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Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni - Delibera 393/01/CONS

Offerta wholesale di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A.

(Delibera notificata a Telecom Italia in data 23/10/01)

L'Autorità

NELLA sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270;

VISTA la direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 19 giugno 1992, serie L n. 165;

VISTO il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione della direttiva 92/44/CEE, concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) alle linee affittate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 1994, n. 112;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 settembre 1997, n. 221;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2001, n. 74;

VISTA la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 26 ottobre 1997, serie L n. 295;

VISTA la decisione 98/80/CE della Commissione del 7 gennaio 1998, che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 20 gennaio 1998, serie L n. 14;

VISTA la propria delibera n. 66/98, recante "Autorizzazione alla Telecom Italia in relazione all'offerta di circuiti diretti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 1998, n. 263;

VISTA la propria delibera n. 101/99, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

VISTA la propria delibera n. 197/99, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato", pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità n. 1/1999;

VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2000, n. 73;

VISTA la propria delibera n. 389/00/CONS, recante "Determinazioni di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 168;

VISTA la propria delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 novembre 2000, n. 256;

VISTA la propria delibera n. 711/00/CONS, recante "Nuove condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, S.O. n. 193;

VISTA la propria delibera n. 15/00/CIR, recante "Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali X-DSL di Telecom Italia denominati ring e full business company", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 gennaio 2001, n. 17;

VISTA la propria delibera n. 89/01/CONS, recante "Consultazione pubblica finalizzata a valutare l'opportunità di disporre di un'offerta "wholesale" di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 febbraio 2001, n. 48;

VISTA la propria delibera n. 3/01/CIR, recante "Integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale l'accesso all'offerta wholesale del servizio di canale virtuale permanente", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 2001, n. 56;

VISTA la propria delibera n. 4/01/CIR, recante "Valutazione della proposta di adempimento di Telecom Italia alle disposizioni della delibera n. 15/00/CIR", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2001, n. 57;

VISTA la propria delibera n. 18/01/CIR, recante "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 agosto 2001, n. 202;

VISTA la propria delibera n. 266/01/CONS, recante "Integrazione della delibera 711/00/CONS in merito al calcolo delle condizioni economiche dei circuiti diretti analogici urbani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 2001, n. 160;

VISTI i documenti acquisiti da parte degli operatori licenziatari ed autorizzati nell'ambito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/01/CONS;

SENTITA la società Telecom Italia S.p.A. in data 20 giugno 2001;

SENTITE le società Adriacom, Albacom, Blixer, Blu, Cities on Line, E.biscom, Edisontel, Infostrada, KPNQWest, Lombardia.Com, LTS, MCI WorldCom, MC-Link, Netscalibur Italia, Noi.Com, Peppercom, Serena.com, Tele2 Italia, Teti, Tibercom, Wind, in data 27 giugno 2001;

SENTITA l'Associazione Italiana Internet Service Provider in data 27 giugno 2001;

VISTI i documenti delle società Cities On Line e KPNQWest, pervenuti in data 4 luglio 2001;

VISTO il documento della società Telecom Italia S.p.A. del 9 luglio 2001;

VISTO il documento condiviso dalle società @dria,com, Albacom, Blixer, Blu, Cities On Line, COLT Telecom, Edi&Sons , Infostrada, KPNQwest, Lombardiacom, MCI WorldCom, Noicom, PepperCom, Planetwork, Serena.Com, Telcom3, Teti, Tibercom, Wind del 13 luglio 2001;

VISTO il documento della società Edisontel del 21 luglio 2001;

VISTA la propria decisione del 6 agosto 2001 di proroga del termine di chiusura del procedimento istruttorio;

VISTO il documento della società E.bone del 4 settembre 2001;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il percorso istruttorio

    In data 14 febbraio 2001, l'Autorità ha avviato - con la delibera n. 89/01/CONS - il procedimento istruttorio finalizzato a valutare l'opportunità circa la predisposizione di un'offerta wholesale di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati.

    Nell'ambito della consultazione pubblica, avviata con la delibera citata, sono pervenuti i contributi di 32 operatori di telefonia vocale, nonché quello dell'Associazione Italiana Internet Service Providers (di seguito AIIP).

