;

CONSIDERATO che l'Autorità seguirà l'evoluzione della tecnologia R-LAN e delle sue applicazioni di mercato anche al fine di valutare la necessità di ulteriori interventi per mantenere un equilibrato assetto competitivo e per tutelare gli interessi degli utenti;

SENTITI gli operatori di telecomunicazioni e le associazioni di categoria in audizione congiunta con il Ministero delle comunicazioni in data 17 aprile 2003;

VISTA la lettera del Ministro delle comunicazioni del 9 maggio 2003 con la quale viene comunicata l'intenzione di predisporre un provvedimento in materia di procedure specifiche per il rilascio dei titoli autorizzatori per la fornitura al pubblico di servizi R-LAN;

RILEVATA la necessità di stabilire una disciplina generale in materia di fornitura al pubblico di servizi R-LAN;

UDITA la relazione del Commissario Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA Art. 1 (Definizioni)
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    1. "HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN)": un sistema Radio LAN con le caratteristiche previste dagli standard ETSI EN 300 652 ed ETS 300-836-1 e successive evoluzioni, operante nelle bande a 5 GHz.
    2. "Radio Local Area Network (Radio LAN o R-LAN)": un sistema di comunicazioni in rete locale mediante radiofrequenze che utilizza apparati di tipo Short Range Device (SRD), secondo le caratteristiche tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400,0 - 2.483,5 MHz (brevemente banda a 2.4 GHz), 5.150 - 5.350 MHz, 5.470 - 5.725 MHz (brevemente banda a 5 GHz); tale sistema è anche noto come Wide Band Data Transmission System nei rilevanti standard ETSI.
    3. "Short Range Device (SRD)": dispositivo a radiofrequenza a corto raggio, rispondente alle caratteristiche di cui alla Raccomandazione ERC/REC 70-03.
Art. 2 (Fornitura del servizio R-LAN)
  1. I dispositivi utilizzati nella fornitura di servizi R-LAN sono a corto raggio (SRD), adoperano bande di frequenze di tipo collettivo, senza garanzia della protezione dalle interferenze, né dallo stesso né da altro servizio. Il soggetto autorizzato è tenuto ad adoperare ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC. Il soggetto autorizzato non deve arrecare interferenze dannose agli altri utilizzatori dello spettro radio .
  2. L'autorizzazione generale alla fornitura dei servizi R-LAN non configura titolo o diritto all'utilizzo esclusivo delle radiofrequenze e pertanto il soggetto autorizzato dovrà sopportare interferenze da parte di altri utilizzatori dello spettro che impieghino o meno apparecchiature similari.
  3. Le apparecchiature utilizzate dai soggetti autorizzati devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva n. 1999/5/CE.
Art. 3 (Interconnessione e protezione dei dati)
  1. E' consentita l'interconnessione, mediante servizi R-LAN, alle reti pubbliche, purché siano rispettati condizioni e limiti delle relative autorizzazioni generali.
  2. I soggetti autorizzati devono rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e riservatezza dei servizi e delle reti di comunicazione.
Art. 4 (Rapporti con gli utenti)
  1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 2, i soggetti che offrono servizi al pubblico mediante sistemi R-LAN esplicitano nei contratti con gli utenti che i servizi vengono forniti mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione dalle interferenze, e che pertanto non può essere offerta garanzia sulla qualità del servizio.
  2. Alle informazioni di cui al comma 1 è data ampia diffusione al pubblico nelle manifestazioni pubblicitarie dei servizi offerti, anche con l'inserimento delle stesse nei rilevanti siti Internet.
  3. Gli operatori di cui al comma 1 rendono possibile l'identificazione degli utenti che accedono ai propri servizi e rispettano le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e collaborazione con l'Autorità giudiziaria.
Art. 5 (Garanzie in materia di accesso ai siti)
  1. I soggetti che concedono diritti di installazione su aree di particolare interesse ai fini della fornitura al pubblico dei servizi di telecomunicazioni non operano discriminazioni fra i servizi R-LAN e le altre tecnologie che permettono l'accesso alle reti e servizi di telecomunicazioni.
Art. 6 (Garanzie in materia di accesso alla rete fissa)
  1. L'operatore notificato quale organismo avente notevole forza di mercato nel mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica fissa (di seguito indicato come operatore notificato) nel caso fornitura dei servizi R-LAN pubblici, anche per il tramite di società collegate o controllate, è tenuto al regime di separazione contabile che evidenzi l'insussistenza di sussidi incrociati. L'operatore notificato è tenuto al rispetto del principio di non discriminazione, che si sostanzia nell'applicare le medesime condizioni alle proprie divisioni commerciali ovvero alle società controllate e collegate ed agli altri soggetti autorizzati. Tali condizioni sono relative all'eventuale condivisione di apparati e segmenti di accesso alla rete pubblica fissa, ivi inclusi quelli identificati dall'art. 5 del d.m. 25 novembre 1997 relativi al sistema DECT/CTM e quelli di telefonia pubblica, qualora utilizzati per la fornitura del servizio di accesso alla rete fissa mediante R-LAN.
  2. L'operatore notificato nella fornitura dei servizi regolamentati quali l'accesso disaggregato alla rete locale o servizi wholesale con tecnologia xDSL non opera discriminazioni fra richieste relative ad apparecchiature terminali di tipo tradizionale e apparecchiature con prolungamento radio dell'accesso alla rete fissa di tipo R-LAN.
  3. Ogni impresa che, direttamente o indirettamente, fornisce i servizi di cui al presente provvedimento e che detiene, in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni, che operi nel settore delle comunicazioni elettroniche anche per il tramite di società controllate o collegate, è tenuta a predisporre su richiesta dell'Autorità ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione di servizi R-LAN pubblici da parte di divisioni aziendali, società controllate o collegate, avviene nel rispetto delle norme della concorrenza ed a condizioni eque e non discriminatorie. L'Autorità può, con le procedure previste dall'articolo 9, comma 2, del d.P.R. n. 318/97, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni.
Art. 7 (Disposizioni finali)
  1. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.