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Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997
(
Gazzetta ufficiale n. L 202 del 30/07/1997 PAG. 0060 - 0071)

che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e l'articolo 66,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 16 aprile 1997,

(1) considerando che la direttiva 89/552/CEE del Consiglio (4) costituisce il contesto giuridico nel quale sono esercitate le attività televisive nel mercato interno;
(2) considerando che, a norma dell'articolo 26 della direttiva 89/552/CEE, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale, entro la fine del quinto anno dall'adozione di tale direttiva, una relazione sulla sua attuazione e, se necessario, formula ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva;
(3) considerando che dall'attuazione della direttiva 89/552/CEE e dalla relazione sulla sua attuazione è emersa la necessità di chiarire talune definizioni o obblighi degli Stati membri in essa contenuti;
(4) considerando che la Commissione, nella comunicazione del 19 luglio 1994 «La via europea verso la Società dell'informazione in Europa: Piano d'azione», ha sottolineato l'importanza di disporre di un contesto regolamentare relativo al contenuto dei servizi audiovisivi, atto ad assicurare la libera circolazione di tali servizi nella Comunità e che risponda alle possibilità di sviluppo del settore create dalle nuove tecnologie, pur tenendo conto della natura specifica - in particolare sotto il profilo culturale e sociologico - dei programmi audiovisivi, quale che sia il loro modo di trasmissione;
(5) considerando che il Consiglio, nella sua sessione del 28 settembre 1994, ha accolto con favore l'anzidetto piano d'azione e ha sottolineato la necessità di migliorare la competitività dell'industria audiovisiva europea;
(6) considerando che la Commissione ha presentato un Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione e si è impegnata a presentare un Libro verde concernente lo sviluppo degli aspetti culturali di tali nuovi servizi;
(7) considerando che qualunque quadro legislativo relativo ai nuovi servizi audiovisivi deve essere compatibile con l'obiettivo principale della presente direttiva, che è quello di creare il contesto giuridico per la libera circolazione dei servizi;
(8) considerando che è essenziale che gli Stati membri intervengano sui servizi assimilabili alla radiodiffusione televisiva in modo da contrastare ogni lesione dei principi fondamentali che devono presiedere all'informazione e il determinarsi di profonde disparità dal punto di vista della libera circolazione e della concorrenza;
(9) considerando che i capi di Stato e di governo riuniti in sede di Consiglio europeo ad Essen il 9 e 10 dicembre 1994 hanno invitato la Commissione a presentare, prima della loro successiva riunione, una proposta di revisione della direttiva 89/552/CEE;
(10) considerando che dall'attuazione della direttiva 89/552/CEE è altresì emersa la necessità di chiarire la nozione di competenza giurisdizionale in relazione al settore specifico dell'audiovisivo; che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è opportuno porre chiaramente il criterio dello «stabilimento» come il principale criterio per determinare la competenza giurisdizionale di uno Stato membro;
(11) considerando che, alla luce dei criteri formulati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 25 luglio 1991, Factortame (5), la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata attraverso un insediamento in pianta stabile;
(12) considerando che lo stabilimento di un'emittente televisiva può essere determinato alla luce di diversi criteri materiali quali il luogo in cui si trova la sede principale del prestatore di servizi, il luogo in cui sono normalmente prese le decisioni relative alla politica di programmazione, il luogo in cui il programma da trasmettere al pubblico riceve il montaggio e l'elaborazione definitivi e il luogo in cui si trova una parte significativa degli addetti necessari per l'esercizio dell'attività di telediffusione;
(13) considerando che lo stabilire una serie di criteri materiali è volto a determinare con una procedura esaustiva che un unico Stato membro esercita la giurisdizione nei confronti di una emittente per quanto riguarda l'esercizio della prestazione dei servizi oggetto della direttiva; che, tenuto conto tuttavia della giurisprudenza della Corte di giustizia e per evitare casi di «vuoto giurisdizionale», occorre menzionare il criterio di stabilimento ai sensi dell'articolo 52 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea quale criterio ultimo determinante la giurisdizione di uno Stato membro;