    In data 20 giugno 2001 è stata ascoltata la società Telecom Italia (di seguito TI), mentre il 27 giugno 2001, sono stati ascoltati, rispettivamente, gli operatori licenziatari alternativi (di seguito OLO) e l'AIIP.

    A seguito delle audizioni indicate, alcuni operatori hanno inviato ulteriori contributi, finalizzati ad approfondire aspetti tecnici, economici e regolamentari pertinenti al procedimento in corso.

    L'Autorità si è inoltre avvalsa del supporto del CIRET - Politecnico di Milano - che ha contribuito all'analisi economica e concorrenziale del settore delle linee affittate, con particolare attenzione al mercato wholesale.

    In data 6 agosto 2001, infine, l'Autorità ha disposto una proroga di sessanta giorni al termine di chiusura del procedimento, fissando lo stesso al 14 ottobre 2001.

2. Il quadro giuridico di riferimento

    Come noto, l'Autorità, con la delibera n. 197/99, ha notificato la società Telecom Italia S.p.A. come organismo dotato di significativo potere di mercato nel mercato nazionale delle linee affittate, in quanto "oltre a detenere una quota di mercato molto significativa, mantiene ancora una notevole capacità di determinare le condizioni di mercato soprattutto in ragione della sua precedente posizione di operatore monopolista di telecomunicazioni (.)".

    Nella delibera n. 171/99, inoltre, l'Autorità ha incluso il servizio di linee affittate offerte dall'operatore incumbent tra i servizi regolamentati, proprio alla luce della particolare posizione di forza detenuta da Telecom Italia nel mercato indicato.

    Nella delibera n. 389/00/CONS, paragrafo 1, l'Autorità ha sottolineato che "le linee affittate rivestono un duplice ruolo nel mercato delle telecomunicazioni: da un lato, si configurano come un servizio di telecomunicazioni rivolto alla generalità della clientela finale e rispetto al quale vanno perseguite condizioni di fornitura concorrenziali; dall'altro, costituiscono un fattore di produzione indispensabile agli operatori nuovi entranti al fine di poter predisporre offerte di servizi di telecomunicazioni alternative a quella dell'operatore storico". Nello stesso procedimento, l'Autorità ha ritenuto opportuno distinguere tra circuiti di interconnessione e linee affittate, dando luogo a due decisioni distinte.

    Il valore di bene intermedio delle linee affittate, per la fornitura di servizi di telecomunicazioni era, infine, già stato definito nella delibera n. 101/99 (Titolo VII).

    L'importanza della distinzione tra offerta retail e wholesale è stata avvertita dall'Autorità fin dalla delibera n. 711/00/CONS, con la quale si è provveduto ad effettuare una prima riorganizzazione del mercato delle linee affittate che ha portato all'approvazione della nuova offerta di Telecom Italia dedicata agli OLO, agli Internet Service Providers (di seguito ISP) e ai clienti finali, nonché all'adozione di un Service Level Agreement per la fornitura e riparazione dei circuiti diretti.

    Inoltre, con la delibera n. 4/01/CIR, paragrafo 4, l'Autorità ha rimandato al procedimento in oggetto l'analisi delle condizioni economiche dell'offerta wholesale per il servizio di collegamento tra il nodo dell'operatore e quello di Telecom Italia, effettuato tramite circuito diretto numerico (CDN).

    Con la delibera n. 10/00/CIR, infine, l'Autorità ha disposto l'inserimento, nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di TI (di seguito OIR), dei circuiti parziali a 64 Kbit/s e 2 Mbit/s fino a 5 km e dei circuiti a 34 Mbit/s a 2 e 5 km, definendone, nella successiva delibera n. 18/01/CIR, le relative condizioni economiche. In tale contesto, il circuito parziale è definito come il servizio destinato a "realizzare un collegamento tra un punto terminale di rete ed il nodo dell'Operatore interconnesso". Nella stessa delibera n. 10/00/CIR si disponeva l'inserimento nell'OIR delle condizioni tecnico-economiche per l'accesso alle cable stations, chiarendo che le condizioni economiche dei circuiti di backhauling erano quelle previste per le linee affittate (ovvero Allegato A alla delibera n. 711/00/CONS).