(14) considerando che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia (6), uno Stato membro conserva la facoltà di prendere provvedimenti contro un ente televisivo che, pur avendo stabilito la propria sede in un altro Stato membro, dirige in tutto o in parte la propria attività verso il territorio del primo Stato membro, laddove la scelta di stabilirsi nel secondo Stato membro sia stata compiuta al fine di sottrarsi alla legislazione che sarebbe stata applicata ove esso si fosse stabilito sul territorio del primo Stato membro;
(15) considerando che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea dispone che l'Unione rispetti i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario; che qualsiasi provvedimento volto a limitare la ricezione e/o sospendere la ritrasmissione di emittenti televisive preso ai sensi dell'articolo 2bis della presente direttiva deve essere compatibile con tali principi;
(16) considerando che occorre provvedere all'effettiva applicazione delle disposizioni della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva in tutta la Comunità, per garantire una concorrenza libera e leale tra gli operatori dello stesso settore;
(17) considerando che i terzi direttamente lesi, inclusi i cittadini di altri Stati membri, devono poter far valere i propri diritti, secondo il diritto interno, dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro che esercita la giurisdizione sull'ente di telediffusione che possa aver omesso di rispettare le norme interne di attuazione della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva;
(18) considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l'esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;
(19) considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un'eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;
(20) considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni relative all'esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette; che, al fine di evitare acquisti di diritti a fini speculativi per eludere le disposizioni nazionali, è necessario applicare tali disposizioni ai contratti conclusi dopo la pubblicazione della presente direttiva e relativi ad eventi successivi alla data di attuazione; che quando contratti anteriori alla pubblicazione della presente direttiva sono rinnovati, essi sono considerati contratti nuovi;
(21) considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di «particolare rilevanza per la società» devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi;
(22) considerando che, ai fini della presente direttiva, per «canale liberamente accessibile» si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o l'abbonamento base ad una rete via cavo);
(23) considerando che gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti che ritengono appropriati nei confronti di trasmissioni provenienti da paesi terzi quando non ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva, purché osservino il diritto comunitario e gli obblighi internazionali della Comunità;
(24) considerando che, per rimuovere gli ostacoli derivanti dalle divergenze nelle legislazioni nazionali in materia di promozione di opere europee, la direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva contiene delle disposizioni volte ad armonizzare tali legislazioni; che, in generale, le disposizioni volte alla liberalizzazione degli scambi devono prevedere clausole intese ad armonizzare le condizioni di concorrenza;
(25) considerando che, inoltre, a norma dell'articolo 128, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea, quest'ultima deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato;
(26) considerando che il Libro verde sulle «Scelte strategiche per potenziare l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva dell'Unione europea», adottato dalla Commissione in data 7 aprile 1994 propone, tra l'altro, misure di promozione di opere europee ai fini dell'ulteriore sviluppo del settore; che il programma Media II, volto a promuovere la formazione, lo sviluppo e la distribuzione nel settore audiovisivo, è anch'esso destinato a favorire lo sviluppo della produzione di opere europee; che la Commissione ha proposto che la produzione di opere europee debba inoltre essere promossa attraverso un meccanismo comunitario quale un fondo di garanzia;
(27) considerando che le emittenti, gli ideatori di programmi, i produttori, gli autori e altri esperti dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare concetti e strategie più precisi al fine di realizzare opere audiovisive europee di «fiction» rivolte al pubblico internazionale;
(28) considerando che, oltre alle considerazioni di cui sopra, è necessario creare condizioni adeguate per migliorare la competitività dell'industria dei programmi; che le comunicazioni relative all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE, adottate dalla Commissione in data 3 marzo 1994 e 15 luglio 1996 ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 3, traggono la conclusione che, a tal fine, possono contribuire misure di promozione delle opere europee che devono tuttavia tenere conto degli sviluppi nel settore delle trasmissioni televisive;
(29) considerando che le disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero applicarsi ai canali che trasmettono esclusivamente in una lingua diversa da quelle degli Stati membri; che, tuttavia, qualora tale lingua o tali lingue rappresentino una parte sostanziale ma non esclusiva del tempo di trasmissione del canale, le disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero applicarsi a quella parte del tempo di trasmissione;
(30) considerando che la proporzione di opere europee deve essere raggiunta tenendo conto delle realtà economiche; che, pertanto, è necessario un sistema incentrato sulla gradualità per conseguire tale obiettivo;
(31) considerando che, per promuovere la produzione di opere europee, è essenziale che la Comunità, tenendo conto della capacità audiovisiva di ciascuno Stato membro e dell'esigenza di tutelare le lingue meno utilizzate dell'Unione europea promuova l'attività dei produttori indipendenti; che gli Stati membri, nel definire la nozione di «produttore indipendente», dovrebbero tener conto di criteri come la proprietà della società di produzione, l'entità dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di sfruttamento secondari;
(32) considerando che la questione di specifici termini per ciascun tipo di esibizione televisiva di opere cinematografiche dev'essere risolta in primo luogo mediante accordi tra le parti o tra gli operatori professionali interessati;
(33) considerando che la pubblicità dei medicinali per uso umano è disciplinata dalla direttiva 92/28/CEE (7);
(34) considerando che il tempo di trasmissione quotidiano dedicato agli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero ad annunci di servizio pubblico e appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente, non deve essere incluso nel tempo di trasmissione massimo quotidiano o orario concesso per la pubblicità e la televendita;
(35) considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, questa deroga è limitata agli annunci riguardanti prodotti per cui ricorre la duplice condizione di essere collaterali e di essere direttamente derivati dai programmi in questione; che il termine collaterali indica prodotti specificamente intesi a consentire agli utenti televisivi di beneficiare pienamente di tali programmi o di interagire con essi;
(36) considerando che, alla luce dello sviluppo della televendita, attività economica importante per l'insieme degli operatori, come pure efficace canale di distribuzione per i beni e i servizi della Comunità, è essenziale modificare le norme sul tempo di trasmissione e assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori introducendo adeguate norme che disciplinino la forma ed il contenuto di tali trasmissioni;
(37) considerando che è importante che, nel controllare l'attuazione delle pertinenti disposizioni, le autorità nazionali competenti siano in grado di distinguere, per quanto riguarda i canali non esclusivamente dedicati alla televendita, tra il tempo di trasmissione dedicato agli spot di televendita, agli spot pubblicitari ed altre forme di pubblicità e il tempo di trasmissione dedicato alle finestre di televendita; che pertanto è necessario e sufficiente che ogni finestra di televendita sia chiaramente individuata attraverso mezzi ottici e acustici quantomeno all'inizio e alla fine di essa;
(38) considerando che la direttiva 89/552/CEE, quale modificata dalla presente direttiva, si applica ai canali esclusivamente dedicati alla televendita e all'autopromozione, che non comprendono programmi tradizionali quali notiziari, trasmissioni sportive, film, documentari, opere teatrali, unicamente ai fini di tali direttive e non pregiudica pertanto l'inclusione di tali canali nel campo di applicazione di altri strumenti comunitari;
(39) considerando che occorre chiarire che le attività di autopromozione costituiscono una forma particolare di pubblicità con cui l'emittente promuove i propri prodotti, servizi, programmi o canali; che, in particolare, le presentazioni contenenti brani di programmi dovrebbero essere considerati quali programmi; che il fenomeno dell'autopromozione è nuovo e relativamente sconosciuto e le disposizioni ad esso relative possono pertanto essere particolarmente soggette a revisione nei futuri esami della presente direttiva;