3. Il contesto economico e di mercato

    Nella delibera n. 389/00/CONS il mercato delle linee affittate è stato distinto in due segmenti: i circuiti di breve distanza fino a 5 km (ovvero urbani e di accesso) e quelli di lunga distanza (trasporto o backbone). Sui due segmenti, l'analisi del mercato e della concorrenza aveva portato alla conclusione che entrambi i mercati fossero caratterizzati da un monopolio di fatto in capo a Telecom Italia, anche se nel segmento dei circuiti di lunga distanza si ravvisavano alcuni accenni di apertura alla concorrenza.

    Nel corso del procedimento istruttorio in oggetto, è stato richiesto alle parti intervenute di fornire un quadro della situazione di mercato e concorrenziale esistente, al fine di acquisire valutazioni in merito ad eventuali significative evoluzioni nelle situazioni di mercato descritte.

    Sul punto è emerso quanto segue.

    Per quanto riguarda il mercato delle linee affittate di lunga distanza, TI ritiene che questo sia ormai caratterizzato da un sufficiente grado di concorrenzialità, dovuto alla presenza di infrastrutture alternative (es. reti di società quali Ferrovie dello Stato, Enel, Autostrade). Sullo stesso mercato, la maggior parte degli OLO e l'AIIP hanno dichiarato di riscontrare una situazione di apprezzabile concorrenza limitatamente ad alcune tratte considerate maggiormente remunerative (es. Milano-Torino o Milano-Roma), laddove sul resto delle tratte, con particolare riferimento al Sud Italia, permane la marcata dominanza di Telecom Italia.

    Per quanto riguarda il mercato dei circuiti di breve distanza, gli OLO e l'AIIP hanno ribadito come la situazione permanga di sostanziale monopolio di TI. Inoltre, le parti hanno sottolineato come in alcune città (generalmente i maggiori centri), a TI si stiano affiancando operatori che hanno stretto accordi con le società municipalizzate. Tale situazione, tuttavia, non sembra aver finora portato benefici sostanziali in termini di pressione concorrenziale, laddove al monopolio di TI tenderebbe a sostituirsi una situazione di mercato caratterizzata da prezzi dell'operatore nuovo entrante allineati a quelli dell'incumbent.

    Per altro verso, l'analisi istruttoria ha accertato che il mercato continua a caratterizzarsi per l'esistenza di elevate barriere all'ingresso, derivanti dagli alti costi di investimento, dai lunghi tempi di realizzazione delle infrastrutture alternative ed, infine, dagli elevati livelli di rischio - ovvero dall'incertezza sui profitti - associati allo sviluppo di infrastrutture di rete alternative, soprattutto nelle aree geografiche considerate meno remunerative da parte degli operatori.

    In definitiva, quindi, il quadro di mercato che emerge non modifica significativamente quello indicato nella delibera n. 389/00/CONS, risultando caratterizzato da una generale posizione di dominanza della società Telecom Italia, maggiormente accentuata nel mercato dei circuiti di breve distanza

4. Le valutazioni dell'Autorità
4.1 L'opportunità di un'offerta wholesale di linee affittate

Come ricordato in precedenza, l'Autorità ha da tempo riconosciuto l'importanza delle linee affittate come bene intermedio, necessario - quindi - per offrire un collegamento end-to-end ai clienti finali. L'analisi sulle condizioni economiche e concorrenziali ha ribadito le caratteristiche peculiari del mercato delle linee affittate wholesale.

Sul punto, le parti hanno espresso posizioni discordanti.

Telecom Italia ritiene che, nel mercato dell'accesso, l'Autorità, con gli interventi relativi all'Unbundling del local loop da una parte, e all'inserimento dei circuiti parziali nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento, dall'altra, abbia reso disponibili agli Operatori alternativi quegli elementi di rete, di difficile duplicazione, necessari per fornire un collegamento end-to-end a condizioni economiche concorrenziali. Inoltre, la società ritiene che, attraverso la predisposizione di un'offerta wholesale che interessi tutte le componenti di una linea affittata, si incoraggerebbe il solo servizio di rivendita di capacità, a detrimento degli investimenti nella costruzione di infrastrutture alternative.