(40) considerando che è necessario chiarire le norme a tutela dello sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni; che l'istituzione di una netta distinzione tra i programmi soggetti a divieto assoluto e quelli che possono essere autorizzati in presenza di determinati accorgimenti tecnici dovrebbe rispondere alla preoccupazione in materia di pubblico interesse degli Stati membri e della Comunità;
(41) considerando che nessuna delle disposizioni della presente direttiva riguardante la tutela dei minori e l'ordine pubblico richiede che i provvedimenti in questione debbano necessariamente essere attuati attraverso il controllo preventivo delle trasmissioni televisive;
(42) considerando che un'indagine della Commissione, di concerto con le autorità competenti degli Stati membri, sugli eventuali vantaggi e inconvenienti di ulteriori provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei programmi che potrebbero essere visti dai minori, esaminerà tra l'altro l'opportunità di:
- prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di un dispositivo tecnico che consentano ai genitori o tutori di inibire la visione di taluni programmi;
- predisporre adeguati sistemi di classificazione;
- incoraggiare politiche di visione per le famiglie e altre misure di carattere educativo o di sensibilizzazione;
- tener conto dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, educatori, specialisti di comunicazione e relative associazioni,
al fine di presentare, se necessario prima della scadenza del termine di cui all'articolo 26, adeguate proposte per misure legislative o di altra natura;
(43) considerando che è opportuno modificare la direttiva 89/552/CEE per consentire a persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la fabbricazione o la vendita di medicinali e di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica di sponsorizzare programmi televisivi, purché tale sponsorizzazione non eluda il divieto di pubblicità televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica;
(44) considerando che l'approccio adottato nella direttiva 89/552/CEE e nella presente direttiva tende a conseguire l'armonizzazione necessaria e sufficiente per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni televisive nella Comunità; che gli Stati membri conservano la facoltà di applicare, per le emittenti soggette alla loro giurisdizione, norme più dettagliate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva ivi comprese, tra l'altro, norme riguardanti il conseguimento di obiettivi di politica linguistica, di tutela del pubblico interesse nella funzione d'informazione, di istruzione, di cultura e di intrattenimento della televisione, la salvaguardia del pluralismo nell'industria dell'informazione e nei mezzi di comunicazione e la salvaguardia della concorrenza al fine di evitare l'abuso di posizione dominante e/o l'instaurazione o il rafforzamento di posizioni dominanti tramite fusioni, accordi, acquisizioni o iniziative analoghe; che tali norme devono essere compatibili con il diritto comunitario;
(45) considerando che l'obiettivo di sostenere la produzione audiovisiva in Europa può essere perseguito negli Stati membri anche tramite la definizione di una missione di pubblico interesse per taluni enti televisivi comprendente l'obbligo di contribuire in misura rilevante all'investimento nella produzione nazionale e locale;
(46) considerando che, secondo l'articolo B del trattato sull'Unione europea, uno degli obiettivi di quest'ultima è di mantenere integralmente l'«acquis» comunitario;

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/552/CEE è modificata come segue:
1) All'articolo 1:
a) è inserita la seguente nuova lettera b):
«b) per "emittente" si intende la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi ai sensi della precedente lettera a) e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi.»;
b) la precedente lettera b) diviene lettera c) con il seguente testo:
«c) per "pubblicità televisiva" si intende ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;»;
c) le precedenti lettere c) e d) divengono lettere d) e e) rispettivamente;
d) è aggiunta la seguente lettera:
«f) per "televendita" si intendono le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.».
2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla sua giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento giuridico applicabili alle trasmissioni destinate al pubblico nel suo territorio.
2. Ai fini della presente direttiva, sono soggette alla giurisdizione di uno Stato membro:
- le emittenti televisive stabilite nel suo territorio a norma del paragrafo 3;
- le emittenti televisive cui si applica il paragrafo 4.