Diversamente da TI, gli OLO ritengono che la predisposizione di un'offerta wholesale di linee affittate sia necessaria per garantire una concorrenza effettiva nell'offerta di circuiti all'utenza finale. Dal punto di vista del contenuto, per gli OLO l'offerta dovrebbe prevedere gli stessi servizi regolamentati con la delibera n. 711/00/CONS, differenziandosene per le migliori condizioni economiche e di qualità.

Per l'AIIP, infine, l'offerta wholesale dovrebbe comprendere tutte le componenti delle linee affittate, dal momento che gli ISP non possono accedere all'Offerta di Interconnessione di Riferimento.

Con riferimento alle caratteristiche di input produttivo delle linee affittate, il procedimento istruttorio ha definitivamente accertato come le linee affittate servano, da una parte, agli OLO per offrire i propri servizi di telecomunicazioni sia a livello wholesale che retail e, dall'altra, agli ISP per rivendere capacità al fine di consentire ai propri clienti l'accesso ad Internet, pervenendo, in tal modo, a conclusioni pienamente in linea con quanto indicato dalla Commissione europea (1).

(1) Raccomandazione della Commissione europea C (1999) 3863 del 24 novembre 1999.

Al riguardo, si è provveduto ad effettuare un'analisi degli orientamenti emersi in sede comunitaria, dai quali emerge un percorso evolutivo che attribuisce sempre maggior enfasi ai mercati wholesale.

In particolare, l'Unione europea, nell'Allegato alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica", distingue espressamente tra il mercato della "fornitura di linee affittate agli utenti finali" e quello della "fornitura all'ingrosso di linee affittate ad altri fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica", quali mercati da inserire nella decisione della Commissione relativa ai mercati dei prodotti e dei servizi, al fine dell'analisi necessaria per individuare gli organismi con significativo potere di mercato.

A livello di Stati membri, l'Autorité de régulation des télécommunications francese (ART) ha pubblicato, il 25 luglio 2001, una "Raccomandazione relativa ad un'offerta di linee affittate di France Télécom agli operatori, per permettere loro di assicurare il servizio ai propri clienti". Nel "Rapporto sull'analisi della concorrenza sui servizi di trasporto dati ad alta velocità" la stessa ART, nella definizione del mercato rilevante, ha identificato due mercati di linee affittate: quello intermedio dei servizi agli OLO ed agli ISP e quello finale alle imprese.

Inoltre, anche in Gran Bretagna, l'Office of Telecommunications (OFTEL) ha pubblicato, nell'agosto 2000, il documento per la consultazione pubblica "National leased lines: Effective competition review and policy options", nel quale ci si sofferma a lungo sul mercato retail e wholesale di linee affittate, distinguendo quest'ultimo in "terminating segment" e "trunk segment".

Infine, alcune analisi di mercato condotte da importanti Istituti di ricerca, hanno sottolineato l'importanza di un'offerta all'ingrosso di linee affittate, sulla quale, come indicato, alcuni paesi europei hanno iniziato ad intervenire (2).

(2) The Yankee Group report, Convergent Communications Europe, Agosto 2001.

Per quanto riguarda, infine, i destinatari di un'offerta wholesale di linee affittate, nella Relazione introduttiva alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica", viene indicata, tra le principali finalità della stessa, quella di "regolare tutti i servizi e le reti di comunicazione elettronica con un'unica autorizzazione generale, limitando la concessione di diritti specifici solamente all'assegnazione di frequenze radio e dei numeri. (.)".

Inoltre, all'art. 3 si stabilisce che tutti i servizi e le reti di comunicazione elettronica siano subordinati alla concessione di un'autorizzazione generale, laddove, all'art. 4, tra i diritti derivanti dall'autorizzazione generale, vengono inclusi "il diritto di fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica e di negoziare l'interconnessione con altri fornitori di servizi pubblici e il diritto a costruire reti di comunicazione elettronica e di richiedere i necessari diritti di passaggio". Da quanto riportato, emerge la tendenza ad uniformare il titolo autorizzatorio tra OLO ed ISP, sia per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni, sia per la possibilità di negoziare l'interconnessione.

In tal senso, la stessa Autorità ha sancito, con la propria delibera n. 3/01/CIR, la "convergenza" tra OLO ed ISP, estendendo ai soggetti titolari di autorizzazione generale, l'accesso all'offerta wholesale del canale virtuale permanente, ovvero, al pari delle linee affittate, di un bene intermedio.

Sulla base delle considerazioni esposte, l'Autorità ritiene opportuna la predisposizione di un'offerta wholesale di linee affittate destinata agli operatori licenziatari (OLO) ed ai soggetti, titolari di autorizzazione generale, fornitori di accesso ad Internet, sia in considerazione del grado di sviluppo del mercato italiano, sia con riferimento all'evoluzione della normativa europea e dei principali paesi comunitari.

Peraltro, l'Autorità si riserva, a valle di una verifica sulle condizioni di concorrenza effettivamente sviluppatesi in particolari segmenti di mercato, di rivedere le modalità dell'intervento regolamentare, prevedendo, ove le condizioni di mercato lo consentano, una maggiore libertà nella fissazione del prezzo da parte dell'operatore incumbent.

4.2 Il contenuto dell'Offerta wholesale di linee affittate

Al fine di permettere ai clienti finali, da una parte, ed agli operatori licenziatari e fornitori di accesso ad Internet (titolari di autorizzazione generale), dall'altra, di accedere allo stesso servizio, si ritiene opportuno che le tipologie di circuito oggetto delle offerte retail e wholesale siano le medesime.

In tali termini, la società Telecom Italia dovrà presentare un'offerta wholesale di linee affittate per tutte le tipologie di circuito attualmente previste dall'offerta retail (delibera n. 711/00/CONS), applicandovi una riduzione del prezzo che scorpori i costi di commercializzazione e quelli di gestione del cliente, secondo il principio del retail minus. La proposta, pertanto, dovrà presentare la stessa struttura - anche in termini di classi di sconto - dell'offerta di cui alla delibera n. 711/00/CONS.

La congruità delle condizioni economiche proposte verrà verificata dall'Autorità che, se ritenuto opportuno, potrà modificarle. Una volta approvata, la proposta costituirà l'offerta wholesale di linee affittate di Telecom Italia, destinata agli operatori licenziatari ed agli operatori, fornitori di accesso ad Internet, titolari di autorizzazione generale.

Per quanto riguarda la qualità dei circuiti oggetto della offerta wholesale, l'Autorità, come già indicato nella delibera n. 711/00/CONS, ritiene indispensabile la previsione di un Service Level Agreement (SLA) con l'indicazione di tempi certi di fornitura e riparazione dei circuiti, nonché di un sistema di penali da applicare in caso di mancato rispetto dei tempi previsti. Tale necessità, oltre ad essere riconosciuta a livello di operatori e clienti di linee affittate, è anche sottolineata dalla Commissione europea, nonché da indagini di mercato.

Per tali motivazioni l'Autorità, nelle more della corrente attività di monitoraggio finalizzata a verificare, in particolare, lo stato di prima applicazione dello SLA indicato, ritiene opportuno applicare alla nuova offerta di linee affittate wholesale, il Service Level Agreement base di cui all'Allegato B della delibera n. 711/00/CONS.

Al termine dell'attività di monitoraggio indicata, inoltre, l'Autorità, disponendo di un quadro esauriente sull'effettivo stato di implementazione dello SLA, valuterà l'opportunità di predisporre un Service Level Agreement da applicare esclusivamente all'offerta wholesale di linee affittate.

Fino a tale data, pertanto, l'Allegato B alla delibera n. 711/00/CONS costituirà il Service Level Agreement base, da applicare sia nei confronti dei clienti finali, che degli operatori licenziatari e dei fornitori di accesso ad Internet titolari di un'autorizzazione generale.