3. Ai fini della presente direttiva un'emittente televisiva si considera stabilita in uno Stato membro nei seguenti casi:
a) l'emittente televisiva ha la sede principale in quello Stato membro e le decisioni editoriali in merito al palinsesto sono prese sul suo territorio;
b) se un'emittente ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul palinsesto sono prese in un altro Stato membro, l'emittente si considera stabilita nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione; se una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione opera in ciascuno di tali Stati membri, l'emittente si ritiene stabilita nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale; se in nessuno dei due Stati membri opera una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione, l'emittente si considera stabilita nel primo Stato membro nel quale essa ha iniziato a trasmettere nel rispetto dell'ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile e effettivo con l'economia di tale Stato membro;
c) se un'emittente ha la sua sede principale in uno Stato membro ma le decisioni sul palinsesto sono prese in un paese terzo, o viceversa, essa si considera stabilita in tale Stato membro, sempreché una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione operi in quello Stato membro.
4. Le emittenti cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggette alla giurisdizione di uno Stato membro nei seguenti casi:
a) utilizzano una frequenza concessa da tale Stato membro;
b) ancorché non utilizzino una frequenza concessa da uno Stato membro, si avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro;
c) ancorché non utilizzino né una frequenza concessa da uno Stato membro né una capacità via satellite di competenza di uno Stato membro, si avvalgono di un "satellite up-link" situato in detto Stato membro.
5. Qualora non sia possibile determinare, a norma dei paragrafi 3 e 4, a quale Stato membro spetti la giurisdizione, lo Stato membro competente è quello in cui l'emittente televisiva è stabilita ai sensi dell'articolo 52 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea.
6. La presente direttiva non si applica alle trasmissioni che sono destinate ad essere ricevute solo nei paesi terzi e non sono ricevute direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri.».
3) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 2 bis
1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri possono, in via provvisoria, derogare al paragrafo 1 qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave l'articolo 22, paragrafi 1 o 2 e/o l'articolo 22 bis;
b) nel corso dei dodici mesi precedenti l'emittente televisiva abbia già violato almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a);
c) lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e i provvedimenti che intende adottare in caso di nuove violazioni;
d) le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove persista la pretesa violazione.
Entro due mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento adottato dallo Stato membro, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del provvedimento col diritto comunitario. In caso di decisione negativa, chiede allo Stato membro di revocare senza indugio il provvedimento adottato.
3. Il paragrafo 2 fa salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sull'emittente televisiva interessata.».
4) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.
3. I provvedimenti comprendono le procedure idonee a permettere che i terzi direttamente lesi, compresi i cittadini di altri Stati membri, possano adire le competenti autorità, giudiziarie o di altro tipo, per ottenere l'effettivo rispetto secondo le disposizioni nazionali.
Articolo 3 bis
1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.
2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, attraverso in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale ultimo Stato membro a norma del paragrafo 1.»
5) All'articolo 4, paragrafo 1, le parole «. . . o servizi di teletext . . .» sono sostituite da «. . . servizi di teletext e televendite.».
6) All'articolo 5 le parole «. . . o servizi di teletext . . .» sono sostituite da «. . . servizi di teletext e televendite.».
7) L'articolo 6 è modificato come segue:
a) Al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a) le opere originarie di Stati membri;».
b) Al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«L'applicazione delle disposizioni delle lettere b) e c) è subordinata alla condizione che opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie in tali paesi terzi».
c) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera c), sono le opere realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più paesi terzi europei con cui la Comunità ha concluso accordi nel settore audiovisivo qualora tali opere siano realizzate con il preponderante contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati europei.».
d) Il precedente paragrafo 4 diviene paragrafo 5 ed è inserito il seguente paragrafo:
«4. Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1 ma sono realizzate nell'ambito di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi, sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei coproduttori comunitari nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che detta produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri.».
e) Nel nuovo paragrafo 5 le parole «. . . del paragrafo 1 . . .» sono sostituite dalle parole «. . . dei paragrafi 1 e 4 . . .».
8) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Gli Stati membri fanno sì che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.».
9) L'articolo 8 è soppresso.
10) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Il presente capitolo non si applica alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.».
11) Il titolo del Capitolo IV è sostituito dal seguente:
«Pubblicità televisiva, sponsorizzazione e televendita».
12) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1. La pubblicità televisiva e la televendita devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici.
2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.
3. Pubblicità e televendita non devono utilizzare tecniche subliminali.
4. La pubblicità e la televendita clandestine sono vietate.».
13) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
1. La pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purché ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore - tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura - nonché i diritti dei titolari.
2. Nei programmi composti di parti autonome o in programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
3. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari), di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.
4. Quando programmi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.
5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano i paragrafi precedenti.».
14) All'articolo 12, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«La pubblicità televisiva e la televendita non devono:».
15) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
È vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva e di televendita di sigarette e di altri prodotti a base di tabacco.».
16) All'articolo 14 il testo attuale diviene paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:
«2. È vietata la televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione d'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali (*), nonché la televendita di cure mediche.
(*) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 22)».
17) All'articolo 15, la parte di frase introduttiva è sostituita dal seguente:
«La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcooliche devono conformarsi ai seguenti criteri:».
18) All'articolo 16 il testo attuale diviene paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:
«2. La televendita deve rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1 e non deve, inoltre, esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e servizi.».
19) L'articolo 17 è modificato come segue:
a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.».
b) l'attuale paragrafo 3 diviene paragrafo 4 ed è inserito il seguente:
«3. La sponsorizzazione di programmi televisivi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non di specifici medicinali o cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sull'emittente.».
20) Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
1. La proporzione di tempo di trasmissione destinata agli spot di televendita, spot pubblicitari e altre forme di pubblicità, ad eccezione delle finestre di televendita di cui all'articolo 18 bis, non deve superare il 20 % del tempo di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non deve superare il 15 % del tempo di trasmissione quotidiano.
2. La proporzione di spot pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il 20 %.
3. Ai fini del presente articolo, non sono inclusi nella nozione di "pubblicità":
- gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;
- gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.».
21) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 18 bis
1. Le finestre di programmazione destinate alla televendita trasmesse da un canale non esclusivamente dedicato a quest'ultima devono avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti.
2. Il numero massimo di finestre di programmazione giornaliere è otto. La loro durata complessiva non può superare le tre ore al giorno. Esse devono essere nettamente individuate come finestre di televendita attraverso dispositivi ottici e acustici.».
22) Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19
I capitoli I, II, IV, V, VI, VI bis e VII si applicano, mutatis mutandis, ai canali esclusivamente dedicati alla televendita. La pubblicità su tali canali è consentita entro i limiti quotidiani stabiliti all'articolo 18, paragrafo 1. Non si applica l'articolo 18, paragrafo 2.».
23) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 19 bis
I capitoli I, II, IV, V, VI, VI bis e VII si applicano, mutatis mutandis, ai canali esclusivamente dedicati all'autopromozione. Le altre forme di pubblicità su tali canali sono consentite entro i limiti stabiliti all'articolo 18, paragrafi 1 e 2. Tale disposizione è in particolare soggetta a revisione a norma dell'articolo 26.».
24) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20
Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafi da 2 a 5 e agli articoli 18 e 18 bis per quanto riguarda le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente dal pubblico, in uno o più altri Stati membri.».
25) L'articolo 21 è soppresso.
26) Il titolo del capitolo V è sostituito dal seguente:
«Tutela dei minori e ordine pubblico».
27) Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Articolo 22
1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita.
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi.
3. Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri fanno sì che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione.».
28) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 22 bis
Gli Stati membri fanno sì che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.».
29) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 22 ter
1. Nella relazione di cui all'articolo 26, la Commissione considera con particolare attenzione l'applicazione del presente capitolo.
2. Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente direttiva, la Commissione effettua, di concerto con le autorità competenti degli Stati membri, un'indagine sugli eventuali vantaggi e inconvenienti di ulteriori provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei programmi che potrebbero essere visti dai minori. Tale studio implica tra l'altro l'esame dell'opportunità di:
- prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di dispositivi tecnici che consentano ai genitori o tutori di inibire la visione di taluni programmi;
- predisporre adeguati sistemi di classificazione;
- incoraggiare politiche di visione per le famiglie e altre misure di carattere educativo o di sensibilizzazione;
- tener conto dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, educatori, specialisti di comunicazione e relative associazioni.».
30) Il testo dell'articolo 23, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative o penali adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri fanno sì che l'esercizio effettivo del diritto di rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli. La rettifica dev'essere telediffusa entro un termine ragionevole a decorrere dalla motivazione della richiesta e in tempi e modalità adeguati alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.».
31) Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente capitolo:
«CAPITOLO VI bis
Comitato di contatto
Articolo 23 bis
1. È istituito un comitato di contatto sotto l'egida della Commissione. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. È presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta della delegazione di uno Stato membro.
2. I compiti del comitato sono:
a) agevolare l'effettiva attuazione della presente direttiva attraverso consultazioni regolari su ogni problema pratico che risulti dall'applicazione della stessa, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino opportuni scambi di opinioni;
b) esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in merito all'applicazione delle disposizioni della direttiva da parte degli Stati membri;
c) essere una sede per uno scambio di opinioni per decidere quali argomenti affrontare nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, sulla metodologia da seguire, sul capitolato relativo allo studio indipendente di cui all'articolo 25 bis, sulla valutazione delle offerte per quest'ultimo e sullo studio stesso;
d) discutere i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione con i rappresentanti di enti televisivi, produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati e con l'ambiente artistico;
e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne i servizi di trasmissione televisiva, tenendo conto della politica audiovisiva comunitaria, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;
f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno scambio di opinioni.».
32) È inserito il seguente articolo
«Articolo 25 bis
L'ulteriore esame di cui all'articolo 4, paragrafo 4 ha luogo anteriormente al 30 giugno 2002. Esso tiene conto di uno studio indipendente sull'impatto dei provvedimenti in questione sia a livello comunitario che a livello nazionale.»
33) Il testo dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26
Entro il 31 dicembre 2000 e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva, specialmente alla luce dei recenti sviluppi tecnologici.».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1997.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
A. NUIS

(1) GU n. C 185 del 19. 7. 1995, pag. 4 e
GU n. C 221 del 30. 7. 1996, pag. 10.
(2) GU n. C 301 del 13. 11. 1995, pag. 35.
(3) Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 1996 (GU n. C 65 del 4. 3. 1996, pag. 113), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 1996 (GU n. C 264 dell'11. 9. 1996, pag. 52) e decisione del Parlamento europeo del 12 novembre 1996 (GU n. C 362 del 2. 12. 1996, pag. 56). Decisione del Parlamento europeo del 10 giugno 1997 e decisione del Consiglio del 19 giugno 1997.
(4) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.
(5) Causa C-221/89, Queen c/ Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd and Others, Racc. 1991, pag. I-3905, punto 20.
(6) Vedi segnatamente, le sentenze nella causa 33/74, Van Binsbergen c/ Bestuur van de Bedrijfsvereniging, (Racc. 1974, pag. I-1299) e nella causa 23/93, TV 10 SA c/ Commissariaat voor de Media, (Racc. 1994, pag. I-4795).
(7) GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 13.


DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Articolo 23 bis, paragrafo 1
(Comitato di contatto)
La Commissione si impegna, sotto la propria responsabilità, a informare la competente commissione del Parlamento europeo sull'esito delle riunioni del comitato di contatto. Essa fornirà tali informazioni in modo appropriato e tempestivo.