A seguito dell'entrata in vigore dell'offerta wholesale di linee affittate, infine, gli operatori licenziatari, nonché i fornitori di accesso ad Internet, titolari di un'autorizzazione generale, potranno "migrare" dai contratti attualmente in essere verso quelli contenenti le condizioni dell'offerta wholesale, senza penali, né costi tecnici d'accesso aggiuntivi, qualora il circuito esista e sia già utilizzato.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

UDITA la relazione della dott.ssa Paola Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernete l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1 (Condizioni di Offerta)

1. Telecom Italia è tenuta a presentare all'Autorità le condizioni economiche dell'offerta wholesale di linee affittate, secondo le indicazioni contenute nella presente delibera, entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. La struttura della offerta wholesale deve assumere a riferimento l'offerta retail, attualmente disciplinata dalla delibera n. 711/00/CONS, sia in termini di categorie di circuiti considerate, sia con riguardo alle classi di sconto.

3. I valori economici devono essere determinati sottraendo dai prezzi retail, attualmente previsti nella delibera n. 711/00/CONS, i costi di commercializzazione e di gestione del cliente.

4. L'offerta wholesale di linee affittate di cui al presente articolo sarà destinata agli operatori licenziatari ed agli operatori, fornitori di accesso ad Internet, titolari di autorizzazione generale.

Art. 2 (Service Level Agreement)

1. Il Service Level Agreement base dell'offerta retail, di cui all'Allegato B della delibera n. 711/00/CONS, costituisce parte integrante dell'offerta di linee affittate wholesale di Telecom Italia e deve, pertanto, essere allegato a tutti i contratti sottoscritti.

2. I destinatari dell'offerta di cui all'art. 1, comma 4, possono richiedere a Telecom Italia, dietro corresponsione di una somma aggiuntiva da definire su base contrattuale, la definizione di condizioni di fornitura e riparazione di linee affittate diverse da quelle indicate nel Service Level Agreement base di cui al precedente comma 1. In tali casi, Telecom Italia è obbligata a rispettare il principio di non discriminazione ed a negoziare, se richiesto, il servizio di riparazione di linee affittate 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

3. L'Autorità si riserva, al termine della corrente attività di monitoraggio sullo stato di prima applicazione dello SLA di cui all'Allegato B della delibera n. 711/00/CONS, di predisporre un Service Level Agreement da applicare esclusivamente all'offerta wholesale di linee affittate.

Art. 3 (Migrazione dei contratti)

1. A seguito dell'entrata in vigore dell'offerta wholesale di linee affittate, i destinatari dell'offerta di cui all'art. 1, comma 4, potranno "migrare" dai contratti attualmente in essere verso quelli contenenti le condizioni dell'offerta wholesale, senza penali, né costi tecnici d'accesso aggiuntivi, qualora il circuito esista e sia già utilizzato.

2. I prezzi del nuovo contratto, relativi all'offerta wholesale di linee affittate, si applicano retroattivamente dalla data di entrata in vigore dell'offerta wholesale di linee affittate.

Art. 4 (Obblighi di pubblicazione)

1. Telecom Italia pubblica sul proprio sito Internet la nuova offerta wholesale di linee affittate, nonché il Service Level Agreement base di cui all'Allegato B della delibera n. 711/00/CONS, a far data dal giorno successivo la notifica del provvedimento di approvazione delle condizioni economiche.

2. Telecom Italia pubblica sul proprio sito Internet tutte le informazioni riguardanti le proprie strutture di riferimento per la richiesta di consegna e segnalazione dei guasti dei circuiti da parte degli utilizzatori, completi di numero di telefono e numero di fax. L'indicazione delle strutture competenti per la segnalazione dei guasti dovrà essere indicata anche nei contratti stipulati tra Telecom Italia ed i singoli utilizzatori di linee affittate.

Art. 5 (Disposizioni finali)

1. L'offerta wholesale di linee affittate entra in vigore dalla data di notifica delle relative condizioni economiche da parte dell'Autorità.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art.1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 10 ottobre 2001

IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE

Paola Manacorda

Enzo Cheli

IL SEGRETARIO GENERALE  

Adriano Soi